(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2023 - (AGENPARL) – gio 14 settembre 2023 COMUNICATO STAMPA n. 142/23
Lussemburgo, 14 settembre 2023
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-115/22 | NADA e a.
Antidoping e protezione dei dati: l’avvocato generale ?apeta considera che
un’autorità nazionale antidoping che pubblica su Internet dati personali di
un atleta professionista dopato non agisce in violazione del RGPD 1
L’ingerenza nel diritto alla protezione dei dati che ne deriva può essere giustificata dall’obiettivo preventivo di
tale pubblicazione.
Una mezzofondista professionista austriaca è stata riconosciuta colpevole per aver agito in violazione delle
disposizioni antidoping austriache. La commissione giuridica austriaca in materia di antidoping (Österreichische
AntiDoping-Rechtskommission, ÖADR) ha dichiarato invalidi tutti i risultati che l’atleta aveva ottenuto nel periodo in
questione, ha revocato i diritti di partecipazione e/o i premi in denaro e le ha vietato di partecipare a competizioni
sportive di qualsiasi natura per un periodo di quattro anni. Tale decisione è stata confermata dall’ÖADR e dalla
commissione arbitrale indipendente, Austria (Unabhängige Schiedskommission, USK).
L’Agenzia antidoping indipendente austriaca (Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung, NADA) ha inoltre pubblicato
il nome dell’atleta, le violazioni delle disposizioni antidoping da essa commesse e il periodo di sospensione in una
tabella degli atleti sospesi sul suo sito Internet accessibile al pubblico.
L’atleta ha presentato una domanda di riesame di tale decisione dinanzi all’USK. Tale organo chiede indicazioni in
particolare sulla questione se la pubblicazione su Internet dei dati personali di un atleta professionista dopato sia
compatibile con il RGPD.
Nelle conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Tamara ?apeta affronta, in primo luogo, la
questione della ricevibilità di tale rinvio pregiudiziale. L’avvocato generale ritiene che l’USK costituisca una
«giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Infatti, l’avvocato generale considera che, nelle circostanze del
caso di specie, tale organo costituisca persino una «giurisdizione» avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. L’USK era quindi addirittura obbligata a
proporre un rinvio pregiudiziale.
Nel merito, l’avvocato generale Tamara ?apeta anzitutto ritiene che il RGPD non si applichi alle circostanze di
fatto della causa. A suo avviso, le disposizioni antidoping disciplinano principalmente lo sport in quanto
sport. Esse riguardano le funzioni sociali ed educative dello sport, piuttosto che i suoi aspetti economici.
Attualmente non esistono norme del diritto dell’Unione riguardanti le politiche antidoping degli Stati
membri. In assenza di un collegamento anche solo indiretto tra le politiche antidoping e il diritto dell’Unione, il
RGPD non può disciplinare tali attività di trattamento. Per questa ragione, l’avvocato generale ritiene che le
circostanze di fatto della presente causa esulino dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e quindi
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
dall’ambito di applicazione del RGPD.
In subordine, l’avvocato generale Tamara ?apeta considera che il RGPD autorizza il trattamento di dati
personali in un contesto predeterminato senza che sia necessario effettuare una qualsivoglia valutazione
individualizzata della proporzionalità. La decisione del legislatore austriaco di esigere la divulgazione al pubblico
dei dati personali degli atleti professionisti che violano le disposizioni antidoping applicabili non è quindi soggetta ad
un’ulteriore valutazione della proporzionalità in ogni singolo caso. L’ingerenza nei diritti degli atleti
professionisti derivante dalla divulgazione al pubblico può essere giustificata dall’obiettivo preventivo
consistente nel dissuadere i giovani atleti dal commettere infrazioni relative al doping e nell’informare i
pertinenti soggetti interessati.
L’avvocato generale Tamara ?apeta spiega altresì che, nelle società moderne, l’unico modo per adempiere a un
obbligo di divulgazione generalizzata come quello imposto dal legislatore austriaco nel caso di specie è la
pubblicazione su Internet. Una semplice pubblicazione a mezzo stampa non può più essere considerata un mezzo
adeguato per mettere le informazioni a disposizione del pubblico. Chiedere unicamente una pubblicazione offline
delle informazioni di cui trattasi sarebbe assimilabile a un’elusione dell’obbligo di informazione del pubblico.
Divulgare il nome dell’atleta, la violazione della disposizione antidoping di cui trattasi e la sospensione imposta
sul sito Internet accessibile al pubblico di un’autorità nazionale antidoping risulta, nel periodo della sua
sospensione, adeguato e necessario per raggiungere l’obiettivo della funzione preventiva di dissuasione e
per informare i soggetti interessati.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Direzione della Comunicazione
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