(AGENPARL) - Roma, 9 Marzo 2026(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 – SETTORE VIII SICUREZZA – VIGILANZA E SICUREZZA –
ORDINANZA
Oggetto: Istituzione di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della
manifestazione popolare denominata “processo e rogo de la vecia de mexa quaresima”
programmata per il giorno giovedì 12 marzo 2026 e in caso di rinvio per maltempo per il
giorno sabato 14 marzo 2026.
N. cron. 121, in data 06/03/2026
IL FUNZIONARIO P.O.
dall’Associazione Propordenone, inerente lo svolgimento della tradizionale manifestazione denominata
“processo e rogo de la vecia de mexa quaresima” in programma per giovedì 12 marzo 2026 e in caso di
rinvio per maltempo per il giorno sabato 14 marzo 2026, per quanto di interesse, con il seguente programma:
– ore 19.00 circa partenza del corteo serale con il fantoccio della “Vecia” preceduto dalla banda e dai
figuranti, da Corso Vittorio Emanuele II lungo il seguente percorso: Piazza Cavour, Corso Garibaldi,
Largo San Giovanni, Viale Marconi, via Cavallotti, Piazza Ellero ed arrivo in Piazza XX Settembre;
– alle ore 20.30 circa in Piazza XX Settembre è previsto l’inizio dello spettacolo;
Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte
al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell’evento; pertanto l’effettivo
svolgimento dell’evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni
necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all’osservanza delle prescrizioni impartite dai
relativi uffici competenti;
Ritenuto di accogliere parzialmente le richieste dell’organizzazione, stante che per quanto riguarda l’utilizzo
e la circolazione dei mezzi impiegati nei diversi spostamenti nell’arco della giornata, dovrà attenersi
scrupolosamente alle vigenti norme del Codice della Strada;
Ritenuto, tuttavia, per ragioni di sicurezza stradale, adottare nel contempo opportuni provvedimenti atti a
garantire il regolare sfilamento del corteo serale e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie
interessate dal medesimo;
Richiamata l’ordinanza n. 24 del 14 luglio 2006 e ss.mm., che disciplina la circolazione in Zona a Traffico
18.00 – 24.00 e i giorni, venerdì – sabato – domenica e festivi, con orario 11.45 – 24.00;
Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo
2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento
dell’l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di Comando” al
sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;
Visto:
– l’articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
– l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
ORDINA
Per il giorno giovedì 12 marzo 2026 e in caso di rinvio per maltempo per il giorno sabato 14 marzo
2026, anche in deroga al divieto di circolazione vigente in Z.T.L., vengono istituiti i seguenti provvedimenti:
dalle ore 19.00, orario previsto di partenza del corteo e fino alle ore 20.00 ed in ogni caso
comunque fine a termine necessità, nelle sotto elencate vie e viali è adottata la SOSPENSIONE
Comune di Pordenone – Ordinanza n. 121 del 06/03/2026 Pagina 1 di 3
TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al passaggio del corteo, con il seguente
percorso: Corso Vittorio Emanuele II (area antistante la Loggia municipale) Piazza CavourCorso
Garibaldi Largo San Giovanni Viale Marconi via Cavallotti Piazzale Ellero arrivo in Piazza
XX Settembre ove si svolgerà il pubblico spettacolo.
In deroga al divieto di accesso in Zona a Traffico Limitato è consentita la circolazione ai veicoli
partecipanti alla manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l’esposizione,
in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un apposito contrassegno recante il logo della
manifestazione.
DISPONE
che il responsabile dell’organizzazione della manifestazione di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele e gli
accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal
n. 495), in particolare:
– sia rispettato il percorso previsto;
– le eventuali attrezzature sopraelevate, dovranno essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per
quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI 13814:2005);
– qualora il veicolo o complesso di veicoli utilizzato dovesse superare i limiti massimi stabiliti in sede di
omologazione, anche in termini di massa che di ingombro, deve essere in possesso dell’autorizzazione di
cui all’art.10 del C.d.S;
– le eventuali strutture sopraelevate, dovranno essere debitamente ancorate in modo da assicurarne la
massima stabilità anche nel caso di vento;
– sia verificata, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla manifestazione adottando, in caso
contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l’immediata sospensione della manifestazione;
– sia prestata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell’evento, al
fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo
non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei veicoli partecipanti alla
manifestazione nonché di dare la massima pubblicità all’ordinanza di sospensione temporanea della
circolazione;
– sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura
estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;
– eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all’ente proprietario della strada per i
provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno a carico dell’organizzazione della
manifestazione;
DA ATTO
• che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in
particolare sollevano l’Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o
cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche
attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo
svolgimento della manifestazione;
da quelli richiamati dagli artt. 68 ss e 123., fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura
circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del
R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via
abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante
ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971.
Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi
DEMANDA
Comune di Pordenone – Ordinanza n. 121 del 06/03/2026 Pagina 2 di 3
• All’Associazione Propordenone ONLUS con sede in viale Cossetti n. 20/a a Pordenone, quale
organizzatrice della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza,
per l’esecuzione e verifica dell’osservanza della presente ordinanza.
