(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2026 - Lo schema di decreto legislativo n. 406, trasmesso alle Camere il 22 maggio 2026 in attuazione della legge delega 102/2024, segna un passaggio atteso da anni: la costruzione di un quadro normativo unitario per il florovivaismo italiano, settore strategico ma storicamente frammentato, privo di una disciplina organica e spesso relegato ai margini delle politiche agricole nazionali. Il provvedimento, articolato in cinque Capi e diciannove articoli, non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica, come confermato dalla Relazione Tecnica e dalle verifiche dei Servizi Bilancio di Camera e Senato, ma ridisegna l’architettura del comparto, definendone confini, attori, strumenti e priorità.
Il Capo I mette ordine nelle definizioni. L’attività agricola florovivaistica viene ricondotta all’articolo 2135 del codice civile, includendo floricoltura, vivaismo ornamentale, frutticolo, viticolo, olivicolo, forestale e orticolo, oltre alla produzione di organi di propagazione gamica e agamica. È un passaggio tutt’altro che formale: la norma chiarisce cosa è “agricolo” e cosa non lo è, con ricadute su fiscalità, qualifiche professionali e attività connesse. Il decreto elenca anche le attività accessorie – dalla trasformazione alla manutenzione del verde – e ribadisce la piena compatibilità con la normativa sulla canapa (legge 242/2016), evitando sovrapposizioni interpretative.
La filiera viene descritta in modo ampio e realistico: non solo produttori, ma anche costitutori di varietà, distributori, operatori del verde tecnico e soggetti di supporto (produttori di vasi, terricci, fitofarmaci, macchinari, materiali di confezionamento). Una fotografia completa di un settore che vale miliardi e coinvolge migliaia di imprese, ma che finora non aveva una cornice normativa unitaria.
Il decreto introduce poi una definizione normativa dei centri per il giardinaggio, riconoscendoli come strutture aperte al pubblico gestite da imprenditori agricoli. La qualifica agricola è mantenuta solo se le attività accessorie rispettano i limiti dell’art. 2135 c.c., mentre un decreto MASAF-MEF definirà le categorie merceologiche ammesse. Il Servizio Bilancio conferma che la norma non incide sul regime fiscale e non genera nuovi oneri.
Sempre nel Capo I, un decreto interministeriale definirà e armonizzerà le figure professionali del settore, incluse quelle del verde urbano e dei giardini storici. Il dossier parlamentare richiama l’obbligo del test di proporzionalità previsto dalla direttiva UE 2018/958, poiché la norma potrebbe incidere sull’accesso a professioni regolamentate. Anche qui, nessun impatto finanziario.
Il Capo II entra nel vivo delle politiche di settore. L’articolo 8 prevede l’individuazione dei mercati all’ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche nazionali per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti florovivaistici. La Relazione Tecnica esclude nuovi costi, rimettendo ogni intervento ai soggetti privati, ma il Servizio Bilancio segnala che la legge delega prevedeva la possibilità di oneri qualora fossero coinvolte amministrazioni pubbliche. Sul punto, il dossier suggerisce di acquisire un chiarimento dal Governo: è uno dei pochi nodi aperti.
L’articolo 9 istituisce il Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, destinato a riqualificare il patrimonio serricolo deteriorato e a favorire anche usi agroenergetici. Il Piano sarà adottato con decreto direttoriale, scelta che il dossier invita a valutare, suggerendo un rango normativo superiore vista la rilevanza dell’atto. Gli interventi restano comunque a carico degli operatori privati.
L’articolo 10 consente alle Regioni di introdurre criteri di premialità nei CSR per le aziende florovivaistiche, senza nuove risorse: si tratta di una modulazione dei punteggi nell’ambito delle dotazioni PAC 2023–2027. La Relazione Tecnica conferma che non vi sono impatti finanziari.
Il Capo III ridisegna la governance del settore. Nasce il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, articolato in due sezioni (floricola e vivaistica), con funzioni consultive e di supporto alle politiche nazionali. Il Tavolo redigerà il Piano nazionale del settore florovivaistico, documento strategico quinquennale che definirà azioni di ricerca, innovazione, comunicazione, competitività, sostenibilità e sviluppo del verde urbano. Il Piano, adottato con decreto MASAF-MASE previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, fornirà indirizzi alle Regioni e individuerà azioni su ricerca, promozione, verde urbano e innovazione varietale. La partecipazione al Tavolo è gratuita e non comporta costi.
L’articolo 13 istituisce un sistema di rilevazione statistica annuale gestito da ISMEA, che raccoglierà dati su produzione e prezzi delle specie florovivaistiche. La Relazione Tecnica ritiene che l’attività rientri nelle funzioni ordinarie dell’Istituto e non comporti nuovi oneri. L’articolo 14 prevede una ricognizione dei marchi nazionali esistenti e la possibile richiesta di registrazione di un marchio unico florovivaistico per garantire origine, qualità e tracciabilità.
Il Capo IV affronta il tema del vivaismo forestale, prevedendo la possibilità per gli organismi ufficiali di germinare e certificare materiali forestali di moltiplicazione e di cedere postime certificato a operatori privati iscritti al RUOP. Le Regioni potranno promuovere la messa a dimora di alberi nei piccoli comuni, in coerenza con la Strategia forestale nazionale e la Strategia del verde urbano. L’articolo 17 introduce agevolazioni per l’affitto o la concessione di terreni comunali ai vivaisti forestali, anche a titolo gratuito per superfici fino a un ettaro, con criteri preferenziali per giovani, qualificati e iscritti al RUOP. Anche qui, la Relazione Tecnica conferma l’assenza di oneri pubblici.
Il Capo V contiene le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria. L’articolo 18 tutela le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. L’articolo 19 ribadisce che il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, richiamando le coperture già previste dalla legge delega per l’istituzione dell’Ufficio per la filiera del florovivaismo.
Il decreto si configura dunque come un intervento di riordino e modernizzazione, che punta a dare al florovivaismo italiano una struttura normativa stabile, coordinata e orientata alla sostenibilità, all’innovazione e alla competitività, senza impatti finanziari aggiuntivi per lo Stato.
🔗 https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Testi/AG406.htm(documenti.camera.it)
🔗 https://www.camera.it/leg19/465?atto=406(camera.it)
Scheda stampa – Atto del Governo n. 406 (Florovivaismo)
Schema di decreto legislativo su coltivazione, promozione, commercializzazione e qualità del settore florovivaistico
Trasmissione alle Camere: 22 maggio 2026 Norma di delega: legge 4 luglio 2024, n. 102 Commissioni competenti: – Camera: XIII Agricoltura (primaria), V Bilancio – Senato: 9ª Industria/Agricoltura (consultiva), 5ª Bilancio