(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2026 - Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 23 luglio 2026
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 144 depositata in data odierna, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, nella parte in cui dispone la sospensione – fino all'adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale già delineata dalle sentenze numero 28, numero 134 e numero 184 del 2025, confermando che l'obiettivo della transizione energetica deve essere perseguito attraverso un equilibrato bilanciamento tra tutela del paesaggio, governo del territorio e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, senza compromettere la continuità del sistema autorizzativo delineato dal legislatore statale.
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa sarda, eccedente la competenza legislativa regionale riconosciuta dagli articoli 3 e 4 dello statuto speciale, in quanto incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti FER e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale nell'esercizio delle rispettive competenze legislative.
La disciplina della Regione Sardegna è stata ritenuta costituzionalmente illegittima anche per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto blocca indistintamente i procedimenti autorizzativi senza considerare lo stato dell'istruttoria, gli investimenti già sostenuti o il diverso affidamento maturato dagli operatori economici. Ha ritenuto la Corte che la disciplina regionale, che preclude la prosecuzione dei procedimenti già avviati e la presentazione di nuove istanze per la realizzazione di impianti FER nelle aree non ricomprese tra quelle qualificate come idonee, si risolve in una misura di carattere moratorio non compatibile con il quadro normativo statale di riferimento.
La sentenza ribadisce che la qualificazione di un'area come non idonea non comporta, comunque, un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi.
Roma, 23 luglio 2026
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