(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Thu 18 December 2025 COMUNICATO STAMPA n. 158/25
Lussemburgo, 18 dicembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-679/23 P | WS e a./Frontex (Operazione congiunta di rimpatrio)
Operazioni congiunte di rimpatrio: la sentenza del Tribunale che ha
respinto il ricorso per risarcimento danni di una famiglia di rifugiati siriani
contro Frontex dopo il loro trasferimento dalla Grecia alla Turchia è in
gran parte annullata
La Corte di giustizia rinvia al Tribunale la decisione della causa
A seguito di un’operazione congiunta di rimpatrio condotta dalla Grecia e dall’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera (Frontex), una famiglia di cittadini siriani è stata trasferita in Turchia solo pochi giorni dopo il suo
arrivo in Grecia, dove aveva espresso l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale. Tale
famiglia, ritenendo che il trasferimento in Turchia costituisse un respingimento illegittimo e che, al momento del
trasferimento, fossero stati violati i suoi diritti fondamentali, ha chiesto il risarcimento del danno materiale e morale
che sarebbe stato causato dal comportamento di Frontex prima, durante e dopo l’operazione di rimpatrio. La
famiglia ha in particolare sostenuto che, se Frontex avesse ottemperato al proprio obbligo di garantire il rispetto dei
diritti fondamentali e del principio di non respingimento al momento di tale operazione, tali diritti non sarebbero
stati violati e la famiglia non sarebbe stata respinta in Turchia, ma avrebbe ottenuto la protezione internazionale
nell’Unione europea. Poiché il suo ricorso è stato respinto dal Tribunale, la famiglia ha adito la Corte di giustizia, che
annulla in gran parte la sentenza del Tribunale. La Corte ritiene in particolare che il Tribunale non abbia valutato
correttamente il ruolo di Frontex nella suddetta operazione di rimpatrio, rilevando che il diritto dell’Unione 1 impone
a tale agenzia una serie di obblighi volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito delle operazioni
congiunte di rimpatrio, tra cui quello di verificare che esistano decisioni di rimpatrio per tutte le persone che uno
Stato membro intende includere in una operazione di tale tipo. Inoltre, eventuali violazioni dei diritti fondamentali
verificatesi durante un volo di rimpatrio possono rientrare nella responsabilità non solo dello Stato membro
interessato (in questo caso la Grecia), ma anche di Frontex. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale, che dovrà
pronunciarsi nuovamente tenendo conto degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione a Frontex in operazioni
congiunte di rimpatrio.
Il 9 ottobre 2016 una famiglia di cittadini siriani di etnia curda, composta dai due genitori e dai loro quattro figli, è
giunta sull’isola greca di Milos, dove ha espresso l’intenzione di presentare una domanda di protezione
internazionale. Tuttavia, solo pochi giorni dopo, la famiglia è stata trasferita in Turchia, a seguito di un’operazione
congiunta di rimpatrio condotta dalla Grecia e da Frontex. Temendo di essere rimpatriata in Siria dalle autorità
turche, la famiglia è allora fuggita in Iraq.
Ritenendo che il trasferimento in Turchia costituisse un respingimento illegittimo e che, durante tale trasferimento,
fossero stati violati i suoi diritti fondamentali, la famiglia ha presentato reclamo a Frontex, che lo ha respinto.
La famiglia ha quindi chiesto al Tribunale dell’Unione europea di condannare Frontex al risarcimento del danno
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materiale e morale che sarebbe stato causato dal comportamento di tale agenzia prima, durante e dopo
l’operazione di rimpatrio. Sostiene in particolare che, se Frontex avesse ottemperato al proprio obbligo di garantire
il rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non respingimento al momento di tale operazione, tali diritti non
sarebbero stati violati e la famiglia non sarebbe stata respinta in Turchia, ma avrebbe ottenuto la protezione
internazionale nell’Unione europea.
Nel 2023 il Tribunale 2 ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia per mancanza di nesso causale tra il
comportamento asseritamente illegittimo di Frontex e il danno subito, senza valutare le altre condizioni di
responsabilità. Esso ha dichiarato che Frontex, non essendo competente né per quanto riguarda la valutazione della
fondatezza delle decisioni di rimpatrio né per quanto riguarda l’esame delle domande di protezione internazionale,
non poteva essere ritenuta responsabile di alcun danno connesso al rimpatrio di tali persone in Turchia.
In sede d’impugnazione, la Corte annulla in gran parte la sentenza del Tribunale e rinvia la causa dinanzi ad
esso.
Nella sentenza, la Corte rileva, da un lato, che il diritto dell’Unione impone a Frontex una serie di obblighi volti a
garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito delle operazioni congiunte di rimpatrio. D’altro lato, essa
ricorda che tali operazioni possono riguardare solo persone soggette a decisioni di rimpatrio scritte ed esecutive.
Pertanto, Frontex è tenuta a verificare che decisioni di rimpatrio del genere esistano per tutte le persone che
uno Stato membro intende includere nelle operazioni congiunte di rimpatrio, al fine di garantire che tali operazioni
rispettino il principio di non respingimento. La Corte dà quindi ragione alla famiglia siriana e ritiene che il Tribunale
abbia errato nel considerare che Frontex fornisse solo assistenza tecnica e operativa agli Stati membri,
senza dover verificare l’esistenza di una decisione di rimpatrio.
Inoltre, la Corte ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che eventuali violazioni dei
diritti fondamentali verificatesi durante un volo di rimpatrio siano di esclusiva responsabilità dello Stato membro
ospitante, escludendo qualsiasi responsabilità di Frontex.
La Corte annulla quindi in gran parte la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale affinché esso
statuisca nuovamente, tenendo conto degli obblighi di Frontex in materia di tutela dei diritti fondamentali
delle persone soggette a operazioni congiunte di rimpatrio.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al
Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d’impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea
che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.
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Sentenza del 6 settembre 2023, WS e a./Frontex, T-600/21 (v. anche il comunicato stampa n. 133/23).
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