(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Tue 30 December 2025 CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO
Sindaco
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 68 del 30/12/2025 N. Reg. Gen. 398 del 30/12/2025
OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, “botti” e artifici pirotecnici non classificati come “giochi
pirotecnici autorizzati in libera vendita” su tutto il territorio comunale, dal 31 dicembre 2025 al 4 gennaio
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ILSINDACO
PREMESSO che nel periodo natalizio ed in particolare dall’ultimo giorno dell’anno sin dopo il giorno
dell’epifania è consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti
e artifici pirotecnici di vario genere;
CONSIDERATO:
che la cronaca negli anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell’uso
(spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili),
siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro
uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o
professionali per operare in sicurezza;
che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle
persone, per imprudenza o imperizia, nell’utilizzo di simili prodotti;
che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico,
trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di
provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente
colpito;
che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre
un effetto luminoso, senza dar luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o
frequentati da bambini o in presenza di animali;
che tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare
danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in
quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di
particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;
che spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che trascurano più
facilmente degli adulti l’osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare
disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e
alle cose;
che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore
degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a
perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone
in alcuni casi anche il ferimento o la morte;
che possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato,
soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici,
anche solo ad effetto illuminante;
CONSIDERATO, inoltre, che i prodotti pirotecnici provocano un aumento delle polveri sottili presenti
nell’aria.
VERIFICATO che tali condotte incidono negativamente sulla sicurezza, sulla quiete dei cittadini, sulla
salute degli animali domestici, oltre che sulla salubrità in genere dell’ambiente urbano;
ATTESO CHE l’Amministrazione comunale è particolarmente attenta al problema ed intende adottare le
precauzioni necessarie ad assicurare l’incolumità e la sicurezza pubblica garantendo che le manifestazioni,
programmate e spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;
RILEVATO che:
– nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente
normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici
pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la
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commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale
vendita, né di vietarne l’impiego in ambito privato;
– comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti
secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono
universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni
popolari;
POSTO che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non
esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità
individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e
delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in
piena libertà, di abbandonarla;
VISTI:
– il T.U.L.P.S., in particolare gli articoli da 46 a 57, in materia di materiale esplodente;
– il suddetto art. 57 che prevede: “ Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono
spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme,
o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo
una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.”
– gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) 674 (Getto pericoloso di cose)
679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del codice
penale;
VISTE:
– la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
– la legge 241/90 che consente di pubblicare all’Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei
destinatari che sono indeterminati a priori;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 che attribuisce al Sindaco la
possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
Considerata pertanto l’opportunità di regolamentare l’impiego dei prodotti pirotecnici per i giorni dal
31/12/2016 al 09/01/2017, al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli
animali e alle cose, di disturbo alla quiete pubblica, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini,
anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;
VISTI gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale sulla Tutela degli Animali
ORDINA
Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove
possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati lo
sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere e di
qualsiasi tipo, compresi quelli ad effetto illuminante – anche se di libera vendita – nei giorni dal 31 dicembre
2025 al 4 gennaio 2026.
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AVVERTE CHE
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza
comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è sempre disposto il sequestro cautelare ai fini
della confisca amministrativa delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione, o che ne
sono il prodotto, il profitto o il prezzo.
INFORMA CHE
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR
CAMPANIA – nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune (D.
Lgs. 104/2010 e ss. mm. ii.), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di
DISPONE
– che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e
inserita sul sito internet del Comune di Cava de’ Tirreni;
– che copia della presente ordinanza venga trasmessa all’Ufficio Cominicazione comunale per darne
adeguata pubblicità, attraverso i canali social, al Comando di Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni nonché
alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio;
DEMANDA
agli Agenti delle Forze dell’Ordine di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza e di applicare le
sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.
Cava de’ Tirreni, 30 dicembre 2025
IL SINDACO
Vincenzo SERVALLI
andima
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