(AGENPARL) – ROMA, sab 23 dicembre 2023 “Sentenza n. 224 del 22 novembre 2023, depositata il successivo 22 dicembre 2023, con la quale dichiara:
1) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa;
2) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata”
Presentato da <!– –>Corte Costituzionale<!– –>
Fonte/Source: http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=19&id=48215