(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2026 - Partecipare a una gara pubblica senza avere nemmeno un dipendente è possibile. Ma è davvero legittimo – e soprattutto coerente con i principi di affidabilità e buon andamento della pubblica amministrazione – quando si parla di appalti nel settore dell’ICT da centinaia di milioni di euro? È questa la domanda che emerge con sempre maggiore forza dall’analisi congiunta della giurisprudenza e delle prassi operative nel mercato degli appalti pubblici.
La Corte di Cassazione e i giudici amministrativi (Consiglio di Stato e TAR) hanno chiarito che l’assenza di personale dipendente non determina automaticamente l’esclusione dalla gara, ma costituisce un elemento critico che deve essere valutato in concreto dalla stazione appaltante. Un principio coerente con l’apertura del mercato e la tutela della concorrenza, oggi codificato anche nel D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Tuttavia, nella pratica applicativa, questo stesso principio rischia di alimentare una zona grigia, in cui la legittimità formale prevale sulla sostanza organizzativa.
Il confine tra legittimità e finzione organizzativa
La giurisprudenza distingue nettamente tra ditta artigianale unipersonale e società di capitali. Nel primo caso, l’apporto diretto del titolare può integrare il requisito di capacità tecnica, configurando l’appalto come contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c.. Nel secondo, invece, l’assenza di dipendenti rappresenta un indice sintomatico di inadeguatezza organizzativa, soprattutto in appalti complessi o di rilevante valore economico.
Il Codice dei Contratti Pubblici richiede infatti che l’operatore economico dimostri il possesso della capacità tecnica e professionale, intesa come disponibilità effettiva di risorse umane, mezzi e organizzazione (artt. 100 e ss. D.Lgs. 36/2023), non solo in fase di gara ma per tutta la durata dell’esecuzione del contratto.
RTI e requisiti “sommati”: strumento o schermo?
Eppure, società prive di dipendenti continuano a comparire, con crescente frequenza, all’interno di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), anche in gare dal valore di centinaia di milioni di euro. Formalmente, il meccanismo è legittimo: i requisiti vengono “sommati”, una mandataria assume il ruolo di capogruppo e le mandanti partecipano secondo le rispettive quote.
Ma la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che ciascuna impresa del RTI deve essere coerente con la quota di prestazioni assunte, e deve disporre di una struttura minima idonea all’esecuzione. In questo contesto, la presenza di società senza personale solleva una questione sostanziale:
quale funzione reale svolgono tali soggetti all’interno del raggruppamento?
Se l’impresa non dispone di dipendenti, mezzi o autonomia organizzativa, il rischio è che il RTI diventi non uno strumento di cooperazione lecita, ma un mero schermo formale.
Certificazione SOA e subappalto: non bastano i requisiti sulla carta
Neppure il possesso della certificazione SOA costituisce una garanzia assoluta. L’ANAC ha più volte affermato che la SOA non esonera l’impresa dall’onere di dimostrare la concreta disponibilità di risorse e mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto.
Analogo discorso vale per il subappalto, oggi ampiamente ammesso dal Codice. Il ricorso a terzi può integrare la capacità tecnica, ma non può trasformare l’appaltatore in un soggetto meramente interposto, privo di reale organizzazione imprenditoriale.
Governance opaca e continuità sostanziale
Il quadro si fa ancora più critico quando entrano in gioco le dinamiche di governance. Dirigenti apicali che si dimettono perché coinvolti in indagini, sostituiti formalmente, ma che riemergono in società diverse, spesso prive di dipendenti, inserite negli stessi RTI e impegnate nelle stesse gare.
Sorge allora una domanda inevitabile:
è sufficiente un cambio di denominazione sociale o di vertice per superare i profili di rischio reputazionale e continuare a competere negli appalti pubblici? Oppure si assiste a una continuità sostanziale del controllo e delle decisioni, mascherata da discontinuità formale?
Il ruolo delle autorità di controllo
In questo scenario, il rischio non è solo giuridico, ma sistemico. Quando le cosiddette “società vuote” diventano snodi operativi in appalti strategici, vengono messi in discussione i principi di concorrenza effettiva, trasparenza e affidabilità dell’azione amministrativa.
Per questo, un intervento coordinato di ANAC, CONSIP e Guardia di Finanza appare non solo opportuno, ma necessario. Non è sufficiente verificare il rispetto formale dei requisiti di gara: occorre indagare la sostanza economica, organizzativa e decisionale degli operatori economici, soprattutto quando sono in gioco risorse pubbliche di dimensioni straordinarie.
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