
(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato dell’8 luglio 2025
INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA’
SUL PASSAGGIO DEGLI ADDETTI DEL LOTTO AVIATION DI ALITALIA
ALLA SOCIETA’ CESSIONARIA DEL RAMO D’AZIENDA ITA AIRWAYS
Con la sentenza numero 99, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Secondo il Tribunale di Roma, la previsione censurata è stata introdotta per condizionare l’esito dei giudizi in corso e per negare, in contrasto con l’art. 2112 cod. civ., il diritto dei dipendenti di Alitalia, addetti al lotto aviation, di continuare a lavorare con Ita Airways, società cessionaria del ramo di azienda.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni, in quanto fondate su un erroneo presupposto interpretativo: l’esclusione della natura liquidatoria della procedura.
Tale cessione è stata realizzata nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria e, in particolare, in relazione a un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti (art. 27, comma 2, lettera b-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270).
Le operazioni effettuate dai commissari non tendono al recupero e alla riorganizzazione dell’attività del cedente, ma alla sua liquidazione, come emerge dal contenuto del programma elaborato e dall’evoluzione normativa che, anche mediante l’interlocuzione con la Commissione europea, ha accompagnato la cessione del lotto aviation.
In base all’art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, le operazioni destinate ad attuare tale programma, proprio perché volte alla liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti dell’art. 2112 cod. civ. e dunque non prevedono la garanzia della continuità del rapporto di lavoro.
Il carattere liquidatorio della procedura, sottoposta al controllo di un’autorità pubblica, giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro con il cessionario, anche alla luce delle prescrizioni del diritto dell’Unione europea (art. 5 della direttiva 2001/23/CE).
È dunque proprio l’art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 «il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto».
In questa prospettiva, come hanno rilevato anche le Corti di merito nell’esaminare vicende analoghe, non ha rilievo determinante la normativa censurata, che si è limitata ad aggiungere un’ulteriore ipotesi a quelle disciplinate dall’art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 e già idonee a fornire la soluzione del caso di specie, per la finalità liquidatoria che le caratterizza.
Roma, 8 luglio 2025