(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2026 -
L’evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013); a seguito della ratifica, l’Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Il primo intervento in tal senso è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l’adozione periodica di Piani d’azione contro la violenza di genere.
Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell’adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei c.d. reati di genere.
Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).
Anche la legge di riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021) ha previsto un’estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, mentre il decreto legislativo n. 149 del 2022, attuativo della legge di riforma del processo civile (c.d. riforma Cartabia) ha inserito nel codice di procedura civile disposizioni speciali (Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I) volte a prevedere che nei casi in cui abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere siano allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza si possa fare ricorso diretto al giudice (il quale può abbreviare i termini fino alla metà e disporre di poteri istruttori ampliati) al fine di ottenere tutela attraverso l’adozione di idonei provvedimenti, tra cui gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (Capo III, Sezione VII).
Sul versante della raccolta di dati statistici sulla violenza di genere, la legge n. 53 del 2022 ne ha disposto il potenziamento attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.
Nella legislatura corrente, sono state approvate la legge n. 168 del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l’impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne; la legge n. 12 del 2023, che prevede l’istituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (la Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023) e la legge n. 122 del 2023, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l’obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, consentendo al procuratore della Repubblica di revocare l’assegnazione al magistrato che non abbia rispettato i suddetti termini.
Nella seduta del 25 novembre 2025 (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite) è stato inoltre approvato in via definitiva il disegno di legge, di iniziativa governativa, che introduce nel codice penale (art. 577-bis) il delitto di femminicidio (A.C. 2528). Il femminicidio, definito come il cagionare “la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”, è punito con l’ergastolo.
E’ invece all’esame del Senato, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera dei deputati il 19 novembre scorso, la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che modifica il delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis del codice penale (A.C. 1693) al fine di introdurvi la nozione di consenso. Secondo quanto previsto dalla citata proposta di legge, per il compimento di atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, è sempre necessario il consenso libero e attuale.(AGENPARL)