(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2026 -
L’art. 10, comma 1 del Testo Unico Bancario (TUB) detta la definizione di attività bancaria, che si sostanzia nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell’esercizio del credito. Le banche, inoltre, prestano ogni altra attività finanziaria (incluse l’emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e di servizi di investimento) secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché le attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge (art. 10, comma 2, TUB).
Nel presente tema oltre all’attività bancaria, vengono descritti gli interventi normativi concernenti gli intermediari non bancari e le modifiche normative intervenute nel settore assicurativo nel corso della presente legislatura.
Si riporta il link del rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d’Italia.(AGENPARL)