(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025 - (AGENPARL) – Fri 30 May 2025 COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO TRAFFICO E MOBILITÀ ORDINARIA
Polo Tecnico – Via Ausonia, 69 – 90146 PALERMO
ORDINANZA N° 689 del 28/05/2025
E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo
OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie e piazze
cittadine, per svolgimento delle Manifestazioni Sportive “2° mezza maratona della memoria” del 01
giugno 2025, parziale modifica ed integrazione della Ordinanza N°593 del 19/05/2025.
Il Responsabile E.Q.
PREMESSO che con nota email del Cerimoniale del Sindaco del 24/03/2025 è stata indetta una
conferenza di servizio per la manifestazione di cui all’oggetto, per il giorno 06 maggio 2025 svoltasi
presso Villa Niscemi con la partecipazione degli organizzatori della Manifestazione Sportiva “;
VISTA la mail del 28/05/2025 trasmessa dal Comando Polizia Municipale con la quale a seguito di
riunione svoltasi presso la Questura di Palermo, si rende necessario integrare l’Ordinanza in oggetto
istituendo nelle Vie Venere e dell’Olimpo la Zona Rimozione Permanente in entrambi i sensi di marcia e
per tutta la loro lunghezza;
VISTA la nota della ASD POLIZIA DI STATO PALERMO AREG del 21/05/2025 Anno/Numero
2025/744900/A con allegata la nuova planimetria;
pubblico per lo svolgimento della Manifestazione di cui all’oggetto;
VISTA la nota email del Cerimoniale del Sindaco protocollo AREG Data 08/05/2025 Anno/Numero
2025/704229/A con allegata la richiesta dell’ASD Polizia Di Stato comunicando il percorso definitivo
della manifestazione agonistica “Mezza Maratona della Memoria” si terrà domenica 01 giugno 2025,
VISTI gli artt.5 (Regolamentazione della Circolazione in generale), comma 3, e 7 (Regolamentazione
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme
VISTE le OD n°593 del 19/05/2025 e O.D. n° 616 del 21/05/2025;
VISTO l’art.107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del
CONSIDERATO che nulla osta allo svolgimento delle manifestazioni sportive;
CONSIDERATO che l’Organizzazione della manifestazione intende realizzare un villaggio sportivo
nell’area evidenziata in giallo nel sotto riportato grafico parte integrante alla presente Ordinanza;
CONSIDERATO che l’Organizzazione della manifestazione, dovrà mettere a disposizione un congruo
numero di addetti, volontari della Protezione Civile e di altre Associazioni, che affiancheranno il servizio
istituzionale fornito dalla Polizia Municipale, e altresì, che la suddetta Associazione Sportiva “esonera
l’Amministrazione Comunale (nei suoi Uffici e Servizi) da ogni responsabilità per tutto quanto possa
accadere durante la manifestazione, assumendosi tutti gli oneri di natura civile, penale ed economica”;
CONIDERATO che la l’Organizzazione della manifestazione dovrà munirsi preventivamente di tutte le
necessarie autorizzazioni e/o nulla osta previsti per Legge, necessari a garantire la sicurezza in merito a
Manifestazioni Pubbliche, tra cui quella rilasciata dalla Questura di Palermo.
CONSIDERATO che ai fini della sicurezza dei partecipanti alla manifestazione e per il regolare
svolgimento della stessa, occorre inibire al transito veicolare e pedonale e la sosta nei tratti di strada
interessati;
RITENUTO che necessita adottare tutte le precauzioni mirate alla salvaguardia della pubblica
incolumità;
RITENUTO necessario inibire la sosta e la circolazione veicolare al fine di consentire un corretto
svolgimento della manifestazione e tutelare la pubblica incolumità;
Segue O.D. 689 del 29/05/2025
Propone
A parziale modifica ed integrazione della Ordinanza N°593 del 19/05/2025 e O.D. n° 616 del 21/05/2025.
Dalle ore 08.00 del 30/05/2025 alle ore 20.00 del 01/06/2025
Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dell’intera area evidenziata in giallo nel sotto
riportato grafico parte integrante alla presente Ordinanza, comprendente Via Giuseppe La Loggia, Via
Emanuele Morselli, Via Mariano D’Amelio ed il tratto di via dell’autonomia siciliana da Piazza Generale
Cascino e via Ferdinando Ferri;
Dalle ore 07.00 del 31/05/2025 alle ore 20.00 del 01/06/2025
Chiusura al transito veicolare, delle Via Giuseppe La Loggia, Via Emanuele Morselli, Via Mariano
D’Amelio ed il tratto di via dell’autonomia siciliana da Piazza Generale Cascino e via Ferdinando Ferri
come da grafico allegato;
Dalle ore 06.00 del 01/06/2025 sino a cessata esigenza:
Tratti di strade da delimitare a con coni di segnalazione stradali riservate agli atleti:
Via Plauto da Hotel Bellevue ad intersezione con via Leone direzione di marcia Sferracavallo
(margine destro della carreggiata);
Via Leone (margine destro della carreggiata);
Via Emanuele Palazzotto (margine destro della carreggiata);
Via del Cedro (margine destro della carreggiata);
Via Sferracavallo da via del Cedro a via Rosario Nicoletti (margine destro della carreggiata);
Via Rosario Nicoletti direzione di marcia veicolare Sferracavallo Palermo (margine sinistro della
carreggiata);
Via dell’Olimpo direzione di marcia veicolare via Venere (margine destro della carreggiata);
Viale Venere direzione di marcia veicolare via Margherita di Savoia (margine destro della
carreggiata);
Via Margherita di Savoia, direzione di marcia ingresso Parco della Favorita (margine destro della
carreggiata);
Chiusura al transito veicolare solo al passaggio degli atleti:
Via Sferracavallo da via del Cedro a via Rosario Nicoletti;
Piazza Simon Bolivar;
Intersezione via dell’Olimpo con viale Sandro Pertini;
Intersezione via dell’Olimpo con Via Castelforte;
Intersezione viale Venere con via Marinai Alliata;
Intersezione viale Margherita di Savoia con via Mater Dolorosa;
Segue O.D. 689 del 29/05/2025
Chiusura al transito veicolare sino al transito dell’ultimo atleta o camminatore:
Parco della Favorita
Via della Favorita
Via Martin Luther King da via della Favorita a piazzetta Nelson Mandela
Via Anwar Sadat
Via Andrea Cirrincione
Via Ferdinando Ferri
Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro della carreggiata senso di marcia:
Via Plauto da Hotel Bellevue ad intersezione con via Leone
Via Leone
Via Emanuele Palazzotto
Via del Cedro
Via Sferracavallo da via del Cedro a via Rosario Nicoletti
Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta per entrambi i lati della carreggiata:
Via Anwar Sadat
Via Andrea Cirrincione
Via Ferdinando Ferri
Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati ed in entrambi i sensi di marcia:
Via dell’Olimpo intero tratto
Viale Venere intero tratto
Il Responsabile E.Q.
Firmato
Arch.
F. Palazzo
Francesco Palazzo
Data: 29/05/2025
13:10:20 CEST
IL DIRIGENTE
– vista e condivisa la superiore proposta
– vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
– vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.
ORDINA
A parziale modifica ed integrazione della Ordinanza N°593 del 19/05/2025 e O.D. n° 616 del
21/05/2025.
Dalle ore 08.00 del 30/05/2025 alle ore 20.00 del 01/06/2025
Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dell’intera area evidenziata in giallo nel
sotto riportato grafico parte integrante alla presente Ordinanza, comprendente Via Giuseppe La
Loggia, Via Emanuele Morselli, Via Mariano D’Amelio ed il tratto di via dell’autonomia
siciliana da Piazza Generale Cascino e via Ferdinando Ferri;
Dalle ore 07.00 del 31/05/2025 alle ore 20.00 del 01/06/2025
Segue O.D. 689 del 29/05/2025
Chiusura al transito veicolare, delle Via Giuseppe La Loggia, Via Emanuele Morselli, Via
Mariano D’Amelio ed il tratto di via dell’autonomia siciliana da Piazza Generale Cascino e via
Ferdinando Ferri come da grafico allegato;
Dalle ore 06.00 del 01/06/2025 sino a cessata esigenza:
Tratti di strade da delimitare a con coni di segnalazione stradali riservate agli atleti:
Via Plauto da Hotel Bellevue ad intersezione con via Leone direzione di marcia
Sferracavallo (margine destro della carreggiata);
Via Leone (margine destro della carreggiata);
Via Emanuele Palazzotto (margine destro della carreggiata);
Via del Cedro (margine destro della carreggiata);
Via Sferracavallo da via del Cedro a via Rosario Nicoletti (margine destro della
carreggiata);
Via Rosario Nicoletti direzione di marcia veicolare Sferracavallo Palermo (margine
sinistro della carreggiata);
Via dell’Olimpo direzione di marcia veicolare via Venere (margine destro della
carreggiata);
Viale Venere direzione di marcia veicolare via Margherita di Savoia (margine destro della
carreggiata);
Via Margherita di Savoia, direzione di marcia ingresso Parco della Favorita (margine
destro della carreggiata);
Chiusura al transito veicolare solo al passaggio degli atleti:
Via Sferracavallo da via del Cedro a via Rosario Nicoletti;
Piazza Simon Bolivar;
Intersezione via dell’Olimpo con viale Sandro Pertini;
Intersezione via dell’Olimpo con Via Castelforte;
Intersezione viale Venere con via Marinai Alliata;
Intersezione viale Margherita di Savoia con via Mater Dolorosa;
Chiusura al transito veicolare sino al transito dell’ultimo atleta o camminatore:
Parco della Favorita
Via della Favorita
Via Martin Luther King da via della Favorita a piazzetta Nelson Mandela
Via Anwar Sadat
Segue O.D. 689 del 29/05/2025
Via Andrea Cirrincione
Via Ferdinando Ferri
Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro della carreggiata senso di
marcia:
Via Plauto da Hotel Bellevue ad intersezione con via Leone
Via Leone
Via Emanuele Palazzotto
Via del Cedro
Via Sferracavallo da via del Cedro a via Rosario Nicoletti
Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta per entrambi i lati della carreggiata:
Via Anwar Sadat
Via Andrea Cirrincione
Via Ferdinando Ferri
Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati ed in entrambi i sensi di marcia:
Via dell’Olimpo intero tratto
Viale Venere intero tratto
Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i
concorrenti, dalle chiusure al transito veicolare (ovvero, dai “Divieti di transito”) e dai relativi
divieti di sosta (di cui al presente provvedimento) sono esclusi: i veicoli delle Forze
dell’Ordine, i mezzi di Soccorso e di pronto intervento (antincendio, pronto soccorso, ecc.), i
mezzi di servizio della Protezione Civile e della Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino”
ed i veicoli dell’Organizzazione (“scorta tecnica”, di soccorso ai partecipanti alla gara, ecc. ) e/o
al servizio dell’organizzazione utilizzati per lo svolgimento della manifestazione, nonché quelli
specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.
Compatibilmente con lo svolgimento della gara – adottando tutte le cautele necessarie ad evitare
pericoli per i concorrenti ed a evitare di porre a repentaglio la pubblica incolumità – i veicoli dei
residenti e di titolari di attività e/o società che dispongono di aree laterali (interne) per la sosta dei
veicoli, cui si accede da passi carrabili (regolarmente autorizzati), potranno transitare a “passo
d’uomo” e sotto stretta sorveglianza degli addetti dell’Organizzazione per l’entrata (e l’uscita)
nell’area, sottoposta alla “chiusura al transito veicolare”, che costituisce il percorso di gara – in
mancanza di percorsi alternativi – per recarsi nelle suddette aree laterali interne.
Gli Organizzatori, in caso di grave necessità, dovranno sospendere la gara per consentire il
passaggio dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile.
Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve
ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza del presente provvedimento.
– Gli Organizzatori provvederanno – oltre alla posa di coni di segnaletica stradale al
TRANSENNAMENTO, così come sopra indicato, nelle strade (o tratti di esse) chiuse al
transito veicolare – al transennamento di tutti i varchi di accesso (da strade o stradine) alle
strade (o tratti di esse) precluse al transito veicolare e avranno anche l’onere di
PRESIDIARE, CON PERSONALE PROPRIO E QUALIFICATO (personale che deve
indossare idoneo vestiario rifrangente), TUTTI I SUDDETTI VARCHI D’ACCESSO
ALLE STRADE CHIUSE AL TRANSITO E LE INTERSEZIONI STRADALI CHE
INTERESSANO LA SUDDETTA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE, adottando
ogni misura finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità, osservando tutte le
disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti tali
manifestazioni”;
Gli Organizzatori, inoltre, avranno l’onere di garantire la sicurezza del pubblico presente
alla manifestazione e il transito dei mezzi sopra autorizzati.
Segue O.D. 689 del 29/05/2025
Tutte le postazioni critiche (tra cui le intersezioni semaforizzate), limitrofe ai percorsi di
gara (nonché lungo gli stessi percorsi) – di cui ne sono state sopra indicate soltanto alcune dovranno essere presidiate dal personale di cui all’ art.12 del C.d.S. .
– LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA POTRA’ INIZIARE QUANDO TUTTE LE
POSTAZIONI CRITICHE, LIMITROFE AI PERCORSI DI GARA, SARANNO
PRESIDIATE DAL PERSONALE DI CUI ALL’ ART. 12 DEL C.D.S., QUANDO TUTTI I
VARCHI DI ACCESSO (di cui ne sono stati sopra indicati soltanto alcuni) ALLE AREE
CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE E LE INTERSEZIONI STRADALI (CHE
INTERESSANO LA SUDDETTA CHIUSURA) SARANNO PRESIDIATE DAL
PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE, QUANDO INOLTRE SARA’ REALIZZATO
TUTTO IL TRANSENNAMENTO E COLLOCATA TUTTA LA SEGNALETICA
TEMPORANEA MOBILE DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, ED INFINE
QUANDO TUTTE LE STRADE (O TRATTI DI ESSE) CHIUSE AL TRANSITO
VEICOLARE SARANNO COMPLETAMENTE SGOMBERE DI VEICOLI.
Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti
segnali stradali.
Gli Organizzatori, della manifestazione di cui all’oggetto, provvederanno – a propria cura e spese
– alla collocazione di tutti i coni di segnaletica stradale e delle transenne in conformità a quanto
disposto dal presente provvedimento e secondo le norme vigenti.
E’ posto, altresì, a carico degli Organizzatori della manifestazione sportiva l’onere di dare idoneo
preventivo avviso al pubblico della conseguente chiusura temporanea al transito o limitazione del
traffico.
Gli Organizzatori avranno l’obbligo:
1) di vietare il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia
(nelle semicarreggiate o intere carreggiate chiuse al transito) dei tratti stradali interessati dal
transito dei concorrenti;
2) di obbligare i conducenti di veicoli ed i pedoni a non attraversare le carreggiate (o
semicarreggiate) interessate allo svolgimento della manifestazione;
3) di delimitare l’intera area chiusa al transito, a mezzo di transenne, in modo da assicurare lo
scorrimento dei veicoli nella parte non interessata dalla manifestazione nonché a vigilare con
personale proprio tutti i varchi d’accesso all’area preclusa al transito veicolare.
4) di provvedere a sorvegliare le intersezioni stradali interessate dalla manifestazione o ad essa
(Nuovo Codice della Strada) al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione.
INOLTRE
– dovrà essere garantita dagli Organizzatori la presenza di personale incaricato munito, di presidi
ad alta visibilità che ne garantiscano la sicurezza, di bracciale o di altro indumento munito di
segni di riconoscimento e con l’ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, in
corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo
in cui è disposta la chiusura al transito temporanea o la limitazione alla circolazione allo scopo di
segnalare efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere dei concorrenti, (eventuale
elenco del personale dell’ Organizzazione e il relativo posizionamento lungo il percorso dovrà
essere inviato al Comando di Polizia Municipale)
– di disporre un idoneo servizio di “scorta tecnica” secondo i criteri indicati dal relativo
disciplinare.
PRESCRIZIONI DI CARATTERE INDEROGABILE
Gli Organizzatori avranno l’obbligo, inoltre:
– di osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le
manifestazioni sportive allo scopo di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità ed il
rispetto delle norme stabilite da C.d.S. (e del relativo Regolamento di Attuazione), delle cui
inadempienze saranno direttamente responsabili;
Segue O.D. 689 del 29/05/2025
Gli Organizzatori della manifestazione sono responsabili dei danni subiti dai concorrenti e
dagli spettatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte con la presente
Ordinanza, dagli organi tecnici e dai regolamenti sportivi, o non abbiano posto in essere
tutte le cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza, anche se non espressamente
contenute nelle prescrizioni degli Uffici autorizzanti.
Gli Organizzatori dovranno, oltre a garantire le relative coperture assicurative, mettere in
atto tutte le cautele necessarie al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di quanti
partecipano, nonché il rispetto delle normative del Codice della Strada, delle cui
inadempienze saranno direttamente responsabili.
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, il Comando di
Polizia Municipale potrà procedere alla sospensione della gara con conseguente ripristino
dello stato dei luoghi, a spese dell’organizzazione, che dovrà essere eseguito nei termini e
nei modi che verranno all’uopo dettati.
Il Comando di Polizia Municipale provvederà per particolari esigenze di viabilità ad
adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la
disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed adottare i necessari
accorgimenti anche in relazione al transito di categorie di pedoni aventi diritto e non
previste;
Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi
esposti, sarà a carico degli organizzatori.
Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di
proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a
richiedere il risarcimento economico.
Il presente provvedimento è valido a condizione che gli Organizzatori della manifestazione,
acquisiscano l’autorizzazione di P.S., ove necessaria, rilasciata dalla Questura di Palermo, e
siano rispettate le disposizioni sopra descritte che saranno oggetto di verifiche da parte
degli Organi Competenti.
Il presente provvedimento non costituisce autorizzazione ad, eventuali, occupazioni di suolo
pubblico che dovrà essere rilasciata dal competente Settore Servizi alla Imprese – Sportello
Unico per le Attività Produttive (presso il quale il richiedente provvederà ad assolvere gli,
eventuali, adempimenti amministrativi).
Il presente provvedimento è subordinato all’acquisizione di tutti i necessari pareri di legge, a pena
di nullità.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente
provvedimento, come previsto dall’art.12 del citato D.L.vo.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Contro il presente provvedimento, in forza dell’art.37 del vigente Codice della Strada e con le
formalità stabilite dall’art.74 del Regolamento (D.P.R. n.495/92), è ammesso ricorso entro 60
(sessanta) giorni al Ministro dei Lavori Pubblici, e inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa.
Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla
Prefettura di Palermo, all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Palermo – Divisione Polizia
Amministrativa e Sociale ed a tutti i soggetti di cui all’art.12 del citato D.Lgs. .
Si trasmette inoltre all’AMAT, alla RAP, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e
Il Dirigente
(Arch. Alessandro Carollo)
Firmato da
Alessandro Carollo
Data: 29/05/2025
19:17:14 CEST
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