(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2022 - (AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Numero _____/____ e data __/__/____ Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 aprile 2022
NUMERO AFFARE 00772/2020
1. La richiesta di parere.
Con nota prot. n. 46269 del 19 giugno 2020, il Presidente f.f. dell’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sulla
derogabilità del requisito dell’idoneità economico finanziaria, consistente nel valore
certificare l’adeguata capacità economico-finanziaria dell’impresa che non soddisfi
del 2010
Nel formulare il quesito, come prima accennato, l’Autorità non manca di
per la regolazione e i contratti pubblici ha ritenuto in generale condivisibile
l’analisi proposta da ANAC, ma, al contempo, ha reputato “
necessario valutare le
possibili ripercussioni sul piano della garanzia per le stazioni appaltanti
dell’ottimale esecuzione dei contratti pubblici della deroga, sia pure temporanea,
rilevazione e valorizzazione, anche ai fini giuridici, dei dati bilancio. Di talché, se
Consiglio dei ministri ha inviato il parere del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi del 10 dicembre 2021. L’Amministrazione ha affermato che l’art. 6 d.l.
23/2020 (e, allo stesso modo, l’art. 46 del d.l. 189/16) si inserisce in un più ampio
quadro di diritto emergenziale connesso ad eventi straordinari che hanno inciso
sulla vita sociale ed economica del Paese. Si è sostenuto che “
le disposizioni
utile valutazione
3. Le funzioni consultive del Consiglio di Stato.
autonomia e responsabilità dirigenziale
” (Consiglio di Stato, Sez. II, 25 luglio
marzo 2011, n. 1589) nel senso che “
nell’esercizio dell’attività consultiva, il
Consiglio di Stato, quale organo di consulenza imparziale e terzo dello Stato-
ordinamento e non dello Stato-apparato, non è destinato (…) a supportare le scelte
decisionali delle Amministrazioni, quante volte esse ritengano, a loro discrezione,
di avvalersi della consulenza del Consiglio stesso, dal momento che la funzione
consultiva svolta nell’interesse non dell’ordinamento generale, ma
nondimeno garantire la massima apertura del mercato dei contratti pubblici al
confronto concorrenziale fra gli operatori economici. Giova in tal senso ricordare
come la stessa legge 28 gennaio 2016, n. 11, nell’affidare al Governo la
definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa
quella organizzativa, e professionale, (…) che gli operatori economici devono
possedere per partecipare alle procedure di gara
”, individuasse nella più ampia
partecipazione alle procedure di affidamento e nella tutela degli interessi delle
contesti di radicale interruzione dei processi produttivi hanno ispirato le strategie
legislative di contrasto della crisi socio-economica conseguente all’emergenza
sanitaria da Covid-19.
Nell’ambito del piano di superamento della congiuntura economica sfavorevole, il
d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, ha previsto l’introduzione di misure di sostegno allo svolgimento dell’attività
d’impresa, fra le quali si annovera la provvisoria derogabilità delle norme di diritto
comune in materia di riduzione del capitale nominale per perdite e di scioglimento
conferimenti, muta la propria consistenza qualitativa e quantitativa in funzione dei
nominale in proporzione delle passività accertate, “
se entro l’esercizio successivo la
perdita non risulta diminuita a meno di un terzo
”. In caso di inerzia di tali organi,
gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza formulano un’istanza di
passività risultanti dal bilancio, l’articolo 2484, comma 1, numero 4) del codice
codice civile
” (Cass. civ., Sez. I, 5 maggio 1995, n. 4923).
5. Risposta al quesito.
In altri termini, al pari dell’ammissione al procedimento di concordato preventivo,
la medesima conclusione non può non valere nei rapporti con le stazioni appaltanti
salvaguardia del capitale, l’impresa dovrà necessariamente tornare in una
condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, ai fini attestativi,
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