(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2024 - (AGENPARL) – gio 30 maggio 2024 COMUNE DI PALERMO
Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro
“Ufficio SUAP, Commercio e Supporto Tecnico”
U.O. Artigianato –Somministrazione
ORDINANZA N.
29/05/2024
Responsabile del procedimento: Funzionario amministrativo D’ANGELO EDOARDO
PREMESSO che:
il Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011, art. 31), così come modificato dalla Legge annuale sulla concorrenza
2022 (L. 214/2023, art. 12) prevede che Secondo la disciplina dell’Unione europea e nazionale in materia di
concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza
contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della
salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree
commerciali;
L’art. 50, comma 7 bis, del T.U.E.L. prevede che Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale
in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in
relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di
aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un
periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in
materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività
artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di
erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;
Il Regolamento Movida, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8/2024, prevede, all’art. 4,
denominato Indicazioni operative a tutela dei cittadini degli obblighi a carico dei gestori dei pubblici
esercizi, dei circoli privati, dei locali di pubblico spettacolo, degli esercizi commerciali e delle attività
artigianali alimentari e prevede, altresì, che ulteriori prescrizioni potranno essere adottate, con ordinanza,
dal Sindaco, su proposta dell’Assessore alle attività produttive;
Lo stesso regolamento, all’art. 4, comma 1, prevede che Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti,
aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall’abuso di bevande alcoliche e dall’abbandono sul suolo
pubblico di contenitori di bevande in vetro o in lattina, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede
fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, ai responsabili di circoli privati e ai responsabili delle
manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione
automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 22,00 fino alle ore 07,00 del giorno
successivo;
La predetta previsione regolamentare è ampiamente disattesa, come evidenziato dai numerosi accertamenti di
illecito amministrativo redatti dagli Organi di vigilanza, la maggior parte dei quali è relativa ad esercizi
ubicati nel Centro Storico;
L’intendimento posto a fondamento delle prescrizioni sopra citate (contrastare i comportamenti
prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall’abuso di bevande alcoliche e
dall’abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro o in lattina ) è riconducibile alla ratio
della normativa di cui all’art. 50, comma 7 bis (assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree
delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento
di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna), nonché alla
nozione di sicurezza urbana contenuta nel D.L. n. 14 del 20/02/2017, che, all’art.4, la definisce come il bene
pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di
riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati,
l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in
particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più
elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi
integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle
rispettive competenze e funzioni;
L’area del Centro Storico è interessata da afflusso particolarmente rilevante di persone nonché da fenomeni
di aggregazione notturna ed è caratterizzata da una notevole presenza di patrimonio culturale, se non
riconducibile – nella sua interezza – a patrimonio culturale;
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione di un provvedimento con cui si imponga una limitazione
degli orari di vendita degli esercizi di commercio di vicinato del settore alimentare, prevedendone la chiusura
dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo – per un periodo di 30 giorni decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e relativamente agli esercizi ubicati all’interno del Centro
Storico (così come individuato dagli strumenti di pianificazione urbanistica).
Per gli esercizi che siano in possesso di altri titoli abilitativi (autorizzazione/SCIA) oltre a quello relativo al
commercio di vicinato del settore alimentare, il divieto è relativo alle sole attività riconducibili al suddetto
titolo abilitativo alla vendita del settore alimentare.
IL DIRIGENTE
D.SSA ROSA VICARI
Signed by Rosa Vicari
on 28/05/2024 15:17:27 CEST
L’ASSESSORE
Rilevato che appare necessario intervenire con la previsione di una limitazione degli orari di vendita del
settore alimentare, per un periodo di tempo limitato, nella zona del dentro Storico, area della Città
maggiormente interessata da afflusso di persone (residenti e turisti), oggetto di fenomeni di aggregazione
notturna;
Atteso che la limitazione degli orari di vendita consente un equo bilanciamento tra l’interesse a tutelare la
libertà di iniziativa economica e l’interesse a garantire la sicurezza e il decoro urbano
Posto che la riduzione degli orari di apertura dei predetti esercizi è solo una delle molteplici misure che
possono essere adottate per lo scopo prefissato;
Condivide la proposta del Dirigente
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Signed
by Giuliano
Forzinetti
DR. GIULIANO
FORZINETTI
on 28/05/2024 15:18:41 CEST
IL SINDACO
Vista e condivisa la superiore proposta del Dirigente;
Preso atto delle valutazioni dell’Assessore al ramo;
Visto l’art. 50, comma 7 bis, del T.U.E.L. che prevede che Il Sindaco, al fine di assicurare il
soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e
del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di
persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da
fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può
disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente,
limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle
attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di
erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, per un periodo di 30
giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, relativamente agli esercizi
ubicati all’interno del Centro Storico (così come individuato dagli strumenti di pianificazione urbanistico) la
limitazione degli orari di vendita degli esercizi di vicinato del settore alimentare, prevedendone la chiusura
dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.
DISPONE
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di
Palermo, alla Questura di Palermo, Al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando
Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Palermo, al Comando della Polizia
Municipale di Palermo.
Che della esecuzione della presente ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato
ed il Comando della Polizia Municipale.
IL SINDACO
Signed
by ROBERTO
Roberto Lagalla
PROF.
LAGALLA
on 28/05/2024 15:54:24 CEST
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