(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2023 - (AGENPARL) – mer 16 agosto 2023 INPS E DECRETO LAVORO
COSA CAMBIA
Una revisione delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, una nuova disciplina
per la formazione e per l’accesso al mondo del lavoro: sono le linee guida che caratterizzano il
“Decreto Lavoro” (Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), convertito con modificazioni dalla legge
3 luglio 2023, n. 85.
Il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, riorganizza di fatto le misure
destinate ai soggetti più fragili, ricalibrando gli indirizzi adottati sinora.
Il presente focus mira a fornire una sintesi delle principali disposizioni che interessano l’attività
dell’INPS, con particolare attenzione alle nuove misure di contrasto alla povertà: Assegno di
Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro.
1. L’Assegno di Inclusione
Nel contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, dal 1° gennaio
2024 il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI) che prevede
percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L’INPS è chiamata a riconoscere la prestazione ricorrendo all’interoperabilità delle banche dati
per efficientare il sistema dei controlli: ciò implica una linea diretta con Comuni, Ministero
dell’Interno per l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Ministero della
Giustizia, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Anagrafe Tributaria e Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
Oltre ai controlli preventivi e successivi, l’INPS sarà tenuto a informare il richiedente che, per
ricevere il beneficio economico, dovrà effettuare l’iscrizione presso il “Sistema informativo per
l’inclusione sociale e lavorativa” (SIISL) al fine di sottoscrivere un Patto di attivazione digitale.
Il richiedente, in tal senso, sarà chiamato ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati
relativi alla domanda ai Centri per l’Impiego, alle Agenzie per il Lavoro e agli Enti autorizzati
all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
1.1 Come accedere all’ADI
La domanda di ADI deve essere presentata all’INPS con modalità telematiche.
Il Decreto indica i requisiti d’accesso alla prestazione. Di seguito una rappresentazione
schematica:
Requisiti di cittadinanza
Requisiti economici
Il componente del nucleo che
richiede la misura deve essere:
Altri requisiti
Un valore dell’Isee, in corso di validità,
mancata
non superiore a euro 9.360;
sottoposizione a misura
Un reddito familiare inferiore a euro
cautelare
familiare, titolare del diritto
6.0001
misura di prevenzione, e
di soggiorno o del diritto di
corrispondente parametro della scala di
soggiorno permanente;
equivalenza2.
definitive di condanna o
Un valore del patrimonio immobiliare,
adottate ai sensi dell’art.
possesso del permesso di
come definito ai fini Isee, non superiore
444 c.p.p., intervenute nei
soggiorno
a 30.000 euro. È esclusa la casa di
dieci anni precedenti la
cittadino
dell’UE
cittadino di paesi terzi in
annui
moltiplicato
personale,
avere
sentenze
richiesta;
Se il nucleo familiare è composto da sole persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore
a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare per il
beneficio è pari a 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.
2 Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di
2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
• di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
• di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
• di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza
di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o
non autosufficienza);
• di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura
e assistenza certificati dalla Pa;
• di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
• di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
soggiornanti
lungo
abitazione entro un valore ai fini IMU
periodo;
titolare
dello
status
protezione internazionale.
Al momento della presentazione
Non essere disoccupato, a
massimo di 150.000 euro;
seguito
dimissioni
Un valore del patrimonio mobiliare,
volontarie, nei dodici mesi
come definito ai fini Isee, non superiore
successivi alla data delle
alla soglia di 6.000 euro.
dimissioni, fatte salve le
La soglia è accresciuta di 2.000
dimissioni
della domanda, deve sussistere
euro per ogni componente il
causa,
la residenza in Italia per almeno
nucleo familiare successivo al
risoluzione
5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in
primo, fino a un massimo di
del rapporto di lavoro,
modo continuativo, anche per i
10.000 euro, incrementato di
intervenuta
componenti del nucleo familiare
ulteriori 1.000 euro per ogni
della procedura di
che rientrano nel parametro
minorenne
all’art. 7 della legge n. 604
della scala di equivalenza.
secondo.
successivo
Fatti salvi gravi e documentati
ulteriormente
motivi di salute, la continuità
5.000
della
componente in condizione di
interrotta
nella
intende
ipotesi
aumentati
disabilità e di 7.500 euro per
assenza dal territorio italiano per
ogni componente in condizione
un periodo pari o superiore a 2
di disabilità grave o di non
mesi continuativi o nell’ipotesi di
autosufficienza.
assenza dal territorio italiano per
Nessun componente il nucleo familiare
un periodo pari o superiore a
deve essere, inoltre, intestatario/avere
quattro
piena disponibilità di autoveicoli di
continuativi nell’arco di diciotto
cilindrata superiore a 1600 cc. o
mesi.
motoveicoli di cilindrata superiore a 250
anche
cc., immatricolati la prima volta nei 36
antecedenti
Analogamente
nessun
richiesta.
componente
deve essere intestatario/avere piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da
giusta
nonché
consensuale
nell’ambito
del 1966.
I massimali devono essere
residenza
risiedere
presso
strutture a totale carico
pubblico
diporto, nonché aeromobili di ogni
genere.
I redditi e i beni patrimoniali eventualmente
non compresi nell’Isee devono essere
dichiarati
all’atto
della
domanda
beneficio e valutati a tal fine.
1.2 Cosa rientra nel reddito familiare
Devono essere incluse nel reddito familiare le pensioni in corso, dirette e indirette, con
decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’Isee in corso di validità, fermo restando
quanto previsto in materia di Isee corrente.
Inoltre, i compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino all’importo complessivo di 15.000 euro
annui devono essere inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della
condizione economica del nucleo familiare.
Devono essere esclusi i trattamenti assistenziali presenti nell’Isee, fatta eccezione per le
prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Vanno inoltre escluse:
le erogazioni relative all’Assegno unico e universale;
le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario,
aggiuntive al beneficio economico dell’ADI, individuate nell’ambito del progetto
personalizzato a valere su risorse del Comune o dell’ambito territoriale;
le maggiorazioni compensative sancite a livello regionale per le componenti
espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’ADI;
le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi;
le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute;
le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione
di servizi.
1.3 Beneficio economico e durata dell’ADI
Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del
Patto di attivazione digitale. L’ADI è erogato mensilmente, per un periodo continuativo non
superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori
di 12 mesi.
La prestazione dà diritto a:
– una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui o a 7.560 euro annui
se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da
persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o
di non autosufficienza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
– una integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione
per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come
dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui o di 1.800 euro annui se il nucleo
familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età
pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non
autosufficienza.
Pena decadenza dal beneficio, chi fruisce della prestazione è tenuto a comunicare ogni variazione
riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni
dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’ADI,
l’interessato deve presentare entro un mese una DSU aggiornata.
1.4 Disoccupazione e ADI
La prestazione non può essere riconosciuta qualora all’interno del nucleo un componente
maggiorenne, che esercita la responsabilità genitoriale, non già occupato e non frequentante un
regolare corso di studi, e che non abbia carichi di cura, tenuto a partecipare alle attività del
Progetto di inclusione sociale e lavorativa risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie,
salvo giusta causa/risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo. Il divieto permane nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.
L’Assegno di inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per
disoccupazione involontaria, se in possesso dei requisiti di accesso richiesti. Ai fini del diritto al
beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano
secondo quanto previsto dalla disciplina ISEE
1.5 Compatibilità con le attività lavorative
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo
familiare nel corso dell’erogazione del beneficio, il maggior reddito da lavoro percepito non
concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi
annui.
Devono essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale soglia, che concorrono
alla determinazione del beneficio economico.
Il reddito derivante dall’attività deve essere comunque comunicato dal lavoratore entro 30 giorni.
Il beneficiario del nucleo ADI attivabile al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che sia
riferita a:
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell’ambito del
territorio nazionale;
un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo
di lavoro non disti più di 80 Km dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre
120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a
tempo pieno;
una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art.
51 del d.lgs. n. 81 del 2015.
Viene inoltre stabilita un’esenzione, per il beneficiario di ADI attivabile al lavoro, dall’obbligo di
accettare un lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale esclusivamente nel caso
in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano
legalmente separati. In tal caso, l’offerta va accettata nei limiti degli 80 Km dal domicilio/120
minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’ADI è
sospeso d’ufficio per la durata del rapporto, ed al termine del rapporto l’erogazione riprende per
il periodo residuo di fruizione.
Con riferimento all’attività d’impresa o al lavoro autonomo, svolta da parte di uno o più
componenti il nucleo familiare, l’attività stessa deve essere comunicata all’INPS entro il giorno
antecedente all’inizio della stessa.
Il reddito sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi
percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Lo stesso dovrà essere comunicato
all’INPS entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’ADI per le 2 mensilità successive a
quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva della
prestazione. La condizione occupazionale, successivamente, deve essere aggiornata ogni
trimestre.
Il provvedimento, inoltre, attribuisce ai beneficiari dell’ADI che avviano un’attività – autonoma, di
impresa individuale o una società cooperativa – entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, in
un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’ADI, nei limiti di 500 euro
mensili. Demanda, a tal fine, a un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con quello delle
Imprese e del Made in ltaly, la definizione delle modalità di richiesta e di erogazione.
In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o
benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di
durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio deve essere riconosciuta entro il limite
massimo annuo di 3.000 euro lordi.
1.6 Obblighi in materia d’istruzione
I beneficiari dell’ADI appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno
adempiuto agli obblighi scolastici, come richiamati dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 622, della
l. n. 296 del 2006) ossia all’obbligo di istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno d’età, sono tenuti a dimostrare
l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti.
1.7 Sospensione, revoca e decadenza
Sono previsti e disciplinati specifici casi di sospensione, riferiti al singolo componente del nucleo
familiare, che trovandosi in determinate situazioni, non viene più calcolato nella scala di
equivalenza, nonché ipotesi di revoca e decadenza, quali i seguenti:
Sospensione
•misura cautelare personale
•provvedimenti non definitivi di condanna
•latitanti o sottrattisi volontariamente
all’esecuzione della pena.
•non ottemperanza agli obblighi di presentazione
ai servizi competenti
•accettazione offerta lavoro da 1 a 6 mesi
Revoca
•Dichiarazioni omesse o mendaci nella domanda
del beneficio o nelle successive comunicazioni
obbligatorie relative a variazioni del reddito, del
patrimonio, della composizione del nucleo
familiare
Decadenza
•Condanna in via definitiva del beneficiario per reati con pena non inferiore a un anno
•Patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in deroga all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
•Mancata sottoscrizione Patto per l’inclusione o patto di servizio personalizzato
•Un componente del nucleo non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il
lavoro competente senza giustificato motivo
•Assenza ingiustificata a iniziative formative o altra iniziativa di politica attiva
•Mancata accettazione di un’offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili
•Mancate o false comunicazioni che influirebbero sulla prestazione, nonché mancata
presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione nucleo
•Un membro del nucleo viene trovato, nel corso di attività ispettive, a svolgere attività di
lavoro senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni
La sospensione comporta l’interruzione dell’erogazione della prestazione al verificarsi di un
determinato evento e la ripresa dei pagamenti al venir meno dell’evento che ho prodotto la
sospensione.
La decadenza dal beneficio comporta il venir meno dell’erogazione della prestazione dal
momento del verificarsi dell’evento. Pertanto, se la decadenza è applicata contestualmente
all’evento non vi saranno prestazioni indebite da recuperare ; se, invece, la decadenza è applicata
in un momento successivo al verificarsi dell’evento si dovrà procedere al recupero di quanto
indebitamento percepito dal beneficiario dalla data dell’evento fino all’ultimo pagamento.
La revoca, invece, comporta il venir meno del diritto alla prestazione dalla data della domanda con
conseguente obbligo di restituzione da parte del beneficiario di tutti gli importi indebitamente
percepiti .
Nei casi di condanna definitiva nonché di applicazione con provvedimento definitivo di una
misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria per i reati indicati all’articolo 8 commi 1 e
2 del decreto- legge n.48/2023, il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che
siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza, o dalla revoca, o dalla perdita o cessazione
degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
Nei casi diversi da quelli sopra citati, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo
familiare solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
1.8 Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema realizzato dall’INPS
favorirà l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale
e del lavoro. L’obiettivo ultimo è dare piena attuazione al decreto consentendo l’attivazione dei
percorsi personalizzati per i beneficiari dell’ADI e del SFL, favorendo percorsi autonomi di
rafforzamento delle competenze e ricerca di lavoro.
All’interno della procedura è presente una piattaforma che ha il compito di agevolare la ricerca
del lavoro, nonché d’individuare le attività formative più utili alla collocazione/riqualificazione dei
beneficiari.
L’INPS è tenuto a mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego e dei Comuni, per il tramite del
SIISL, gli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio.
1.9 Gli incentivi all’assunzione dei beneficiari
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal
versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile, qualora assumano i beneficiari dell’ADI:
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
con contratto di apprendistato;
per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
– nel limite massimo di 24 mesi – inclusi i periodi di esonero già fruiti.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, quindi l’esonero non influisce
sul trattamento pensionistico futuro.
L’importo dell’esonero deve essere restituito in caso di licenziamento del beneficiario dell’ADI che
avvenga nei 24 mesi successivi all’assunzione, maggiorato delle sanzioni civili3, salvo che il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Previste dall’art. 115, comma 8, lett. a), della l. n. 388/2000.
Un ulteriore esonero del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite massimo di importo pari a 4.000
euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di 12
mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro – è previsto per i datori di lavoro privati
che assumono i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
stagionale, pieno o parziale.
Tali esoneri saranno riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserirà l’offerta di lavoro
nel SIISL.
Ancora: vengono previsti specifici incentivi per l’attività di intermediazione4 nell’assunzione dei
soggetti beneficiari.
In particolare, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata
mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo
pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo riconoscibile al datore di lavoro.
Inoltre, agli enti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali che effettuino attività di intermediazione
per lavoratrici e lavoratori con disabilità, secondo quanto indicato nel Patto di servizio
personalizzato, è riconosciuto:
un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per
l’assunzione con contratti a tempo indeterminato;
Si fa riferimento a tutti gli enti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione. Si annoverano, inoltre, gli enti
del terzo settore che, per statuto, svolgono attività di interesse generale (elencate all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017), e
le imprese sociali che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori e delle persone svantaggiate (cfr. art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 112/2017), ove autorizzati all’attività di
intermediazione.
un contributo pari all’80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro nel caso di assunzione
con contratto a tempo determinato o stagionale.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il Patto di servizio personalizzato definito con i servizi
per il lavoro competenti stabilisce che gli enti coinvolti assicurano, per il periodo di fruizione
dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di un responsabile dell’inserimento
lavorativo.
Tale contributo non esclude l’eventuale rimborso previsto a carico del Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili.
2. Il Supporto per la Formazione e il Lavoro
L’art. 12 del decreto istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la Formazione e il Lavoro
(SFL) quale misura di attivazione mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione
e riqualificazione professionale. Tale Supporto è incompatibile con il Reddito e la Pensione di
Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la
disoccupazione.
Lo strumento può essere richiesto da:
singoli componenti dei nuclei familiari – di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore
dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui – 5 che non hanno
i requisiti per accedere all’ADI;
Per il SFL, ai fini del soddisfacimento del requisito che richiede un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000
euro annui, tale soglia si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini
ISEE. Come per l’ADI, dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in
corso di godimento, ad eccezione di determinate erogazioni, mentre i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi
nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
singoli componenti di nuclei che percepiscono l’ADI che non siano calcolati nella scala di
equivalenza e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli
obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
Per gli ulteriori requisiti di accesso, in relazione al patrimonio immobiliare e mobiliare, al
possesso di beni durevoli, all’assenza di dimissioni volontarie o all’assenza di misure
cautelari o di condanna, viene fatto rinvio ai requisiti previsti per l’accesso all’ADI.
L’interessato presenta domanda di SFL con le stesse modalità telematiche previste per l’ADI. Il
percorso di attivazione viene attuato mediante la Piattaforma digitale operante nel SIISL e
attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.
Nella richiesta deve essere rilasciata la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e
autorizzata la trasmissione dei dati ai Centri per l’impiego, alle Agenzie per il lavoro e agli enti
autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai
sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 150 del 2015. Inoltre, i richiedenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni
che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dovranno dimostrare l’iscrizione ai percorsi di
istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di
istruzione.
È richiesto il possesso degli stessi requisiti previsti per l’attribuzione dell’ADI (salvo il diverso
valore dell’Isee e del reddito familiare), e sono applicate le stesse previsioni anche in materia di
incidenza di pregresse dimissioni volontarie da altro rapporto di lavoro, criteri di valutazione dei
trattamenti assistenziali percepiti, obbligo di dichiarazione dei redditi non compresi nell’Isee,
criteri di valutazione della continuità della residenza nel paese, fermo l’obbligo di assolvimento
del diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Nel Patto di servizio personalizzato il beneficiario deve documentare di essersi rivolto ad almeno
tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di
attivazione al lavoro. Lo stesso Patto può prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal
Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5,
componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza. La convocazione può essere
effettuata tramite la Piattaforma digitale istituita nell’ambito del SIISL per i beneficiari dell’ADI e
del SFL, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i
contatti forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza
unificata.
Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per
una durata massima di dodici mensilità, è attribuito un beneficio economico quale indennità di
partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro,
erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.
L’interessato, tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione indicate nel Patto di
servizio personalizzato, deve darne conferma almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, anche
in via telematica, a pena della sospensione del beneficio. I soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni
che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, sono tenuti all’iscrizione e alla frequenza di
percorsi di istruzione per adulti. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo
livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non
erogazione del beneficio, che in ogni caso decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo
restando il periodo massimo di percezione dello stesso.
3. Reddito di Cittadinanza
Nell’anno 2023 il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai beneficiari nel limite massimo di 7
mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Sono esclusi dall’applicazione di tale limite:
i percettori dello stesso che prima della scadenza del periodo di 7 mesi sono stati presi in
carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. La presa in carico deve essere
comunicata all’INPS entro il 31 ottobre 2023 da parte del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali attraverso la piattaforma GEPI;
i nuclei familiari con persone con disabilità, come definite ai sensi del dpcm 159 del 2013,
minorenni o persone con almeno 60 anni di età, fermo restando il limite di fruizione del
beneficio entro il 31 dicembre 2023.
Dal 1° gennaio 2024 inoltre, tali nuclei possono accedere a una misura di politica attiva o alle
attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Con riferimento alla corresponsione dell’AUU quale quota integrativa del Reddito di cittadinanza,
con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023, nulla cambia per i nuclei familiari che
includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di cittadinanza è garantita senza
soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023. In tali casi, come di consueto, la quota di AUU
che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della
scala di equivalenza, prevista per il Reddito di cittadinanza.
Per i nuclei percettori di Rdc la cui erogazione della misura è stata sospesa dopo la settima
mensilità di fruizione, secondo quanto previsto all’articolo 13 del DL 48/2023, e per quelli che
progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, che includono figli
maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in
materia di AUU, permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’assegno unico e
universale anche dopo la sospensione del Rdc, sono state fornite specifiche indicazioni.
Nell’ipotesi in cui il cittadino non presenti la domanda per la fruizione della misura di AUU, l’INPS
garantisce, comunque, la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano
tutti i requisiti previsti dalla legge; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla
competenza del mese di febbraio 2024.
Nelle more della presentazione della domanda, pertanto, la liquidazione di quanto spettante a
titolo di AUU, nella misura integrale prevista, avverrà senza soluzione di continuità utilizzando la
carta Rdc che, conseguentemente, verrà mantenuta attiva; ciò con l’obiettivo di salvaguardare la
regolarità dei pagamenti della prestazione spettante per i figli e in assenza di nuove modalità di
pagamento, eventualmente comunicate a mezzo di una nuova domanda di AUU trasmessa
all’Istituto.
I nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguono
nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023, così come previsto dall’articolo 13, comma 6, del
decreto-legge n. 48/2023. Per tali nuclei la fruizione dell’assegno unico e universale
relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 è garantita mediante accredito sulla carta
Rdc senza soluzione di continuità e con importo calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo n. 230/2021, fatto salvo che non sia nel frattempo intervenuta la presentazione della
domanda di AUU.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero
già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la
prestazione con decorrenza 1° marzo 2024.
Al riguardo, come stabilito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, la
domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli
arretrati a partire dal 1° marzo.
Per saperne di più: Messaggio INPS 2632/2023, Messaggio INPS 2835/2023, Messaggio INPS
2896/2023
4. Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale
Viene riconosciuta la maggiorazione dell’AUU, prevista dall’articolo 4, comma 8, del d.lgs. n. 230
del 2021 (di norma pari a 30 euro per nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 15.000 euro che
si riducono gradualmente fino ad annullarsi con Isee pari o superiore a 40.000 euro, oggetto di
adeguamento annuale alle variazioni dell’indice del costo della vita), anche ai nuclei in cui è
presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto (dal 1° giugno 2023, per un
periodo massimo di 5 anni successivi al decesso e comunque entro la durata di godimento
dell’AUU).
Per saperne di più: Circolare Inps 76/2023
5. Politiche del lavoro per i giovani
Con l’articolo 27, il Decreto riconosce, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro che effettuino, tra il
1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato, ivi inclusi i
rapporti di apprendistato professionalizzante, di giovani nelle seguenti condizioni:
che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”.
Perché l’incentivo sia riconosciuto, le condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Tale incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale per i soggetti che, alla data della
prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età.
L’incentivo è inoltre compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente.
Il provvedimento riconosce, in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo nella misura del 20%
della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET”
assunto.
Il beneficio può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive
mensili.
La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura
telematica all’INPS, che deve provvedere, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione
telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso
all’incentivo.
A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente deve essere assegnato un
termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo
all’incentivo.
Entro i successivi 7 giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della
predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente decade dalla riserva di somme. L’incentivo
deve essere riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per saperne di più: Circolare INPS 68/2023
6. CIG in deroga per crisi e riorganizzazione
È previsto un trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi
aziendale e riorganizzazione, su domanda dell’azienda e autorizzazione ministeriale, a copertura
dell’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, anche qualora si trovi in
stato di liquidazione, per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze
acquisito dai lavoratori dipendenti coinvolti, in merito a situazioni di crisi aziendali per le quali non
è stato possibile completare il programma di recupero in ragione di una prolungata indisponibilità
dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.
La tutela è prevista in continuità con gli ultimi trattamenti di tutela autorizzati, nel limite di spesa
di 13 mln di euro per l’anno 2023 e di 0,9 mln di euro per l’anno 2024, a valere sulle risorse del
Fondo sociale per occupazione e formazione.
Al monitoraggio della spesa provvede l’INPS informando con cadenza periodica il Ministero del
Lavoro.
Al trattamento in argomento ha potuto accedere la ex GKN di Campi Bisenzio.
Per saperne di più: Messaggio INPS 2512/2023
7. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi
previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall’articolo
1, comma 281, della l. n. 197 del2022 (legge di Bilancio 2023) è incrementato di 4 punti
percentuali (esclusa la 13ª mensilità).
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La stessa legge di bilancio ha previsto che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo
1, comma 121, della l. n. 234 del2021 (legge di Bilancio 2022), è riconosciuto per i periodi di paga
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
– nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su
base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per
la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su
base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per
la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Pertanto, alla luce del citato incremento di 4 punti percentuali, per i periodi di paga dal 1° luglio
2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo in argomento è riconosciuto:
– nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda
l’importo mensile di 2.692 euro;
– nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda
l’importo mensile di 1.923 euro.
Per saperne di più: Messaggio INPS 1932/2023
8. Ulteriori misure
Il decreto prevede inoltre le seguenti principali misure:
la possibilità di presentare domanda per l’ADI e SFL anche presso i CAF, a partire dal 1°
gennaio 2024, oltre che presso l’INPS e i patronati.
Il beneficio economico non può essere utilizzato per l’acquisto di sigarette, anche
elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici, oltre che per
giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
I percettori dell’ADI sono anche inclusi tra i soggetti che possono svolgere lavoro
occasionale in agricoltura, in base alla disciplina transitoria stabilita per il 2023-2024 dalla
legge di bilancio 2023.
Viene stabilita una detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario effettuato
nei giorni festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere nel periodo 1° giugno 21 settembre 2023 con reddito fino a 40 mila euro nel 2022.
CONTENUTO A CURA DALLA DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE INPS
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