(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2026 - Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 5 giugno 2026
«Questa Corte ritiene (…) possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l'iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d'inabilità civile».
È quanto si legge nella sentenza numero 97, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano sul comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo numero 286 del 1998, sulla base dell'interpretazione di tale previsione come escludente l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini stranieri che, divenuti invalidi, hanno ottenuto la conversione del loro permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, in quello per residenza elettiva.
La sentenza ha precisato che, a seguire tale interpretazione, «paradossalmente, la perdita del diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile e, trattandosi di patologie fortemente invalidanti, versa in una situazione in cui si manifesta in modo più pressante l'esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie».
Ha quindi concluso che nessuna ragione giustificatrice appare supportare una tale soluzione, che sarebbe del tutto inconciliabile con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui «la condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di "un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale" e la salvaguardia dei suoi diritti trova "base costituzionale nella garanzia della dignità della persona [stessa] e del fondamentale diritto alla salute […]" (da ultimo, sentenza n. 197 del 2025; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 3 del 2025, n. 42 del 2024 e n. 110 del 2022)».
Dalla interpretazione del giudice a quo la sentenza ha quindi voluto discostarsi, alla luce di una considerazione sistematica dell'ordinamento, perché nel 1998, quando è stato adottato il citato articolo 34, comma 1, non erano previsti, perché sono stati introdotti solo alcuni anni dopo, né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest'ultimo, a seguito del riconoscimento della pensione d'inabilità civile, di un precedente permesso per motivi di lavoro o di famiglia.
Pertanto, l'omessa previsione, ad opera del denunciato articolo 34, comma 1, del decreto legislativo numero 286 del 1998, del permesso per residenza elettiva non deve, dunque, essere letta come una consapevole esclusione, da parte del legislatore, dell'iscrizione obbligatoria e gratuita per gli stranieri titolari di un permesso per residenza elettiva derivante da conversione.
«Ne consegue che la considerazione dell'evoluzione dell'ordinamento lascia lo spazio a questa Corte per un'interpretazione che corrisponda ai principi costituzionali, unionali e internazionali» che «da più punti di vista convergono sulla imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili».
Roma, 5 giugno 2026
