(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2025(AGENPARL) – Mon 22 December 2025 Area Tecnica
Ordinanza n. 180 del 19/12/2025
Dirigente / Responsabile P.O Graziano Stevanin
Il Responsabile
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del
precitato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il sopralluogo effettuato dai tecnici del servizio manutenzione strade della Provincia in data 19
dicembre sulla SP 208 Valle San Nicolao – Valdengo, dal quale è emerso che al km 0+450 in Frazione
Maglioli del Comune di Bioglio, è presente un cedimento stradale che interessa parte della carreggiata;
APPURATO CHE risulta necessario limitare la circolazione veicolare con l’istituzione di senso unico
alternato e con il divieto il transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a t 3,5;
PRESO ATTO CHE il tratto di SP 208 Valle San Nicolao – Valdengo interessato dalla modifica della
viabilità tra l’altro risulta all’esterno della perimetrazione del centro abitato del Comune di Bioglio;
RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla
corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri
per l’installazione e la manutenzione;
RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo gli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
ORDINA
dalle ore 10:00 del 19/12/2025
fino a data da definirsi
Oggetto: Modifica temporanea della viabilità con istituzione di senso unico alternato e divieto di transito
ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a t 3,5, all’altezza del km 0+450 della SP 208
Valle San Nicolao – Valdengo nel Comune di Bioglio
1. la modifica temporanea della viabilità mediante istituzione di senso unico alternato regolato da
segnaletica di cantiere e divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a t
3,5, all’altezza del km 0+450 della SP 208 Valle San Nicolao – Valdengo in Frazione Maglioli del
Comune di Bioglio;
2. l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.
Il personale di vigilanza della Provincia di Biella è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza
nel rispetto delle seguenti norme:
DISPONE
che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio di questa
Amministrazione e del comune interessato e mediante la pubblicazione sui giornali locali.
INVITA
le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione
all’albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art.
37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in
dicembre 1971 n. 1034.
Il Dirigente
Graziano Stevanin
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
1. l’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell’area interessata e
necessaria cartellonistica di presegnalamento ai sensi dell’art 21 D.Lgs. 285/92 e degli art. 30 –
43 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada” e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
2. l’installazione della segnaletica di preavviso e di pericolo in prossimità del cantiere;
3. la vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere.