(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2021 - CATANZARO In tale ambito, veniva in evidenza una palese incongruenza rispetto alla sussistenza dei requisiti in capo a soggetti di origine straniera iscritti nelle anagrafi di comuni del territorio lametino. Infatti, la normativa regolante il Reddito di Cittadinanza, istituito con il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, riconosce la misura a chi è in possesso, all’atto della presentazione della domanda, e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno, reddituali e patrimoniali. In particolare, ai fini dell’accesso al beneficio il richiedente, attraverso un’istanza presentata in modalità telematica tramite Poste Italiane, i Centri di Assistenza Fiscale, ovvero gli istituti di patronato, deve dichiarare di essere in possesso, in modo continuativo, della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, ottenendo, in tal modo, la corresponsione del sussidio per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, al termine del quale può essere rinnovato per altri dodici mesi. (News&Com)
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