
(AGENPARL) – Tue 15 April 2025 Atti Parlamentari
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Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2269
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
Disposizioni in materia di tutela, razionalizzazione
ed efficientamento delle risorse idriche
Presentata il 24 febbraio 2025
ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con l’approvazione del Programma di attività della XI
Consiliatura, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ha inteso dare
compiuta attuazione al percorso di rinnovato protagonismo delle forze sociali, offrendosi alle istituzioni nazionali e locali
quale luogo di proposta, sintesi e consenso
diffuso su temi di rilievo in ambito economico, sociale e del lavoro, attraverso l’integrale esercizio delle prerogative a esso
conferite dalla Costituzione e dalla successiva legge 30 dicembre 1986, n. 936.
Le attribuzioni di rilevanza costituzionale comportano infatti necessariamente
che il CNEL abbia una « visione di Paese »
e rappresenti il luogo nel quale interpretare la società e i processi evolutivi di essa,
esercitando una capacità di interlocuzione
attiva e reciproca con tutti i corpi intermedi, interrogandosi sugli effetti economico-
sociali delle decisioni di volta in volta adottabili e svolgendo, al contempo, un continuo esercizio di mediazione tra interessi di
parte a beneficio dell’interesse collettivo.
Tale intendimento trova la più coerente
applicazione innanzitutto nella funzione di
iniziativa legislativa sancita dall’articolo 99
della Costituzione, mediante la quale il
CNEL esplica in maniera concreta e propositiva l’attività di consulenza e supporto
tecnico-scientifico ex ante nei riguardi del
Parlamento su materie e temi di preminente ed emergente interesse pubblico.
Attraverso il presente atto di iniziativa
legislativa, presentato in conformità alle
attribuzioni di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera i), della legge n. 936 del 1986, il
CNEL, in continuità con la costante attenzione istituzionale rivolta negli anni con
numerosi interventi e documenti, intende
quindi intervenire normativamente sul tema
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dell’assetto funzionale dei servizi idrici e
della loro strategicità ai fini di un equilibrato sviluppo economico-territoriale del
Paese.
Già nel documento di « Osservazioni e
Proposte sui problemi dell’irrigazione », approvato in Assemblea nella seduta del 4
febbraio 1976, il CNEL riteneva infatti indispensabile realizzare uno stretto coordinamento interministeriale e una chiarificazione tra le competenze dello Stato e le
responsabilità delle regioni insieme con una
revisione dei compiti da assegnare agli strumenti (consorzi d’irrigazione, consorzi di
bonifica, enti di sviluppo agricolo, eccetera)
che avrebbero dovuto assicurare il pieno
successo ai piani d’irrigazione, ravvisando
inoltre la necessità di un coordinamento
degli studi e della sperimentazione per ridurre la notevole dispersività, facilitare la
divulgazione e stimolare la formazione di
tecnici specializzati nel genio rurale.
Successivamente, con il documento di
« Osservazioni e Proposte in materia di
politica acquedottistica », approvato in Assemblea nella seduta del 16 luglio 1992, il
CNEL, nel quadro della sua attività di analisi e controllo dell’efficienza del « sistema
Italia » e, in particolare, dei servizi a rete,
ha rivolto specifica attenzione al sistema
idrico proprio in considerazione del fatto
che, rispetto agli altri grandi servizi a rete,
quello degli acquedotti fosse caratterizzato
da un’estrema frammentazione delle gestioni, per lo più di tipo localistico, e da
marginali problemi di integrazione internazionale.
In tale occasione venivano esposte, tra le
altre, alcune proposte finalizzate a:
a) sancire il superamento della frammentazione delle gestioni previa individuazione da parte delle regioni, nei bacini
idrici, di ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei servizi pubblici di acquedotto,
fognature, collettamento e depurazione delle
acque usate;
b) prevedere la promozione, da parte
delle regioni, di una convenzione tra tutti
gli enti locali appartenenti all’ambito territoriale ottimale (ATO), con la quale stabilire la forma di gestione dei servizi pubblici;
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c) stabilire che, nel determinare le
metodologie tecniche e i parametri di base
per il calcolo della tariffa, si dovesse assicurare l’integrale copertura dei costi comprendendovi anche i costi dei servizi di
fognatura e di depurazione delle acque
reflue.
Peraltro, il suddetto documento faceva
seguito a un articolato e approfondito « Rapporto sul sistema idrico in Italia », vera e
propria indagine a tutto campo promossa
dal CNEL coinvolgendo tutti i portatori di
interessi di riferimento, nella quale veniva
rilevato come, di pari passo con un opportuno e accentuato decentramento, connesso a esigenze di maggiore corresponsabilizzazione degli organi, dovessero necessariamente essere salvaguardati, a livello
centrale, momenti di coordinamento, indirizzo, informatizzazione e monitoraggio di
valenza nazionale, cercando quindi di realizzare una più corretta separazione tra la
funzione amministrativa e la funzione propositiva.
Un ulteriore intervento del CNEL si realizzava poi con l’approvazione di un terzo
documento di « Osservazioni e Proposte
sulla gestione delle acque e sullo stato di
attuazione della legge 36 del 1994 », approvato dalla Commissione IV in sede deliberante il 5 dicembre 1997, nel quale si
ribadiva ancora una volta come la netta
separazione delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo da quelle di
gestione fosse condizione essenziale non
solo per l’efficienza, ma anche per la concretezza del processo democratico di sviluppo del Paese e come la suddetta impostazione dovesse caratterizzare sia le aree
dove preponderante era stata la frammentazione dovuta alle gestioni in economia,
sia quelle dove la presenza di grandi aziende
o enti pubblici di gestione aveva di fatto
esautorato molte amministrazioni delle proprie prerogative e competenze.
Le conclusioni del CNEL evidenziavano
che doveva essere privilegiata una programmazione di bacino idrografico come quadro di riferimento per la gestione della
risorsa, tale da consentire un approccio
integrato sia al ciclo d’uso e smaltimento
sia alle diverse forme di utilizzo civile e
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industriale, promuovendo l’uso di un bilancio idrico non solo di bacino ma anche
di impresa, che, specialmente se realizzato
su base annuale, avrebbe consentito di monitorare efficacemente i prelievi, rappresentando anche uno strumento di gestione
e di programmazione degli apporti tale da
contribuire alla verifica di eventuali sprechi ma soprattutto a ottimizzare e razionalizzare la qualità e le quantità d’acqua
impegnate.
Veniva inoltre posta grande attenzione,
in questa nuova condizione di potenzialità
imprenditoriali, alla trasparenza e all’efficienza delle regole di mercato, evitando che
i processi di alleanza nel settore delle gestioni tra società pubbliche, aziende speciali e privati, ancorché utili in alcune aree
al perseguimento di dimensioni imprenditoriali consone alla gestione degli ambiti,
avvenissero con criteri eccessivamente discrezionali.
In proposito veniva proposto di: verificare le effettive capacità gestionali dei vari
partner delle società miste di gestione; garantire la concorrenzialità nell’affidamento
delle opere infrastrutturali; promuovere in
ogni caso, soprattutto nel Mezzogiorno, il
coinvolgimento di realtà imprenditoriali locali; favorire, promuovendone spesso la
stessa costituzione, la qualità dell’industria
dei servizi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, di
conoscenza, di controllo e di verifica.
Sulle tariffe veniva infine sottolineata
l’opportunità di rafforzare il processo di
industrializzazione attivato con la riforma,
riconoscendo nella tariffa lo strumento per
il raggiungimento del pareggio di bilancio e
della remunerazione del capitale, nel quadro della necessaria trasparenza delle funzioni gestionali; rispetto a un siffatto impianto, la difesa delle fasce più deboli della
popolazione andava garantita tramite interventi di compensazione o di differenziazione tariffaria e non impropriamente con
la fiscalizzazione di fatto dei costi del settore.
Infine, con due distinti provvedimenti,
le « Osservazioni e Proposte sulla tutela
delle risorse idriche » e le « Osservazioni e
proposte sul ciclo idrico integrato », adot-
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tati rispettivamente il 5 giugno 2008 e il 21
giugno 2010, il CNEL è tornato a esprimersi sul tema del governo e della regolamentazione del servizio idrico integrato,
ritenendo necessaria e pregiudiziale l’istituzione, da un lato, di un soggetto nazionale di regolazione e, dall’altro lato, di
nuovi soggetti territoriali, cui attribuire le
funzioni precedentemente affidate agli ATO,
sottolineando come, per garantire l’uso della
risorsa idrica e la qualità del servizio e per
governare le dinamiche tariffarie in relazione a criteri di efficienza e di efficacia
nella gestione del servizio, sia necessario
affidare questi compiti a un regolatore nazionale, dotato di autonomia e di indipendenza.
I cambiamenti climatici, l’inquinamento
e l’aumento della domanda di acqua rappresentano le principali minacce alle risorse idriche e rischiano di mettere in crisi
non solo la sicurezza dei territori, ma anche la resilienza sociale, la competitività e
la coesione delle comunità. I recenti periodi di siccità che hanno caratterizzato
alcune regioni sono una chiara dimostrazione della necessità di intervenire non solo
sulle infrastrutture idriche, ma anche sull’organizzazione dei servizi ad esse connessi, al fine di prevenire un’insostenibile
competizione per l’accesso all’acqua nei
diversi settori d’uso e rafforzare la resilienza idrica nazionale. Occorre garantire,
infatti, che anche nel futuro ci sia abbastanza acqua per tutti gli utenti (civili,
agricoli e industriali) e per tutti gli usi,
compresi quelli innovativi (idrogeno, chip,
centri di elaborazione dati, batterie, eccetera), tutelando, al contempo, l’ambiente e
la natura.
In tale contesto, i servizi idrici dovrebbero essere visti come un fattore abilitante
attraverso il quale l’Italia può raggiungere
gli obiettivi strategici sopra brevemente illustrati.
A tal fine, la presente proposta di legge
individua misure per il riordino del quadro
normativo in materia di tutela, pianificazione e gestione delle acque.
In particolare, l’articolo 1 enunzia i princìpi a cui deve conformarsi il governo del
patrimonio idrico nazionale, richiamando i
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contenuti della risoluzione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite del 28 luglio
2010 (GA/10967) nonché nella risoluzione
del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022
(2023/C 132/07) sull’accesso all’acqua in
quanto diritto umano. Nello specifico, si
sottolinea che l’acqua e l’accesso ai servizi
idrici rappresentano diritti umani fondamentali, il cui soddisfacimento richiede una
disciplina in grado di valorizzare e proteggere le risorse idriche. Da tale disposizione,
pertanto, non derivano oneri aggiuntivi.
L’articolo 2 prevede che alla composizione della Cabina di regia istituita dal
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, siano aggiunti il presidente
dell’Associazione nazionale comuni italiani, il Commissario unico per la depurazione e il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti
connessi al fenomeno della scarsità idrica.
Si precisa altresì che la Cabina di regia sarà
chiamata a svolgere funzioni di indirizzo,
di coordinamento e di promozione dell’azione strategica del Governo in materia di
acque.
A seconda della tematica trattata, potranno poi essere inviati alle riunioni gli i
portatori di interessi qualificati, pubblici e
privati, competenti in materia, e tutti i
soggetti pubblici e privati che a vario titolo
sono coinvolti nella gestione della risorsa
idrica e delle relative infrastrutture, nella
difesa del suolo e nella salvaguardia ambientale, ivi compresi gli enti di governo
dell’ambito territoriale ottimale (EGATO)
regionali e le autorità di bacino distrettuali.
L’articolo 3 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (TUA), recante norme in materia di
ambiente, al fine di garantire un miglior
coordinamento degli usi delle acque nonché di rafforzare la struttura organizzativa
del servizio idrico integrato.
Nello specifico, le lettere a) e b) modificano rispettivamente gli articoli 63 e 65
del TUA, con l’obiettivo di assicurare un
controllo più stringente da parte delle autorità di bacino distrettuali attraverso l’espressione di pareri obbligatori e vincolanti
sulla coerenza dei vari strumenti di piani-
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ficazione in materia di acqua con i piani di
bacino. I contenuti di questi ultimi, inoltre,
vengono ampliati per comprendervi anche
gli interventi necessari al raggiungimento
dei livelli di qualità del servizio idrico fissati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
La lettera c) interviene sull’articolo 127
del TUA, attribuendo agli EGATO la facoltà
di proporre alle regioni specifici interventi
finalizzati a valorizzare il ruolo dei fanghi
quale fonte di nutrienti da utilizzare in
agricoltura, per il loro inserimento nei piani
regionali di gestione dei rifiuti.
La lettera d) specifica che nella definizione di servizio idrico integrato rientra
l’attività di riuso delle acque reflue depurate ai soli fini agricoli.
La lettera e) sostituisce l’articolo 147 del
TUA, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato. In particolare, rispetto al testo vigente, la nuova
formulazione prevede l’istituzione, in ciascuna regione, di un ATO di livello regionale. Per ciascun ATO regionale, le regioni
dovranno individuare un unico ente di governo d’ambito. Vengono fatte salve le organizzazioni territoriali esistenti che già
prevedono ATO di livello regionale.
Tale intervento si pone l’obiettivo di
razionalizzare l’organizzazione del servizio
idrico attraverso la creazione di EGATO
adeguatamente strutturati, in grado di assicurare una pianificazione degli interventi
capace di rispondere alle sfide poste dai
cambiamenti climatici e dall’evoluzione degli usi delle acque. La riduzione degli enti
di governo, inoltre, consentirà di assicurare
significative economie di scala e una maggior efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
Viene confermata la possibilità, già prevista dall’attuale formulazione dell’articolo
147 nell’ipotesi di ATO regionali, di affidare
il servizio idrico integrato in ambiti territoriali di dimensioni non inferiori alle province o alle città metropolitane. Anche in
tali casi, comunque, dovrà essere garantito
il rispetto del principio dell’unicità della
gestione all’interno dei singoli ambiti di
affidamento.
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Si conferma, inoltre, l’obbligo per le
regioni di rispettare, oltre al già citato
principio dell’unicità della gestione, anche i
princìpi di unità del bacino idrografico e di
adeguatezza delle dimensioni gestionali.
Al fine di superare la frammentazione
gestionale e addivenire a gestioni uniche in
tutti gli ambiti di affidamento, viene introdotta una nuova disciplina delle gestioni
salvaguardate. In particolare, il nuovo testo, oltre alle gestioni in forma autonoma
nei piccoli comuni montani, fa salve esclusivamente le ulteriori gestioni autonome
già salvaguardate dagli EGATO prima dell’entrata in vigore della legge. Tutte le gestioni diverse dovranno confluire nelle gestioni uniche d’ambito.
La nuova formulazione dell’articolo, infine, oltre a confermare la possibilità, per
le regioni, di introdurre norme integrative
sul controllo degli scarichi, estende i poteri
sostitutivi del Presidente del Consiglio dei
ministri, che possono essere esercitati in
tutte le ipotesi di mancata attuazione degli
obblighi previsti nel nuovo testo.
La successiva lettera f), intervenendo
sull’articolo 149 del TUA, rafforza il controllo esercitato dall’ARERA sui piani d’ambito predisposti dagli EGATO, anche al fine
di assicurare il coordinamento di questi
ultimi con i già citati piani di bacino. Si
prevede infatti che l’ARERA possa rivolgere all’EGATO osservazioni e prescrizioni
sui piani d’ambito, anche chiedendo un
parere alle autorità di bacino distrettuali
sulla coerenza tra questi ultimi e i piani di
bacino.
La lettera g), invece, introduce nell’articolo 151 del TUA, in materia di rapporti tra
gli EGATO e i gestori, i nuovi commi da
6-bis a 6-quinquies, finalizzati a garantire
che la gestione del servizio idrico integrato
sia conforme ai livelli di efficienza e qualità
previsti dalla regolazione di settore. Nello
specifico, le nuove previsioni enunziano in
maniera analitica le attività di vigilanza
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sulla gestione, già previste dagli articoli 28
e 30 dal decreto legislativo 23 dicembre
2022, n. 201, con riferimento al servizio
idrico integrato.
La lettera h), infine, interviene per razionalizzare il quadro dei corrispettivi applicati all’utenza del servizio idrico, oggi
caratterizzato da un’estrema eterogeneità.
A tal fine, si attribuisce all’ARERA il compito di individuare termini e modalità per
il passaggio graduale a una tariffa unitaria
da applicare per tipologia di utenza identica a livello regionale.
Le modifiche sopra illustrate risultano
di natura essenzialmente ordinamentale e
pertanto non comportano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 4 abroga e modifica alcune
disposizioni presenti nel nostro ordinamento al fine di assicurare la coerenza del
contesto normativo in una visione sistematica.
Nello specifico, il comma 1 ha l’obiettivo
di garantire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio
all’utenza, escludendo in ogni caso la possibilità di gestire il servizio idrico integrato
in economia o attraverso azienda speciale.
Per le medesime finalità, il comma 2
specifica che i poteri sostitutivi riconosciuti
ai presidenti delle regioni, nella qualità di
commissari, nei casi in cui gli enti di governo dell’ambito non adempiano all’obbligo di affidare il servizio, saranno mantenuti per tutta la durata dell’affidamento.
Dal presente articolo non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
L’articolo 5 chiarisce che dall’attuazione
della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto non viene redatta
relazione tecnica ai sensi dell’articolo 17,
comma 6, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEL CNEL
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. L’acqua è un bene naturale e un
diritto umano universale e fondamentale. Il
diritto all’acqua potabile di qualità nonché
ai servizi igienico-sanitari è essenziale per
la qualità della vita e per l’esercizio di tutti
i diritti dell’uomo.
2. L’attuazione di politiche che mirano
allo sviluppo delle capacità e della struttura organizzativa dei sistemi idrici è lo
strumento principale per la creazione di
servizi idrici e sanitari affidabili e sostenibili.
3. L’acqua è una risorsa rinnovabile che
riveste un’importanza fondamentale per gli
esseri viventi e l’ecosistema. Tutte le acque
superficiali e sotterranee costituiscono una
risorsa che va tutelata e utilizzata secondo
criteri di solidarietà e qualsiasi loro uso, in
attuazione dell’articolo 9, terzo comma,
della Costituzione, deve essere effettuato
salvaguardando le aspettative e i diritti
delle generazioni future a fruire di un
integro patrimonio ambientale.
4. La disciplina degli usi delle acque è
finalizzata alla loro razionalizzazione, allo
scopo di evitare gli sprechi e di favorire il
rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna
e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 14
aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
concernente la Cabina di regia per la crisi
idrica)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 14
aprile 2023, n. 39, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, dal presidente
dell’Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato nonché dai
Commissari di cui all’articolo 2 del decretolegge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, e all’articolo 3 del presente
decreto »;
2) al secondo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « e i rappresentanti delle amministrazioni locali, di enti
privati e del partenariato economico, sociale e territoriale nonché dei soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella
gestione della risorsa idrica e delle relative
infrastrutture, nella difesa del suolo e nella
salvaguardia ambientale, ivi compresi gli
enti di governo dell’ambito territoriale ottimale regionali e le autorità di bacino
distrettuali »;
b) al comma 8, dopo la lettera e) è
aggiunta la seguente:
« e-bis) esercita poteri di indirizzo,
impulso e coordinamento generale in materia di politiche e interventi di tutela,
razionalizzazione e incremento dell’efficienza delle risorse idriche ».
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 63, comma 10, lettera b),
dopo le parole: « a esprimere parere » sono
inserite le seguenti: « obbligatorio e vincolante »;
b) all’articolo 65, comma 3, lettera d),
dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
« 4-bis) del raggiungimento dei livelli di qualità del servizio idrico integrato
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prescritti dall’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente »;
c) all’articolo 127, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli
enti di governo dell’ambito territoriale ottimale regionali possono proporre alle regioni interventi per la promozione del recupero dei fanghi per uso agricolo ai fini
del loro inserimento nei piani regionali di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 »;
d) all’articolo 141, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di
captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione, nonché di riuso delle acque reflue
nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020,
e deve essere gestito secondo princìpi di
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e dell’Unione
europea. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque
gestite nell’ambito del servizio idrico integrato »;
e) l’articolo 147 è sostituito dal seguente:
« Art. 147. – (Organizzazione territoriale
del servizio idrico integrato) – 1. I servizi
idrici sono organizzati sulla base di ambiti
territoriali ottimali coincidenti con i confini amministrativi delle regioni. Ciascuna
regione, per il proprio territorio, provvede
ad individuare con delibera l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale
(EGATO) regionale entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Gli enti
locali appartenenti alla medesima regione
partecipano obbligatoriamente all’EGATO
regionale così individuato, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi
spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui
all’articolo 143, comma 1. Restano ferme le
disposizioni regionali che già prevedono la
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perimetrazione regionale dell’ambito territoriale ottimale.
2. Entro due anni dalla delibera di cui al
comma 1, gli EGATO regionali subentrano
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, che sono
contestualmente soppressi.
3. Ferma restando la salvaguardia delle
concessioni in corso, assentite in conformità alla normativa di tempo in tempo
vigente e non dichiarate cessate per disposizione di legge, gli EGATO regionali subentrano, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l’affidamento del servizio idrico
integrato esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4. Ove si renda necessario al fine di
conseguire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio
all’utenza, è consentito l’affidamento del
servizio idrico integrato in ambiti territoriali individuati dalle regioni, comunque
non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. È in ogni caso garantito il rispetto
del principio di unicità della gestione, di
cui al comma 5, lettera b), all’interno dell’ambito di affidamento.
5. Le regioni assicurano lo svolgimento
del servizio idrico integrato secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità, nel
rispetto, in particolare, dei seguenti princìpi:
a) unità del bacino idrografico o del
sub-bacino o dei bacini idrografici contigui,
tenuto conto dei piani di bacino nonché
della localizzazione delle risorse e dei loro
vincoli di destinazione, anche derivanti da
consuetudine, in favore dei centri abitati
interessati;
b) unicità della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri
fisici, demografici e tecnici.
6. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in
forma autonoma nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti già
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istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo
b) le ulteriori gestioni del servizio idrico
in forma autonoma esistenti, per le quali
l’ente di governo d’ambito territorialmente
competente abbia già accertato l’esistenza
dei requisiti per la salvaguardia.
7. Le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma che non rientrano nella salvaguardia di cui al comma 6 confluiscono
nella gestione unica entro un anno.
8. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo
degli scarichi degli insediamenti civili e
produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e
delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
9. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e le
relative spese sono poste a carico dell’ente
inadempiente »;
f) all’articolo 149, il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Il piano d’ambito è trasmesso entro
dieci giorni dalla delibera di approvazione
alla regione competente, all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla
competente Autorità di bacino distrettuale
e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente può notificare
all’ente di governo dell’ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del
piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti:
a) il programma degli interventi, con
particolare riferimento all’adeguatezza degli investimenti programmati in relazione
ai livelli minimi di servizio individuati quali
obiettivi della gestione e, sentita la competente Autorità di bacino distrettuale, che
esprime il parere di cui all’articolo 63,
comma 10, lettera b), entro trenta giorni
decorrenti dal ricevimento del piano d’am-
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bito, alla coerenza con il piano di bacino
distrettuale di cui agli articoli 63 e 65;
b) il piano finanziario, con particolare
riferimento alla capacità dell’evoluzione tariffaria di garantire l’equilibrio economicofinanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati »;
g) all’articolo 151, dopo il comma 6
sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Al fine di garantire una gestione
del servizio idrico integrato conforme ai
livelli di efficienza e qualità previsti dalla
regolazione di settore, nell’ambito delle attività di ricognizione di cui all’articolo 30,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di
quelli minimi di cui agli indicatori previsti
dall’articolo 7, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, gli enti di governo dell’ambito devono verificare la ricorrenza
delle condizioni per l’eventuale risoluzione
del contratto ai sensi del codice civile. In
ogni caso, la gestione del servizio può proseguire solo a seguito di adeguata motivazione da parte dell’ente di governo dell’ambito. L’ente di governo dell’ambito non può
consentire la prosecuzione del servizio ai
sensi del presente comma per più di due
volte consecutive.
6-ter. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 6-bis per tre anni
consecutivi costituisce inadempimento ai
fini della risoluzione del contratto ai sensi
del codice civile, fatto salvo il risarcimento
del danno. In tale ipotesi, entro i sei mesi
successivi, l’ente di governo dell’ambito procede a risolvere il contratto e a individuare
il nuovo gestore. In caso di inerzia dell’ente
di governo dell’ambito, il Presidente della
regione esercita i poteri sostitutivi, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente.
6-quater. La relazione di cui all’articolo
30, comma 2, del decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 201, in un’apposita sezione, illustra l’esito dell’attività di verifica
di cui al comma 6-ter del presente articolo
ovvero le ragioni per la prosecuzione del
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servizio. Essa è adottata con delibera dell’ente di governo dell’ambito. Entro dieci
giorni dalla sua adozione la delibera è
trasmessa, a cura dell’ente di governo dell’ambito, all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ne dà evidenza
annualmente nell’ambito della relazione predisposta ai sensi dell’articolo 172, comma
3-bis, nonché al Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica, al Ministero dell’economia e delle finanze, e, nel caso di
gestore a partecipazione pubblica, a tutte le
pubbliche amministrazioni socie, per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
6-quinquies. In caso di esercizio dei
poteri sostitutivi ai sensi del comma 6-ter
nonché in caso di mancata adozione della
relazione ai sensi del comma 6-quater, i
costi di funzionamento dell’ente di governo
riconosciuti nella tariffa sono pari a zero
per tutta la durata temporale dell’inadempimento »;
h) all’articolo 154, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
« 2-bis. Al fine di garantire uno sviluppo
del settore idrico in senso solidaristico e
promuovere livelli di efficienza e di qualità
del servizio uniformi in tutto il territorio
nazionale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente individua tempi e modalità per il passaggio graduale ad una
tariffa unitaria da applicare per tipologia
di utenza identica a livello regionale. La
medesima Autorità disciplina altresì i sistemi di perequazione tra i diversi soggetti
esercenti il servizio nell’ambito della stessa
regione ».
Art. 4.
(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)
1. Il comma 3 dell’articolo 33 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201,
è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « In tali casi, per l’intera
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durata dell’affidamento del servizio idrico
integrato, tutte le funzioni dell’ente di governo dell’ambito sono esercitate dal Presidente della regione; non si applica l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 201 ».
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni di
cui alla presente legge nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
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