
(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 COMUNICATO STAMPA n. 100/25
Lussemburgo, 1 agosto 2025
Sentenza della Corte nella causa C-666/23 | Volkswagen (Diritto a un risarcimento adeguato)
Un costruttore automobilistico non può far valere l’esistenza di
un’omologazione CE per esimersi dalla propria responsabilità per un
impianto di manipolazione illecito
Peraltro, il diritto dell’Unione non osta a che dall’importo del risarcimento dovuto all’acquirente sia dedotto un
importo corrispondente al beneficio derivante dall’uso del veicolo, né osta a che tale risarcimento sia limitato
a un importo corrispondente al 15% del prezzo di acquisto, purché detto risarcimento sia adeguato al danno
subito
Due acquirenti di veicoli diesel del costruttore automobilistico Volkswagen hanno chiesto dinanzi a un giudice
tedesco 1 un risarcimento danni alla Volkswagen per il fatto che tali veicoli erano muniti di un impianto di
manipolazione asseritamente illecito 2 .
Si tratta di un software comunemente chiamato «intervallo termico» volto a ridurre il tasso di ricircolo dei gas di
scarico a partire da una temperatura ambiente di 10º C. Ciò ha la conseguenza di far aumentare le emissioni di
ossido di azoto. In uno dei due veicoli tale software era installato fin dall’origine, mentre nell’altro era stato installato
in occasione di un aggiornamento del software del veicolo.
Tenuto conto degli argomenti sollevati dalla Volkswagen, da un lato, e della sentenza della Corte federale tedesca di
giustizia del 26 giugno 2023, dall’altro, secondo la quale un costruttore automobilistico può invocare, come causa di
esonero dalla sua responsabilità, l’esistenza di un errore inevitabile circa l’illiceità di un impianto di manipolazione, il
giudice tedesco investito delle controversie ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse quest ioni relative
all’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.
In primo luogo, la Corte risponde che un costruttore automobilistico non può esimersi dalla propria
responsabilità per un impianto di manipolazione illecito per il fat to che il tipo di veicolo o di impianto stesso
sia stato omologato dall’autorità nazionale competente.
Infatti, l’omologazione CE non significa necessariamente che l’autorità nazionale competente abbia confermato la
valutazione del costruttore automobilistico circa l’asserita liceità dell’impianto.
In secondo luogo, la Corte precisa che la responsabilità del costruttore automobilistico si applica sia nel caso in cui
l’impianto di manipolazione illecito sia stato installato nella fase di produzione del veico lo sia quando è stato
installato successivamente.
In terzo luogo, il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che dall’importo del risarcimento dovuto
all’acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito, che abbia subito un danno
causato da tale impianto, sia dedotto un importo corrispondente al beneficio derivante dall’uso del veicolo.
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Esso non osta neppure, in linea di principio, a che tale risarcimento sia limitato a un importo corrispondente
al 15% del prezzo di acquisto del veicolo.
Ciò posto, si deve provvedere affinché tale risarcimento sia adeguato al danno subito.
Pertanto, spetta al giudice investito della controversia verificare, se del caso, se l ’imputazione del beneficio e la
limitazione di cui si tratta consentano di garantire un risarcimento adeguato.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell ’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali v enga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Il Tribunale del Land, Ravensburg.
La Corte ha già statuito che gli Stati membri sono tenuti a prevedere che l’acquirente di un veicolo a motore munito di un impianto di manipolazione
vietato goda di un diritto al risarcimento da parte del costruttore del veicolo qualora detto impianto abb ia causato un danno a tale acquirente: v.
sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei produttori di veicoli muniti di impianti di manipolazione) C-100/21 (v. anche
comunicato stampa n. 51/23).
Direzione della Comunicazione