(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 DISEGNO DI LEGGE n. 992
“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della
Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito
psicofisico e sociale”
in esame presso la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica
(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)
Memoria della
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
Audizione informale
Roma 21-XI-2024
FISH Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma
http://www.fishonlus.it
Premessa
La presente memoria viene resa, a seguito della richiesta di audizione, dalla Federazione Italiana
per il Superamento dell’Handicap in Commissione permanente VII (Cultura e patrimonio
culturale, istruzione pubblica) del Senato dellaRepubblica che procede all’esame dell’Atto Senato
992: “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia
di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale.”
Il presente documento, frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete associativa,
accoglie con grande favore l’iniziativa di cui alla PDL 992, di potenziare il ruolo sociale dello sport
come veicolo di inclusione e coesione sociale nonché educativo al fine di contrastare ostacoli sociali
e soprattutto di salute, in ottica di potenziamento sia fisico che psicologico, in ottemperanza con
quanto statuito dalle norme costituzionali ed internazionali di ci all’art. 33 della Costituzione e
dell’art. 30 della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità ratificata con legge n.
18/2009.
La rilevanza della proposta non riguarda solo i benefici sulla salute e sulle abilità motorie, ma anche
psico-motorie. La letteratura scientifica è ormai concorde sull’efficacia dell’attività sportiva per la
prevenzione ed il contributo alla cura delle malattie mentali. Il rapporto Ipsos sui sistemi sanitari
del 2024, pubblicato anche sul sito di Sport e Salute indica che la salute mentale è una delle
principali preoccupazioni per gli italiani. La cura della salute fisica e mentale è divenuta prioritaria
anche a seguito dell’aumento dei disturbi post pandemici, dell’impatto dei social media sulla salute
mentale degli adolescenti nello sviluppo dei meccanismi cognitivi e neurobiologici (cfr. studi
pubblicati su Nature Reviews Psychology), della crescita dell’incidenza del diabete mellito di tipo
2, nonché dell’incidenza delle malattie neurodegenerative dell’anziano.
Le Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni
fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione del Ministero della Salute,
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 8, promuovono l’attività fisica e forniscono
una serie di puntuali raccomandazioni, classificate per vari gruppi di fruitori.
Si propone a fini emendativi, di estendere ad ogni classe almeno della scuola dell’obbligo e,
auspicabilmente, anche a quelli della scuola secondaria superiore, il progetto in esame, data la
rilevanza sociale, educativa e di cura che essa ha. La proposta in esame, pur avendo il pregio di
incentivare l’attività fisica e di prevederla fin dall’età giovanile, necessita di tuttavia di specifiche.
Serve infatti una qualificazione del personale che, su unità mobile o stabilmente impegnato,
conosca le specifiche funzionalità dei fruitori del servizio sportivo e, in particolare per le persone
con disabilità, dello sport adattivo, per una reale e concreta fruizione del servizio e dei benefici
connessi.
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Riguardo poi alla componente relativa alle persone con disabilità, la proposta in esame, non
osserva, neanche in senso terminologico, il d.lgs. 62/2024 e la normativa di settore varata da questo
Governo, in adeguamento alle norme internazionali ed europee.
L’art 3 va integrato facendo riferimento anche alle persone con disabilità per la detrazione delle
spese dall’imposta lorda.
All’art. 4 della proposta di legge in esame, è prevista la regolamentazione della carta dei servizi
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata in materia di sport.
Detta misura non tiene conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità; pertanto, si propone
la definizione di Linee guida da adottarsi con Decreto interministeriale del Ministero dello Sport,
del Ministero delle Disabilità e del Ministero Istruzione e del merito che identifichino gli standard
minimi dei servizi sportivi adattati erogati nelle scuole e nei centri sportivi.
Con riguardo poi ad eventuali benefici associabili all’esercizio dell’attività sportiva, questi
potranno essere associati alla Disability Card di cui alla Direttiva Europea 2841/2024, già rilasciata
dall’INPS e integrabile con il progetto IT Wallet anche per esenzioni ed agevolazioni, non si
rendendosi necessaria l’adozione di una carta dei servizi sportivi denominata Sport Card.
Proposte emendative
TESTO ATTUALE
PROPOSTE EMENDATIVE
Art. 1.
Art. 1.
1. In attuazione dell’articolo 33, settimo
comma, della Costituzione, al fine di
potenziare il valore dello sport come pratica
educativa
istituzioni
scolastiche
determinano, nel piano dell’offerta formativa
e in coerenza con la loro autonomia, le
modalità per l’insegnamento dell’educazione
motoria, prevedendo che tale insegnamento
sia prestato per almeno tre ore settimanali.
2. È prevista l’introduzione, nella scuola
primaria, di appositi programmi speciali di
attività motoria rivolti ad alunni disabili oche
comunque presentino difficoltà psicomotorie.
1. In attuazione dell’articolo 33, settimo
comma, della Costituzione e, per le persone con
disabilità dell’art. 30 della CRPD ratificata con
legge 18/2009, al fine di potenziare il valore
dello sport come pratica educativa le istituzioni
scolastiche determinano, nel piano dell’offerta
formativa e in coerenza con la loro autonomia,
le modalità per l’insegnamento dell’educazione
motoria, prevedendo che tale insegnamento sia
prestato per almeno tre ore settimanali.
2. È prevista l’introduzione, nella scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado,
di appositi programmi speciali di attività
motoria e sportiva adattata, per l’inclusione di
tutti gli alunni, che comunque presentino anche
con difficoltà motorie e intellettivo-relazionali,
con il coinvolgimento di esperti di sport
adattato.
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3. L’attuazione delle finalità di cui al presente
articolo si realizza a valere sui fondi speciali di
parte corrente del Ministero dell’economia e delle
finanze.
3. L’attuazione delle specifiche finalità per
l’attività sportiva delle persone con disabilità, al
presente articolo si realizza a valere sui fondi
speciali di parte corrente del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Art 2
Art 2
1. Ai fini della prevenzione e dell’individuazione
precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché
di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico,
in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio
preventivo rivolte in particolare a coloro che
intraprendono un’attività sportiva dopo idonei e
specifici accertamenti e controlli diagnostici.
1. Ai fini della prevenzione e dell’individuazione
precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché
di ogni altra condizione di disabilitàforma di
anomalia o di disturbo fisico, nonché di ogni
condizione connessa alla salute mentale, in ogni
regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio
preventivo e risorse adeguatamente formate anche
per l’attività sportiva adattata, rivolte in particolare
a coloro che intraprendono un’attività sportiva
previa idoneità ai sensi della Nota Ministero della
Salute prot. 416516/2005.
Art.3
Art. 3.
1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il
comma 1.1. è inserito il seguente:
1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il
comma 1.1. è inserito il seguente:
importo delle spese sostenute da soggetti
sportive, palestre, piscine nonché ad altre
strutture e impianti sportivi»
importo delle spese sostenute da persone con
disabilità e da soggetti di età superiore a
sessanta anni per l’iscrizione annuale e
l’abbonamento ad associazioni sportive,
palestre, piscine nonché ad altre strutture e
impianti sportivi»
2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a
valere sul fondo speciale diparte corrente iscritto
nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.
2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione
disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere
sul fondo speciale diparte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.
Art. 4.
Art. 4.
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva di base e agonistica delle persone disabili
è istituita una carta dei servizi sportivi denominata
«Sport Card», regolamentata con decreto del
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva di base e agonistica delle persone con
disabilità con decreto interministeriale del
Ministero dello Sport, del Ministero delle
di età superiore a sessanta anni per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad
associazioni
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Presidente del Consiglio dei ministri
dell’Autorità delegata in materia di sport.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo si provvede a valere sul fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno2024, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della cultura.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Disabilità e del Ministero Istruzione e del merito
verranno definite Linee guida che identifichino gli
standard minimi dei servizi sportivi adattati,
erogati nelle scuole e nei centri sportivi.
2. Benefici, esenzioni ed agevolazioni associabili
all’attività sportiva verranno integrate nella
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo si provvede a valere sul fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della cultura.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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