(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2023 - (AGENPARL) – ven 12 maggio 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=28/05/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=15/05/2023&tri=salle&
***********
Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=28/05/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=15/05/2023&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 15 al 28 maggio 2023
Contattateci:
Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
[Seguiteci @EUCourtPress](https://twitter.com/EUCourtPress)
Scaricate la nostra app
Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Mercoledì 17 maggio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-97/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-97/22) DC (Rétractation après l’exécution du contrat) (DE)
(Protezione dei consumatori – Informazione dei consumatori e diritto di recesso in relazione ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Prestazione fornita dal professionista – Arricchimento del consumatore)
Un consumatore aveva stipulato un contratto di servizio con un’impresa per la ristrutturazione dell’impianto elettrico di casa. L’impresa aveva però omesso di informarlo del diritto di recesso nei successivi 14 giorni, per il fatto che il contratto era stato concluso al di fuori dello stabilimento commerciale dell’impresa.Dopo l’esecuzione dei lavori, il consumatore si è ritirato dal contratto senza pagare la fattura, facendo valere il suo diritto ad esercitare il recesso nel periodo di legge. Il giudice tedesco, investito della controversia relativa al credito dell’impresa, ritiene che il consumatore non sia tenuto a pagare alcun costo per il servizio fornito prima della fine del periodo di recesso, poiché il professionista ha omesso di informarlo del suo diritto di recesso.
Si chiede, tuttavia, se la direttiva a tutela dei consumatori escluda qualsiasi diritto del professionista ad un «indennizzo compensativo», visto che il recesso è stato esercitato dopo l’esecuzione del contratto. Il giudice ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva al riguardo.
[Documenti di riferimento C-97/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-97/22)
Mercoledì 17 maggio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-176/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-176/22) – BK e ZhP (Suspension partielle de la procédure au principal) (BG)
(Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Sospensione della causa principale in caso di domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 del TFUE – Possibilità di sospensione parziale della causa principale)
La procura bulgara ha accusato di corruzione due agenti di polizia. Uno di loro ha contestato la qualificazione giuridica di corruzione indicata dalla procura. Il giudice bulgaro titolare del giudizio si è interrogato sul suo potere di riqualificare il reato senza informarne preventivamente l’imputato ed ha pertanto presentato una (prima) domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Tale domanda è oggetto di una causa diversa dalla presente, tuttora pendente dinanzi alla Corte.
Il giudice bulgaro si è successivamente interrogato se debba sospendere integralmente il procedimento, fino alla risposta della Corte, o se possa continuare ad esaminare il caso e, in particolare, continuare a raccogliere prove, fermo restando che non prenderà alcuna decisione sul merito prima di aver ricevuto tale risposta. Ha pertanto rivolto una seconda domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte per chiarire quest’ulteriore questione.
[Documenti di riferimento C-176/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-176/22)
Mercoledì 17 maggio – h. 9.30
Sentenza nella causa [T-312/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-312/20) EVH/Commissione; [T-313/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-313/20)Stadtwerke Leipzig/Commissione; [T-314/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-314/20)Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commissione; [T-315/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-315/20)TEAG/Commissione; [T-316/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-316/20)Naturstrom/Commissione; [T-317/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-317/20)EnergieVerbund Dresden/Commissione; [T-318/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-318/20)eins energie in sachsen/Commissione; [T-319/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-319/20)GGEW/Commissione; [T-320/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-320/20)Mainova/Commissione; [T-321/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-321/20) enercity/Commissione; [T-322/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-322/20)Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione(DE)
(Concorrenza – Concentrazioni – Mercato della produzione e della fornitura all’ingrosso di elettricità)
Nel marzo 2018 le società di diritto tedesco RWE AG ed E.ON SE hanno annunciato di voler procedere a uno scambio complesso di attivi attraverso tre operazioni di concentrazione. Nel 2018 l’azienda tedesca EVH GmbH, che produce elettricità sul territorio tedesco, l’azienda municipale tedesca enercity AG, che produce e fornisce energia in Germania, ed altre aziende produttrici di elettricità hanno comunicato alla Commissione europea la volontà di partecipare alla procedura e, di conseguenza, di ricevere i documenti. La Commissione ha dichiarato l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno. Detta decisione è stata impugnata innanzi al Tribunale dell’Unione da EVH, da enercity e dalle altre aziende interessate.
[Documenti di riferimento T-312/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-312/20)
Mercoledì 24 maggio – h. 9.30
Sentenze nelle cause [T-451/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-451/20) Meta Platforms Ireland / Commissione e [T-452/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-452/20) Meta Platforms Ireland/ Commissione (EN)
(Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei dati – Procedura amministrativa)
Trending
- FABI Palermo, Carmelo Raffa riconfermato Segretario Coordinatore
- SANITA’, M5S: POLICLINICO CATANIA, SUBITO ISPEZIONE PER CHIARIRE SQUILIBRIO INCARICHI APICALI
- Francia, Trump accusa l’immigrazione per le rivolte. Oltre duemila arresti, Macron sotto pressione
- Padova, violenza sessuale su un 13enne, Bizzotto (Lega): “Espulsione e castrazione chimica, tolleranza zero per chi violenta minori
- SCONTRI MILANO: TIMPANO (SAP), IL SINDACO SALA SCOPRE LA REALTÀ CON ANNI DI RITARDO
- FINCANTIERI: ALL’AD FOLGIERO IL PREMIO NIAF DEDICATO PER LA PRIMA VOLTA ALL’ECCELLENZA NELL’INDUSTRIA MARITTIMA
- Dl bollette. Congedo(Fdi),grazie a governo Meloni famiglie e imprese hanno più fiducia nel futuro
- Autotrasporto. Ferrante (Mit), Governo impegnato contro caro carburanti, no strumentalizzazione protesta
- Gli Incentivi “Maestri del lavoro 2026” a tre studenti lavoratori
- Dl bollette. Caramanna(Fdi), governo Meloni determinato raggiunge obiettivo per cittadini