(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Impatto dell’estensione del periodo di caccia nelle aziende agri‑turistico‑venatorie sul comparto agricolo
L’ipotesi di estendere il periodo di caccia nelle aziende agri‑turistico‑venatorie, come previsto dall’articolo 10 del disegno di legge n. 1552, presenta profili di rilievo per il comparto primario, in particolare per quanto concerne la coerenza con il quadro normativo eurounitario e l’equilibrio tra attività agricole e attività venatorie. Le osservazioni recentemente trasmesse dalla Commissione europea segnalano possibili criticità connesse alla durata del prelievo venatorio e alla facoltà, attribuita alle Regioni, di convertire aziende faunistico‑venatorie in aziende agri‑turistico‑venatorie, con conseguente ampliamento del numero di strutture abilitate a operare oltre la stagione venatoria ordinaria. Parallelamente, la proposta di ricomprendere le attività esercitate in tali aziende tra le attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile introduce elementi suscettibili di incidere sulla definizione funzionale dell’impresa agricola, con potenziali effetti distorsivi nell’utilizzo di risorse e agevolazioni destinate al settore primario. In tale contesto, risulta necessario valutare l’impatto delle disposizioni proposte sulla filiera agricola, garantendo la piena conformità agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e prevenendo l’insorgenza di possibili procedure di infrazione. In calce l’Interrogazione sugli effetti per il comparto primario di una possibile estensione del periodo di caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie(3-02605) del 13 maggio 2026 DI GIROLAMO, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, SIRONI, NAVE, LOREFICE al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
INTERROGAZIONE SUGLI EFFETTI PER IL COMPARTO PRIMARIO DI UNA POSSIBILE ESTENSIONE DEL PERIODO DI CACCIA NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE (3-02605) (13 maggio 2026) NATURALE, DI GIROLAMO, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, SIRONI, NAVE, LOREFICE – Al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste –
Premesso che: secondo quanto riportato da recenti notizie di stampa, la Commissione europea, per il tramite della competente Direzione generale, avrebbe trasmesso ad uffici del Governo italiano una comunicazione recante rilievi di possibile incompatibilità con il quadro normativo eurounitario in relazione ad alcune disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1552, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, attualmente in esame in Senato; in particolare, viene in evidenza la materia agricola. In tale ambito, la Commissione ha evidenziato i profili di problematicità riguardanti l’articolo 10 del citato disegno di legge, che introduce la possibilità di estensione del periodo durante il quale la caccia è consentita nelle aziende agri-turistico-venatorie oltre la fine della stagione venatoria. Secondo i rilievi formulati, le modifiche proposte al medesimo articolo consentirebbero altresì alle Regioni di autorizzare la conversione di aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie, aumentando potenzialmente il numero di strutture in cui la caccia potrebbe essere prolungata oltre i limiti stabiliti; nell’ambito del citato disegno di legge e sempre per quanto di competenza per il dicastero in indirizzo, risulta presentata una proposta emendativa dei relatori volta a ricomprendere tra le attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del codice civile, le attività esercitate nelle aziende faunistico-venatorie dall’imprenditore agricolo, ivi comprese quelle di ricezione, ospitalità e accoglienza. Un’impostazione normativa, quest’ultima, che appare suscettibile di determinare una progressiva alterazione della funzione tipica del comparto primario, estendendo il perimetro delle attività connesse ad ambiti che presentano elementi solo indirettamente correlati all’esercizio dell’attività agricola in senso proprio, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e della comunicazione di cui in premessa e quali interlocuzioni istituzionali siano state avviate, anche in sede interministeriale e per quanto di competenza, in merito ai rilievi formulati dalla Commissione europea per le parti di interesse agricolo; se ritenga che la predetta proposta di estensione delle attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile possa generare fenomeni distorsivi nell’utilizzo – 8 – di risorse, strutture e agevolazioni destinate al comparto primario, nonché favorire forme di impropria qualificazione agricola di attività prive di effettiva connessione funzionale con la produzione agricola; quali iniziative afferenti alle sfere di spettanza intenda assumere al fine di assicurare la piena aderenza delle proposte normative oggetto di approvazione alle reali necessità del comparto agricolo, nel rispetto dei principi e degli obblighi derivanti dall’Unione europea e nella attiva prevenzione dell’insorgenza di possibili procedure di infrazione connesse alla violazione della normativa eurounitaria