(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2026 -
Nel corso degli ultimi anni sono state adottate numerose misure in materia di tassazione immobiliare e di bonus edilizi. Si tratta in alcuni casi, sostanzialmente, di proroghe di norme vigenti introdotte in precedenti legislature, in altri di nuovi interventi volti a perseguire la riqualificazione e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio in particolare attraverso il riconoscimento di detrazioni fiscali.
In via generale, si segnala che l’articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge n. 39 del 2024 e successivamente l’articolo 1, comma 54 della legge di bilancio 2025, hanno stabilito la riduzione dal 36 al 30 per cento dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033. Il comma 55 della medesima legge di bilancio ha, altresì, stabilito che le agevolazioni fiscali, previste per interventi di risparmio energetico (ecobonus), di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus), spettano per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Contestualmente è stata prevista una maggiorazione delle suddette aliquote per le prime case: la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36 per cento) e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30 per cento). La legge di bilancio per il 2026 (articolo 1, comma 22, lettera b), n. 1, legge n. 199/2025) ha previsto che per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026, la detrazione spetta nella misura del 36% (ovvero del 50% in caso di abitazione principale), mentre per le spese sostenute nel 2027 la detrazione è del 30% (ovvero del 36% in caso di abitazione principale).
In merito all’agevolazione fiscale del superbonus, all’inizio della XIX legislatura, conseguentemente alle modifiche introdotte dall’articolo 9 del decreto legge n.176 del 2022, il beneficio è stato ridotto dal 110% al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Si segnala, inoltre, che la V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati ha svolto un’Indagine conoscitiva (deliberata il 28 febbraio 2023) sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia; al seguente link sono consultabili i testi delle memorie e dei contributi presentati dagli auditi.
In merito alle agevolazioni fiscali previste dal legislatore volte a sostenere l’acquisto di immobili, si evidenzia che i commi da 112 a 114 della legge di bilancio 2025 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie di soggetti aventi specifici requisiti di reddito ed età. Le disposizioni, inoltre, differiscono alla medesima data l’applicazione di alcune norme a supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose. Il comma 115 modifica, inoltre, la lettera c) del comma 48 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, stabilendo che il Fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto esclusivamente, e non più prioritariamente, per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.(AGENPARL)