
(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2026 - Dove finisce il diritto di cronaca e dove comincia la lesione della reputazione? Nell’era dell’informazione digitale, in cui le notizie si diffondono in tempo reale e il processo mediatico spesso precede quello penale, il bilanciamento tra libertà di stampa e tutela dei diritti fondamentali della persona appare sempre più fragile. Nel suo recente intervento pubblicato su L’Eccezione, Vittorio Manes denuncia il rischio che il giornalismo d’inchiesta si trasformi in una “licenza di shaming”, capace di alimentare pseudo-verità mediatiche destinate a compromettere irreversibilmente reputazione, presunzione di innocenza e fiducia nella giustizia.
AGENPARL ha intervistato il professor Vittorio Manes, ordinario di Diritto penale all’Università di Bologna, per approfondire i nodi più delicati del rapporto tra informazione e garanzie costituzionali: dalla tutela della reputazione ai limiti del giornalismo d’inchiesta, fino alla crescente distanza tra verità giudiziaria e narrazione mediatica. Un confronto sui confini del diritto di cronaca e sulle responsabilità di chi informa in una democrazia.
Domanda. Lei sostiene che oggi la reputazione sia uno dei diritti fondamentali meno protetti. Quali interventi normativi ritiene prioritari per riequilibrare il rapporto tra diritto di cronaca e tutela della persona?
Vittorio Manes. La reputazione, tra i diritti personalissimi, è uno dei valori più importanti, e primordiali: tuttavia, è anche uno dei valori maggiormente vulnerabili, nell’ecosistema digitale e nell’era della “infocrazia”, e paradossalmente anche uno dei beni maggiormente privi di tutela, specie quando entra in conflitto con la libertà di informazione.
Anche il diritto di cronaca – è appena il caso di evidenziarlo – ha un fondamentale significato costituzionale nelle società democratiche, ma nell’attuale contesto il bilanciamento con la reputazione personale deve ritrovare un equilibrio che mi pare da tempo perduto a tutto scapito di quest’ultimo. E’ un problema, anzitutto, di deontologia professionale degli operatori del settore, ma anche i rimedi giuridici – ed in specie quelli civilistici – dovrebbero dimostrarsi molto più effettivi ed efficaci specie a fronte di violazioni conclamate, che – anche in caso di condanna – spesso conducono a risarcimenti irrisori, se non simbolici. Mentre la condanna per diffamazione – anche in sede civile – dovrebbe sempre implicare coerenti ripercussioni sul piano professionale per il giornalista, non diversamente da quanto accade per ogni professionista – medico, avvocato, etc. – che non abbia rispettato i canoni legali di correttezza nello svolgimento della propria attività.
Domanda. Il giornalismo d’inchiesta può davvero beneficiare di un regime di favore oppure, proprio per il suo impatto sulla reputazione, dovrebbe essere sottoposto a controlli ancora più rigorosi?
Vittorio Manes. La funzione del giornalismo di inchiesta è essenziale, e rappresenta una forma di controllo importante nelle società democratiche, e un “anticorpo” contro l’oscurantismo e l’opacità in cui il potere può tendere ad annidarsi.
Però bisogna chiarirsi: il “giornalismo d’inchiesta” non può essere una etichetta-passpartout per legittimare aggressioni indebite alla sfera dei diritti della personalità, della presunzione di innocenza, della riservatezza, della privacy, dell’onore e appunto della reputazione individuale. Altrimenti diviene un inacettabile “spazio libero da diritto” o una sorta di “rights-free zone” dove si consentono scorribande costituzionali e violazioni alle garanzie fondamentali della persona tanto intollerabili quanto irrisarcibili.
Devono valere anche in questa sede i requisiti stringenti che fissano il confine tra informazione e diffamazione: non solo quello della utilità sociale dell’informazione (c.d. pertinenza), ma anche quello della forma civile nell’esposizione dei fatti e nella loro valutazione, non eccedente lo scopo informativo e non tale da trasmodare in forme di offesa indiretta (c.d. continenza), ed ancora – soprattutto – quello che esige il rispetto della verità oggettiva o, quantomeno, una verità “putativa” frutto di un “diligente lavoro di ricerca” e scrupolosa attenzione alle fonti. E devono valere anche qui il rispetto primario della persona, delle sue garanzie e della sua dignità.
Domanda. Lei parla di una competizione tra “verità giudiziaria” e “pseudo-verità mediatica”. Come si può ricostruire la fiducia dei cittadini nelle decisioni della giustizia quando il processo mediatico arriva prima di quello penale?
Vittorio Manes. Tra verità giudiziaria e verità mediatica non c’è solo competizione, ma c’è sempre più una forma di “concorrenza sleale”, che nuoce gravemente alla credibilità della giustizia dei tribunali.
La “verità” accertata attraverso il processo penale è considerata tale ed accettata solo perché rispetta garanzie fondamentali e regole precise per la ricostruzione dei fatti, nella ammissione e selezione delle prove, nell’assunzione delle testimonianze, nei criteri di giudizio, e così via. Ed è una verità necessariamente faticosa, progressiva, lenta, che selezionando accuratamente fatti e prove cerca di raggiungere una conclusione, secondo un percorso selettivo e “protetto” da garanzie volto ad evitare di incorrere nel rischio sempre vivo di errore giudiziario e di condanna dell’innocente: un rischio sempre intollerabile in uno stato di diritto.
Viceversa, la verità mediatica è una pseudo-verità immediata e “di pronto consumo”, costruita in modo “veloce e frugale” e senza il rispetto di alcuna regola, senza alcun contraddittorio con ricostruzioni alternative della vicenda, e divulgata parte da una conclusione predefinita e costruisce il racconto per confermarla, con forme, toni e contenuti sensazionalistici, ansiogeni ed emotigeni volti solo ad alimentare e soddisfare le aspettative colpevoliste dell’opinione pubblica e ad accrescere l’audience.
Non sono dunque due forme parallele di costruzione della verità, ma sono due metodiche opposte, ed antipodiche: il processo istituzionale è un metodo di ricerca finalizzato ad accertare la verità materiale e le responsabilità, dove sono i fatti che determinano l’esito e dove “la caccia vale sempre più della preda”. Mentre il “processo mediatico” è un format narrativo dove non sono i fatti a determinare l’esito, che è già precostituito, e dove il principale obiettivo è quello di aumentare lo share attraverso una spettacolarizzazione consumistica della vicenda spesso ben poco rispettosa della verità fattuale, di cui il più delle volte offre solo una mistificazione, presentata sotto le luci abbacinanti di un autentico show. Garlasco docet.
E’ chiaro che quando confliggono gli esiti di questi due percorsi – come quando viene assolto un imputato che nel processo mediatico era già stato considerato “colpevole” – si crea un cortocircuito per cui lettori e spettatori non sanno più a quale giustizia credere: con inevitabili ripercussioni sulla fiducia dei cittadini nella giustizia istituzionale.
Un rischio enorme per gli equilibri della democrazia e dello stato di diritto, che sono edificati sulla credibilità e sulla fiducia nelle istituzioni, prima fra tutte la magistratura.
Credo che si comprenda, dunque, l’urgenza di riportare la comunicazione giudiziaria su binari maggiormente rispettosi dei diritti e delle garanzie fondamentali, come da ultimo si è impegnata a fare anche la recente circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, evidentemente consapevole della delicatezza di questi profili per la legittimazione stessa della giurisdizione.