(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2025(AGENPARL) – Mon 01 December 2025 [cid:image003.jpg@01DC62CE.D5F069C0]
Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 1° dicembre 2025
NON È FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DELLA REGIONE SARDEGNA DI PROROGA DELL’EFFICACIA DELLA NORMA CHE CONSENTE ALLE ASL DI RICORRERE AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE IN QUIESCENZA PER ASSICURARE L’ASSISTENZA PRIMARIA
La Corte costituzionale con la sentenza numero177, depositata oggi, ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma l, della legge della Regione Sardegna numero 2 del 2025. Tale disposizione ha prorogato l’efficacia, «sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025», della norma regionale che aveva consentito ai medici di medicina generale in quiescenza di aderire, anche con contratti libero professionali, ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle Aziende sanitarie locali, per assicurare la completa copertura delle cure primarie nelle aree disagiate, e di disporre dei ricettari di cui all’articolo 50 del decreto-legge numero 269 del 2003, fino al 31 dicembre 2024.
Quest’ultima norma regionale era stata già censurata dal Governo, con ricorso respinto dalla sentenza numero 84 del 2025.
Nell’odierna pronuncia, la Corte ha confermato quanto già affermato nella decisione da ultimo citata, riconoscendo che anche la disposizione impugnata nel nuovo giudizio, nel prorogare i temini della precedente disciplina, si appalesa come un tentativo di risposta alla contingente situazione di scopertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nel territorio regionale.
L’articolo 1, comma l, della legge della Regione autonoma della Sardegna numero 2 del 2025, per la sua finalità e per i suoi intrinseci contenuti, va, pertanto, ricondotto alla competenza legislativa spettante a tale Regione nella materia «tutela della salute», in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria.
Con conseguente infondatezza della denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».
Roma, 1° dicembre 2025