gio 30 marzo 2023
La Carta annuale del docente per la formazione va assegnata a tutto il personale che insegna nelle scuole pubbliche, quindi anche a quello precario: la conferma arriva dal Tribunale di Marsala, che ha dato ragione ai legali Anief che hanno presentato ricorso per difendere le ragioni di un docente che per due anni scolastici, il 2020/21 e il 2021/22, ha lavorato come supplente senza vedersi assegnare la card annuale da 500 euro per aggiornarsi. I due anni, peraltro, sono stati quelli durante il quale l’insegnante, come tutti i docenti italiani, è stato costretto ad aggiornarsi e a formarsi nell’uso continuo delle nuove tecnologie per via della didattica a distanza attuata in modo coatto in tutte le scuole a seguito del Covid19. Al docente sono state quindi assegnati i 1.000 euro che lo Stato, come a tutti i supplenti che non fanno ricorso, ha illegittimamente negato in prima battuta.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il Consiglio di Stato prima e la Corte di Giustizia europea con l’ordinanza del 18 maggio scorso hanno fatto, come si dice in gergo tecnico, ‘giurisprudenza’: i tribunale non possono che dare seguito ai loro più che motivati pareri favorevoli all’allargamento della Carta del docente anche ai precari. Questo significa che chi ha svolto supplenze annuali dal 2016 farebbe bene a presentare ricorso gratuito al giudice del lavoro per recuperare la Carta del docente e recuperare l’intero importo dei 500 euro annui negati in modo illegittimo. Anchee gli educatori, per i quali si è espressa favorevolmente la Corte di Cassazione, possono presentare istanza al giudice, da soli oppure in modalità collettiva. In entrambi i casi, le possibilità che il giudice gli dia ragioni sono ormai diventate altissime”.
La sezione Civile e del Lavoro del Tribunale siciliano ha detto che non è plausibile la “differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell’ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M. del 2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l’erogazione della Carta elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico. La differenziazione di cui è causa collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1842/2022).
Tale disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata”, ha sentenziato il giudice operante a Marsala.
Nelle conclusioni, quindi, è stato deciso che “il ricorrente ha svolto un’attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107. Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il ricorrente abbia prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati l’amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in suo favore della c.d. carta docenti e ciò al fine di sostenerne la formazione”.
Il giovane sindacato Anief mette a disposizione di tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 la possibilità di presentare ricorso al giudice del lavoro, attraverso i legali del giovane sindacato, per chiedere l’assegnazione dei 500 euro annui prevista dalla Carta del docente: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma, che può raggiungere 3.500 euro netti. È possibile visionare la video guida, più modalità di adesione al ricorso e la scheda rilevazione dati.
PER APPROFONDIMENTI:
Fonte/Source: https://anief.org/normativa/giurisprudenza/44823-insegnanti-precari-costretti-ad-aggiornarsi-da-soli-e-a-proprie-spese-durante-il-covid%2C-a-marsala-il-giudice-dice-che-lo-stato-gli-doveva-dare-la-carta-del-docente-il-%E2%80%9Cdiritto-dovere-di-aggiornarsi-e-formarsi%E2%80%9D-vale-per-tutti