(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2023 - (AGENPARL) – gio 07 settembre 2023 COMUNICATO STAMPA n. 135/23
Lussemburgo, 7 settembre 2023
Sentenza della Corte nella causa C-162/22 | Lietuvos Respublikos generalin? prokurat?ra
La direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche»
osta a che dati raccolti a fini di lotta alla criminalità grave siano utilizzati
nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva nel settore
pubblico
La direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche» riguarda infatti solo azioni penali
Un procuratore di una procura lituana è stato rimosso dalle sue funzioni dalla Procura generale lituana. Tale
sanzione disciplinare gli è stata inflitta poiché avrebbe illegittimamente fornito informazioni a un indagato e al suo
avvocato. Egli contesta tale decisione dinanzi ai giudici lituani.
La condotta illecita che viene addebitata a tale procuratore è stata accertata sulla base di dati conservati dai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica. A suo avviso, l’utilizzo di dati che consentono di identificare l’origine
e la destinazione di una comunicazione telefonica a partire dal telefono fisso o mobile di un indagato in
procedimenti relativi a condotte illecite costituisce un’ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali sanciti dal
diritto dell’Unione.
Secondo la giurisprudenza della Corte in materia di condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni
elettroniche previste nella direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche» 1, la lotta contro reati
gravi può giustificare ingerenze nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Nella presente causa, il giudice amministrativo supremo della Lituania adito in appello
desidera sapere, in sostanza, se l’utilizzo, ai fini di un’indagine su condotte illecite di natura corruttiva, di dati
personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione
elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla
criminalità grave, sia compatibile con tale direttiva.
Con la sua sentenza odierna, la Corte afferma che detta direttiva osta a che dati personali relativi a
comunicazioni elettroniche che sono stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e
che sono stati successivamente messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità
grave possano essere utilizzati nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva nel servizio
pubblico.
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
A tale riguardo, la Corte rileva che, ai fini della lotta alla criminalità grave, possono essere adottate disposizioni
legislative che prevedano:
una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata,
sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate
o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario;
una conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una
connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario;
una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi all’identità anagrafica degli utenti di
mezzi di comunicazione elettronica, e
il ricorso a un’ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un
provvedimento dell’autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere,
per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi
all’ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono,
La Corte ricorda altresì che, conformemente al principio di proporzionalità, solo la lotta alle forme gravi di
criminalità e la prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei
diritti fondamentali, come quelle che comporta la conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi
all’ubicazione. A questo proposito, essa, fondandosi sulla sua giurisprudenza in materia di obiettivi d’interesse
generale che possono giustificare una limitazione dei diritti, precisa che la lotta alla criminalità grave e la
prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza sono di importanza minore rispetto alla salvaguardia della
sicurezza nazionale ma la loro importanza supera quella della lotta contro la criminalità in generale.
Secondo la Corte, dati personali relativi al traffico e all’ubicazione conservati da fornitori in applicazione di una
misura adottata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche» ai fini della lotta alla criminalità grave e messi a disposizione delle autorità competenti a fini di
lotta alla criminalità grave, non possono essere successivamente trasmessi ad altre autorità e utilizzati ai fini
della lotta contro condotte illecite di natura corruttiva, che sono di importanza minore rispetto all’obiettivo
della lotta alla criminalità grave.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Direzione della Comunicazione
Trending
- MESSAGGIO CORDOGLIO MINISTRO MAZZI VITTIME MALDIVE
- Russia-Oman: il nuovo “corridoio end-to-end” sfida il blocco del Medio Oriente
- Fabio Roscani, eletto presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta che indaga sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori
- Libertà di stampa, Montaruli(Fdl): “Solidarietà a Boezi e Cerno. La libertà di stampa non può essere preservata a fasi alterne
- Montalbano Elicona: oltre 110 mila euro dalla Regione per sicurezza stradale, nuove attrezzature per servizi essenziali e promozione del borgo
- AGENDA CAMERA DI DOMANI, VENERDÌ 15 MAGGIO
- Scuola e innovazione: a Montalbano Elicona il nuovo modello di sviluppo per i borghi siciliani
- Giustizia: Lega, risolvere abilitazione forense. Necessario intervenire
- [Comune Palermo] Bonus affitti, la Terza commissione consiliare richiede un incontro con i vertici di Sispi e dell’assessorato Attività sociali
- NUCLEARE, GUSMEROLI-PATASSINI (LEGA): INDISPENSABILE PER IL FUTURO DELL’ITALIA, PRIORITÀ ALLE TECNOLOGIE PIÙ VICINE ALLA REALIZZAZIONE