
(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 COMUNICATO N. 113/DIV – 18 FEBBRAIO 2025
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 14, 15, 16 E 17 FEBBRAIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 14, 15, 16 e 17 Febbraio 2025
8^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALCIONE MILANO
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO
VIRTUS VERONA
GIRONE B
FERALPISALO’
ARZIGNANO V.
ATALANTA U23
PADOVA
NOVARA
UNION CLODIENSE
TRIESTINA
LECCO
LUMEZZANE
CALDIERO TERME
AREZZO
CAMPOBASSO
GUBBIO
LEGNAGO SALUS
LUCCHESE
PESCARA
PIANESE
PONTEDERA
VIS PESARO
TORRES
TERNANA
PINETO
VIRTUS ENTELLA
PERUGIA
ASCOLI
MILAN FUTURO
CARPI
RIMINI
SESTRI LEVANTE
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
BENEVENTO
CATANIA
CAVESE
GIUGLIANO
MONOPOLI
POTENZA
TARANTO
TRAPANI
TURRIS
CROTONE
ACR MESSINA
CASERTANA
AZ PICERNO
LATINA
TEAM ALTAMURA
JUVENTUS NEXT GEN
FOGGIA
SORRENTO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 Febbraio 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 14, 15, 16, 17 FEBBRAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno
del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE
CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LECCO, LUCCHESE, L.R. VICENZA,
MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, PONTEDERA, POTENZA, TEAM ALTAMURA,
TERNANA, VIS PESARO e SPAL hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e
26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti
da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00
PERGOLETTESE
A) per avere, al 48° minuto del secondo tempo un singolo sostenitore, posizionato
nel Settore Distinti, proferito un epiteto razzista, nei confronti di un giocatore
avversario comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore,
nazionalità, origine anche etnica;
B) per avere, al termine della gara, mentre entrambe le squadre sostavano sul
terreno di gioco, alcuni suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, proferito
nei confronti del medesimo giocatore avversario, un epiteto razzista, ripetuto per
tre volte, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore,
nazionalità, origine anche etnica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che le condotte di cui sopra sono connotate da particolare gravità,
ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione e percezione
necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S.,
e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r.
Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed.).
TRENTO
A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, una decina dei suoi sostenitori,
posizionati nel Settore Tribuna Sud, intonato un coro offensivo nei confronti di un
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giocatore avversario, ripetuto per tre volte e un suo singolo sostenitore,
posizionato nel Settore Tribuna Nord, un coro offensivo nei confronti del
medesimo giocatore avversario;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mair, al 25°
minuto del secondo tempo, proferito cori di espressione di discriminazione
razziale, intonando i versi “buu” e “hu hu hu” verso un calciatore di colore della
squadra avversaria, ripetuti per numerose volte, comportanti offesa, denigrazione
e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che
nella specie non ricorre il requisito della dimensione e percezione necessario per
l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S., e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.
2, r. proc. fed. e relativi allegati, r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
CAVESE
A) per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un
comportamento non corretto, in quanto, nel corso del secondo tempo, ritardavano
volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni creando così un
clima di tensione;
B) per avere, uno dei suoi tesserati, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa
nei confronti dell’Arbitro, in quanto al termine della gara, mentre quest’ultimo
faceva rientro negli spogliatoi, lo seguiva sino alla porta di accesso dello
spogliatoio, proferendo frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, all’inizio della gara, al 27° e al 46° minuto del primo tempo, tre
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, all’inizio della gara e al 27° minuto del primo tempo, cinque fumogeni
sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, all’inizio della gara, un petardo di elevata intensità sul terreno di gioco,
senza conseguenze;
4. lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di acqua semi vuota
sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. danneggiato nove seggiolini, posti nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
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AMMENDA € 1.000,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco,
senza conseguenze ed un altro sul terreno di gioco, causando un ritardo nella
ripresa della gara, con conseguente prolungamento del recupero di circa un
minuto da parte dell’Arbitro;
2. divelto tredici seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che dall’uso del materiale pirotecnico non sono derivate ulteriori
conseguenze dannose (oltre il sopra indicato ritardo) e che la società disputava la
gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 40° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di
atletica), senza conseguenze;
2. al 28° e al 35° minuto del primo tempo, due petardi di elevata intensità nel
recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di
gioco (pista di atletica), senza conseguenze;
4. al 9° e al 28° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
5. al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di atletica) senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore
Tribuna Ovest, intonato:
1. al 26° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore
avversario, ripetuto per quattro volte;
2. al 36° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore
avversario, ripetuto per quattro volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ovest, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 17° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
2. al 27° minuto del secondo tempo, due accendini sul terreno di gioco, senza
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conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose in relazione alla condotta
sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’inizio
della gara, al 3° e al 29° minuto del primo tempo, quattro fumogeni nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante
l’ingresso in campo delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco ed un altro
sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AREZZO per avere, alcuni dei suoi sostenitori (20% circa) presenti nel Settore
Curva Sud Minghelli, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso
nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e
26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 4 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO
(GUBBIO)
per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed offensiva nei
confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
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comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025
BISOGNO LUCA
(CAVESE)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto usciva dall’area tecnica protestando veementemente nei confronti di una
sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 18 MAGGIO 2025
DE LIGUORI VINCENZO
(CAVESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa, minatoria e ingiuriosa nei
confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, mentre quest’ultimo si trovava ancora sul
terreno di gioco, gli si avvicinava con fare minaccioso e gli appoggiava la mano sul petto; si
frapponeva davanti all’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi impedendogli l’ingresso;
pronunciava frasi ingiuriose e gravemente minacciose nei suoi confronti per contestarne
l’operato; venendo bloccato solo grazie all’intervento di altri tesserati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e
36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua
particolare gravità (r. Assistente Arbitrale n. 2).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 2 MAGGIO 2025
VERDONE DOMENICO
(ASCOLI)
A) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del
designatore degli Arbitri in quanto, mentre quest’ultimo si trovava sulla porta d’ingresso in
attesa di entrare negli spogliatoi, lo spintonava;
B) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un
Componente della Procura Federale in quanto, mentre quest’ultimo si trovava nella stanza
riservata e stava redigendo il rapporto di gara, urlava nei suoi confronti parole irrispettose e
colpiva la porta della stanza con un pugno.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle condotte poste in
essere (r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 18 MARZO 2025
LOGIUDICE PASQUALE
(CAVESE)
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per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti
dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, mentre quest’ultimo percorreva il tunnel che conduce
agli spogliatoi, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive
nei suoi confronti per contestare l’operato, venendo bloccato grazie all’intervento di due
persone.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente
Arbitrale n. 1).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
TOMEI FRANCESCO
(AZ PICERNO)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente
irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, gli si avvicinava con fare minaccioso
toccandolo due volte con il petto per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) e b),
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerati i limiti edittali di cui all’art.
36 cit. (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CARELLO SIMON
(ALCIONE MILANO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina per protestare nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento
r. Arbitrale).
MAZZOLA MARCO
(TRAPANI)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
FONTANA GAETANO
(GUBBIO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti dei tesserati avversari in quanto, usciva dall’area tecnica e, avvicinatosi verso l’area
della squadra avversaria, proferiva ripetutamente parole offensive nei confronti dei componenti
della panchina avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
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MAIURI VINCENZO
(CAVESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
BANCHIERI SIMONE
BONERA DANIELE
BALDINI FRANCESCO
(ACR MESSINA)
(MILAN FUTURO)
(SPAL)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PANICOLA VINCENZO
(TRAPANI)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
COPPOLA GIANLUCA
(TRAPANI)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI LUIGI EMILIANO
(ASCOLI)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava una frase irriguardosa
nei confronti dell’Assistente Arbitrale per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
D’ ALTERIO SALVATORE
(CAVESE)
A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati
avversari in quanto, si avvicinava a quest’ultimi inveendo contro gli stessi e cercando il contatto
fisico rendendo necessario l’intervento di tesserati della propria squadra e dei Collaboratori
della Procura Federale;
B) per avere, durante tutta la gara, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto
sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva;
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C) per avere, durante quasi tutto il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei
confronti del IV Ufficiale in quanto, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità della
condotta posta in essere (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CORONA GIACOMO
(PONTEDERA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, senza la possibilità di intervenire sul pallone, lo colpiva con
forza con il gomito all’altezza della schiena.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a
carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo
dell’avversario attinta di particolare delicatezza.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VI INFR)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
(POTENZA)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico
dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CAMPORESE MICHELE
ANGILERI ANTONY
TONOLI DANIEL
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(PERGOLETTESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
EKLU SHAKA MAWULI
MASELLI SERGIO
(AREZZO)
(AZ PICERNO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
LAKTI ERALD
DEL LUNGO TOMMASO
MARRAS TOMMASO SIMONE
CELESIA CHRISTIAN
CONTILIANO NICOLO
FIGOLI MATTEO
PULETTO FILIPPO
(ARZIGNANO V.)
(ATALANTA U23)
(CALDIERO TERME)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CARPI)
(CARPI)
113/418
VITALE GAETANO
RIZZO ALBERTO
ROCCHI GABRIELE
STANGA LUCA
MIGNANI GUGLIELMO
NICOLI SIMONE
FABRIZI LUCA
MEHIC AMER
BUMBU JONATHAN
SILLETTI ENRICO
SABATINO SERGIO
BOCCADAMO ANTONIO
DI NOIA GIOVANNI
MEHIC DINO
(CAVESE)
(FERALPISALO’)
(GUBBIO)
(LECCO)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TRAPANI)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
DALMAZZI ALESSANDRO
PRETATO MATTIA
CLEMENTE GIANLUCA
GUADAGNI GIUSEPPE
FAZZI NICOLO
(LUMEZZANE)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
(TERNANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MINESSO MATTIA
ACAMPORA GENNARO
TALIA ANGELO
FILICIOTTO ALBERTO
PARODI GIANLUCA
GUGLIELMOTTI DAVIDE
NEGRO DI STEFANO VINICIUS
PREVITALI NICOLAS
GIL PUCHE JAVIER
SVIDERCOSCHI SEBASTIANO
COUBIS ANDREI
CRISETIG LORENZO
GIRAUDO FEDERICO
PROIETTO FRANCESCO
GUIDI MATTEO
PODDA LORENZO
MUSSO ANTONINO
RADREZZA IGOR
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
ZAMPARO LUCA
RISPOLI FABIO
(ARZIGNANO V.)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CATANIA)
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LEGNAGO SALUS)
(MILAN FUTURO)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TORRES)
(TORRES)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
DE ROSA ROBERTO
(GIUGLIANO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
113/419
ALAGNA MANUEL
GOBETTI NICOLO
DI PASQUALE DAVIDE
TAUGOURDEAU ANTHONY
GIORICO DANIELE
(ASCOLI)
(CALDIERO TERME)
(CROTONE)
(LUMEZZANE)
(TORRES)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ODJER MOSES
VARONE IVAN
GONNELLI LORENZO
SIMONETTI PIER LUIGI
VANO MICHELE
LIGUORI MICHAEL
VALZANIA LUCA
CERRETTI CRISTIAN
DE MARINO DAVIDE
ROSETTI MANUEL
ROLANDO EUGIO MATTIA
LOIACONO GIUSEPPE
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(PADOVA)
(PESCARA)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CHIERICHETTI PAOLO
CARPANI GIANLUCA
GYABUAA MANU EMMANUEL
OBRIC RELJA
VISCARDI ANGELO
FELLA GIUSEPPE
GUERINI ALESSIO
DE FRANCESCO ALBERTO
RAUTI NICOLA
BERTONCINI DAVIDE
DE MARCO ANTONINO
PITOU JONATHAN HUGO
MEGELAITIS LINAS
CAPUANO MARCO
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR
PUCCIARELLI MANUEL
(ALCIONE MILANO)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(CAVESE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(L.R. VICENZA)
(NOVARA)
(PESCARA)
(PRO PATRIA)
(RIMINI)
(TERNANA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
MARTINA ALESSANDRO
CORTESI MATTEO
SALL ABDOULAYE
HEINZ JONAS
DI TACCHIO FRANCESCO
SANNIPOLI DANIEL
STRONATI RICCARDO
SPINA MARCO
SCAGLIA FILIPPO
CUOMO GIUSEPPE
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(CROTONE)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
113/420
SIA DIEGO
DI MUNNO ALESSANDRO
COPPOLA GIUSEPPE
KOLAJ ARISTIDI
MALAGRIDA LORENZO
MIGNANELLI DANIELE
VIOLA ANTONINO
CURCIO ALESSIO
BRENTAN MICHAEL
DIAKITE ADAMA
BIANCONI ALESSANDRO
MANFREDONIA MATTEO
(MILAN FUTURO)
(NOVARA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (II INFR)
COSTANTINO ROCCO
INGROSSO GABRIELE
CERESOLI ANDREA
PANICO GIUSEPPE ANTONI
ROCCA MICHELE
DE MARIA VINCENT
LA VARDERA SALVATOREDARIO
POMPEU DA SILVA RONALDO
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO
JOSE’
GUCHER ROBERT
FERRO MATTEO
GANZ SIMONE ANDREA
PLAIA MATTEO GIUSEPPE
MARCHESI FEDERICO
ALASTRA FABRIZIO
COLOMBI SIMONE
FEDELE MATTEO
BOLI JORDAN
TAVCAR ALJAZ
VUKUSIC ROKO
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(POTENZA)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAUCCI ANDREA
SOPPY BEANOU JUNIOR B
NERI FILIPPO
CICCONE PASQUALE
FERRINI MANUEL
MONTRONE ANDREA
PIRRELLO ROBERTO
GADDINI MATTIA
ROSSETTI MATTIA
LENTI FRANCESCO
PIOVANELLO ENRICO
DJABI EMBALO ADULAI
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(CAMPOBASSO)
(FOGGIA)
(LECCO)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PONTEDERA)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TRAPANI)
(VIRTUS ENTELLA)
113/421
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 18 Febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
113/422