(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2022 - (AGENPARL) – ven 11 novembre 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=20/11/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=14/11/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=20/11/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=14/11/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 14 al 20 novembre 2022
Contattateci:
Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Martedì 15 novembre– h. 9.00
Sentenza nella causa [C-646/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-646/20) Senatsverwaltung für Inneres und Sport (DE)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto di famiglia – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni)
Nel 2013, TB, di nazionalità tedesca e italiana, e RD, di nazionalità italiana, si sono sposati in Germania. Nel 2018, al termine di una procedura di divorzio per via stragiudiziale, prevista dal diritto italiano, i due coniugi hanno ottenuto un certificato di divorzio rilasciato dall’Ufficiale dello stato civile italiano.
I servizi dello stato civile tedeschi hanno rifiutato la trascrizione del divorzio, poiché questo non era stato preventivamente riconosciuto dall’autorità giudiziaria tedesca competente. Investita della questione, la Corte federale di giustizia tedesca si chiede se la nozione di “decisione” contenuta nel regolamento Bruxelles II bis in materia di riconoscimento delle decisioni di divorzio comprenda anche il caso di divorzio stragiudiziale risultante da un accordo concluso dai coniugi e convalidato dall’Ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, conformemente alla legislazione di quest’ultimo.
La Corte è chiamata a pronunciarsi, riunita in Grande Sezione.
[Documenti di riferimento C-646/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-646/20)
Mercoledì 16 novembre– h. 9.30
Sentenza nella causa [T-469/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-469/20) Paesi Bassi/ Commissione (NL)
(Aiuti di Stato – Legge olandese che vieta l’utilizzazione del carbone per la produzione di elettricità – Chiusura anticipata di una centrale elettrica a carbone – Concessione di un’indennità )
L’ ’11 dicembre 2019 i Paesi Bassi hanno adottato una legge che vieta l’uso del carbone per la produzione di elettricità a partire dal 10 gennaio 2030. Quattro delle cinque centrali elettriche a carbone operanti nei Paesi Bassi hanno beneficiato di un periodo transitorio di cinque-dieci anni per recuperare gli investimenti realizzati, adattarsi ad un’altra materia prima o prepararsi alla chiusura. Per contro, la centrale Hemweg 8, che non bruciava biomassa, non produceva energie rinnovabili e il cui rendimento era inferiore a quello delle altre quattro centrali a carbone, è stata costretta a chiudere alla fine del 2019.
In tale contesto, il governo dei Paesi Bassi ha deciso di accordare un indennizzo di 52,5 milioni di euro alla società che gestisce la centrale Hemweg 8, per compensare il danno subito a causa della chiusura anticipata, conformemente alla possibilità prevista a tal fine dalla legge dell’11 dicembre 2019.
Con decisione del 12 maggio 2020, la Commissione europea ha dichiarato la misura in questione compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, senza tuttavia esaminare se tale misura conferisse un vantaggio alla società che gestisce la centrale Hemweg 8 e costituisse quindi un aiuto di Stato.
I Paesi Bassi hanno proposto un ricorso innanzi al Tribunale dell’Unione diretto all’annullamento di tale decisione
[Documenti di riferimento T-469/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-469/20)
Giovedì 17 novembre– h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite [C-331/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-331/20) Volotea / Commissione (EN) – [C-343/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-343/20) easyJet Airline / Commissione (EN)
(Impugnazione – aiuti di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico parzialmente incompatibile con il mercato interno)
In seguito ad un procedimento di indagine formale avente ad oggetto une legge regionale italiana e i relativi atti di esecuzione, secondo i quali le società di gestione aeroportuale in Sardegna potevano ottenere un finanziamento per lo sviluppo dell’economia locale, la Commissione ha deciso che il regime italiano previsto dalla normativa regionale in favore di determinate compagnie aeree, tra cui Volotea e easyJet, riguardante le attività di tali compagnie aeree presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas e presso l’aeroporto di Olbia, costituiscono un aiuto di Stato illegale secondo il diritto dell’Unione e incompatibile con il mercato interno.
Le compagnie aeree Volotea e easyJet hanno quindi introdotto un ricorso chiedendo l’annullamento della decisione anzidetta. Con le sentenze del 13 maggio 2020 (v. [comunicato stampa 59/20](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200059it.pdf)), il Tribunale ha respinto il ricorso introdotto da Volotea e EasyJet, le quali hanno proposto appello dinnanzi alla Corte di giustizia chiedendo l’annullamento delle sentenze del Tribunale.
[Documenti di riferimento C-331/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-331/20)
Giovedì 17 novembre– h. 9.30
Sentenza nella causa [C-54/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-54/21) ANTEA POLSKA e.a. (PL)
(Principi che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici – Parità di trattamento e trasparenza – Riserva di informazioni come segreti commerciali)
L’Autorità nazionale di gestione delle acque della Polonia ha indetto una gara d’appalto pubblica per l’aggiudicazione di un appalto relativo allo sviluppo di progetti di gestione ambientale di alcuni distretti idrografici in Polonia.
In esito a tale procedura, uno degli offerenti, al quale l’appalto non è stato aggiudicato, ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione nazionale di ricorso per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente, un nuovo esame delle offerte e la divulgazione di talune informazioni. Il giudice polacco interroga la Corte in merito ai limiti della riservatezza delle informazioni che gli offerenti forniscono congiuntamente alle loro offerte nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.
[Documenti di riferimento C-54/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-54/21)
Giovedì 17 novembre– h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-123/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-123/21) Changmao Biochemical Engineering / Commissione (EN)
(Impugnazione – Dumping – Importazioni di acido tartarico – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 che istituisce un dazio antidumping definitivo – Modifica di un dazio antidumping definitivo – Determinazione del valore normale)
La Commissione ha basato questa scelta sull’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base, che consente l’uso del metodo del paese di riferimento in relazione alla Cina. Da parte sua, la ricorrente ritiene che tale disposizione non sia più applicabile alla Cina dopo la scadenza del periodo di 15 anni, in quanto non è compatibile con ciò che è rimasto del protocollo di adesione cinese dopo l’11 dicembre 2016.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto di non poter controllare la conformità del diritto dell’Unione (in questo caso, il regolamento antidumping di base) con il diritto dell’OMC, di cui fa parte il protocollo di adesione cinese.
La Changmao ha contestato tale conclusione nel presente ricorso innanzi alla Corte di Giustizia.
[Documenti di riferimento C-123/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-123/21)
Giovedì 17 novembre– h. 9.30
Sentenza nella causa [C-304/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-304/21) Ministero dell’Interno (Limite d’âge pour le recrutement des commissaires de police) (IT)
(Procedimento pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sull’età)
Nell’ambito di un concorso pubblico per l’assunzione di commissari di polizia, VT non ha potuto presentare la propria candidatura a motivo del superamento del limite di età di 30 anni, previsto dalla normativa nazionale italiana come limite massimo. La questione è giunta davanti al Consiglio di Stato, che ha interrogato la Corte di Giustizia sulla compatibilità di tale normativa nazionale con il principio di non discriminazione, in particolare per ragioni di età, consacrato dall’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e concretizzato in materia di occupazione e lavoro dalla direttiva 2000/78.
[Documenti di riferimento C-304/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-304/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
» curia.europa.eu
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]
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