
(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 22 luglio 2025
NON È ILLEGITTIMA LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA PARTE IN CUI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE CONSOLARE, PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO, AL CITTADINO DI STATO NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA ANCHE SE RESIDENTE IN ITALIA
Con la sentenza numero 119, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della disposizione che impone, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di corredare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione rilasciata dall’Ufficio consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza, avuto riguardo ai redditi prodotti all’estero.
La ratio dell’aggravio documentale è stata individuata, in precedenti pronunce della stessa Corte, nella necessità di conoscere in tempi brevi la consistenza economica complessiva dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che chiedono di essere ammessi al beneficio. Al contempo, la previsione consente agli interessati di rivolgersi agli uffici consolari presenti nel territorio italiano, per ottenere un’unica certificazione, anziché alle amministrazioni dello Stato di competenza, per il rilascio di plurime certificazioni.
Tale ratio non viene meno se il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea che richiede il beneficio sia residente in Italia, poiché la residenza, anche protratta, nel nostro Paese non fa venir meno l’interesse alla verifica dei redditi prodotti all’estero, e con essa la necessità della certificazione consolare.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è condizionata, infatti, alla “non abbienza” del richiedente, e tale nozione comprende qualsiasi risorsa economica, non soltanto i redditi da lavoro, che di regola sono prodotti nel luogo in cui si vive.
Roma, 22 luglio 2025