
(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31
marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione
dei rischi catastrofali
Audizione del
Prof. Riccardo Cesari
Consigliere dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS
Commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati
Roma, 9 aprile 2025
Signor Presidente, Onorevoli Deputate e Deputati,
ringrazio questa Commissione per l’invito a fornire il contributo dell’IVASS
nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2333 di conversione in legge del
decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di
assicurazione dei rischi catastrofali.
Il decreto legge in esame ha differito, al 1° gennaio 2026 per le piccole imprese e al
1° ottobre 2025 per le medie imprese, il termine di entrata in vigore dell’obbligo di
sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati
da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi nel territorio nazionale,
introdotto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Per le imprese di grandi dimensioni resta fermo il termine del 31 marzo, nel
presupposto che abbiano già acquisito consapevolezza ed esperienza nella
stipulazione di tali coperture; sempre per le imprese di grandi dimensione è invece
differita di novanta giorni l’entrata in vigore delle limitazioni all’accesso al sistema
dei contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
Importanti aspetti attuativi e indicazioni di carattere operativo per l’adempimento
dell’obbligo in esame sono contenuti nel decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (Regolamento n. 18 del 30
gennaio 2025) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale del 27 febbraio
2025 su cui l’Istituto è stato chiamato a fornire il proprio parere per i profili di
competenza1.
In questo mio breve intervento mi soffermerò sui profili del nuovo assetto
normativo che riguardano direttamente l’attività dell’Istituto.
1. Il perimetro di incidenza
Può essere utile, innanzi tutto, circoscrivere il perimetro dei soggetti coinvolti.
Dal lato dell’offerta (Tab. 1) si tratta di 63 compagne vigilate dall’IVASS (59 italiane
e 4 extra SEE) e di 517 compagnie vigilate da autorità estere, operanti o in regime
di stabilimento (38 casi) o in regime di libera prestazione di servizi (479 casi).
TAB. 1 Compagnie d’assicurazione autorizzate al Ramo 8
(dati al 4 aprile 2025)
TIPO COMPAGNIE
Compagnie vigilate dall’IVASS
di cui: compagnie italiane
di cui: sedi secondarie di compagnie extra-SEE
Compagnie vigilate da autorità estere
Stabilimento di compagnie di paesi UE
Compagnie UE operanti in regime di lps
TOTALE
NUMERO COMPAGNIE
Il comma 105 della l. 213/213 dispone che con decreto del MEF e del MIMIT “possono essere stabilite
ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi
incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo
nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di
mutualità e, sentito l’IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione
e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità
di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono
essere aggiornati i valori di cui al comma 104”.
In totale, sono chiamate a offrire coperture anti-catastrofali 580 compagnie.
Con riferimento alle imprese vigilate dall’IVASS, l’ammontare dei premi del Ramo 8
a fine 2023 era di 3,5 miliardi di euro, pari al 9.3% del totale Ramo Danni.
Le imprese commerciali tenute all’obbligo di copertura sono invece all’incirca 4,5
milioni, di cui 95% micro-imprese, 200 mila (cioè il 4,36%) piccole imprese, 25 mila
medie e 4500 grandi (Tab. 2). Da notare che le stime di fonte Unioncamere
forniscono dati sensibilmente superiori (+28%).
TAB. 2 Distribuzione delle imprese italiane per numero di addetti nel 2022
Classe di addetti
TOTALE IMPRESE CON 1-9 ADDETTI “Micro”
Numero di imprese
% di imprese
94,99%
di cui: fino a 1
di cui: 2-5
di cui: 6-9
218.422
64,29%
25,93%
4,77%
TOTALE IMPRESE CON 10-49 ADDETTI “Piccole”
199.650
(336.828)
4,36%
di cui: 10-19
di cui: 20-49
141.074
58.576
3,08%
1,28%
TOTALE IMPRESE CON 50-249 ADDETTI “Medie”
25.218
(43.734)
0,55%
di cui: 50-99
di cui: 100-249
16.246
8.972
0,35%
0,20%
TOTALE IMPRESE CON ALMENO 250 ADDETTI “Grandi”
4.509
(9.456)
0,10%
100,00%
TOTALE
Fonte: Istat. In parentesi dati Unioncamere (2024)
2. L’esposizione al rischio
Come accennato, l’Istituto ha ampiamente collaborato ai lavori di redazione del
testo del decreto interministeriale non facendo mancare le proprie osservazioni di
organo tecnico, specie ove si trattava di valutare la sostenibilità delle soluzioni
prospettate ovvero di garantire la coerenza del sistema di assicurazione dei rischi
catastrofali con le regole di vigilanza prudenziale, di salvaguardia delle condizioni
di sana e prudente gestione delle imprese e di stabilità economico patrimoniale del
l’intero mercato assicurativo.
Sotto questo profilo, le disposizioni contenute nell’art. 5 del Regolamento, che
recano la disciplina di dettaglio della capacità delle imprese assicurative di farsi
carico di questi rischi, di raccordo con la regolamentazione prudenziale di settore e
con le previsioni in materia di governo societario, recepiscono quanto suggerito
dall’Istituto nelle sedi tecniche.
È dunque previsto che le imprese assicurative siano tenute a definire la propensione
al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i
relativi limiti di tolleranza al rischio, da aggiornare almeno con cadenza annuale e
che sono definiti con riferimento all’intero portafoglio acquisito su tali rischi,
tenendo conto, inoltre, del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa
la cessione a SACE S.p.A. Nel caso di imprese di assicurazione appartenenti a un
gruppo, designate all’assunzione di tali rischi, i limiti di tolleranza saranno definiti
tenendo conto della capacità assuntiva complessiva di tutte le imprese del gruppo2.
ART.5
(Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici)
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia
nell’ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita dall’organo
amministrativo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio
2018, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi di cui
all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza
con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.
2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono aggiornati almeno con cadenza annuale e
sono definiti con riferimento all’intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso
ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.
3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1 cessano l’assunzione di
ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa
all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.
4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all’articolo 30 del
regolamento IVASS n. 38 del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione
dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 1, comma 107, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica di sottoscrizione globale e
sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione, di cui all’articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti
delegati, e all’articolo 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del Codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull’assunzione dei rischi
di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano, compatibilmente con quanto previsto nei
Il superamento del limite di tolleranza al rischio definito da ciascuna impresa o a
livello di gruppo comporta la cessazione dell’assunzione di ulteriori rischi nell’intero
territorio nazionale, con immediata informativa all’IVASS e ai terzi mediante
pubblicazione sul sito web della compagnia.
Quando sarà avviato il sistema di assicurazione dei rischi catastrofali l’IVASS sarà
chiamato a valutare, nell’ambito della propria ordinaria attività di vigilanza, la
coerenza dei limiti di tolleranza al rischio con la politica di assunzione e di
riassicurazione ai fini del mantenimento delle condizioni di sana e prudente
gestione nel rispetto dell’obbligo a contrarre.
Sotto il profilo assuntivo, l’art. 4 del decreto detta disposizioni in materia di
determinazione e adeguamento del premio: è previsto che il premio sia calcolato in
misura proporzionale al rischio anche tenendo conto dell’ubicazione del rischio e
della vulnerabilità dei beni assicurati in base alle serie storiche di accadimento del
rischio disponibili e delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili
e della letteratura scientifica in materia, e adottando modelli predittivi; si tiene
altresì, conto, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle
misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui
essa aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto di copertura.
rispettivi ordinamenti nazionali, alle imprese abilitate all’esercizio in Italia del “Ramo 8” ed operanti
in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Ove tali imprese intendono cessare
l’attività per superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata informativa all’IVASS
e all’Autorità di vigilanza dello Stato di origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della
compagnia.
7. In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi dell’articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza
al rischio sono definiti tenendo conto della capacità assuntiva di tutte le imprese del gruppo abilitate
all’esercizio del “Ramo 8” di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP)
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1
a 5 del presente articolo.
3. Contratti, prezzi e preventivazione
L’art. 1, comma 105-bis, della legge di bilancio, inserito dall’art. 22 della legge 16
dicembre 2024, n. 193 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 20233 attribuisce all’IVASS il compito di istituire e gestire un portale informatico che
consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi a copertura dei
danni cagionati da calamità naturali e da eventi catastrofali offerti dalle imprese di
assicurazione.
Ciascuna impresa sarà tenuta a immettere sul portale il contratto assicurativo,
indicando le condizioni generali e l’estensione delle coperture e le eventuali
esclusioni e limitazioni. Ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
da adottarsi su proposta dell’IVASS è affidato il compito di dettare le disposizioni
attuative.
Alle medesime esigenze di trasparenza, oltre che di concorrenzialità delle offerte,
risponde l’obbligo delle imprese, previsto dell’art. 8 del decreto del MEF n. 18/2025,
di pubblicare sul proprio sito internet il documento informativo precontrattuale
(DIP) e le condizioni di contratto praticate.
Stiamo lavorando alla realizzazione del portale con un apposito gruppo di lavoro.
Le prime riflessioni ci stanno portando a seguire un approccio graduale/progressivo
che consenta di coniugare l’esigenza di rendere quanto prima disponibile il portale
con la possibilità di arricchirne i contenuti progressivamente e con gradualità.
Dopo aver realizzato il “portale” contratti, con le relative informazioni precontrattuali, stiamo valutando la possibilità di fornire – in analogia con le indagini
105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette
all’obbligo di cui al comma 101, l’IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già
disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile
connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in
modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di
assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle
prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l’estensione delle
coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, su proposta dell’IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma».
statistiche dei prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto (IPER) che già effettuiamo da
anni – indicazioni di riferimento sui prezzi effettivi praticati nelle varie aree del
Paese; coinvolgeremo l’industria e l’AGCM per vagliare le percorribilità e l’utilità di
un simile strumento.
Sotto altro profilo, partecipiamo attivamente ai lavori del tavolo tecnico sulle
assicurazioni catastrofali costituito presso il MIMIT con lo scopo di fornire
chiarimenti e dare indicazioni operative per garantire l’entrata a regime dell’obbligo
assicurativo. Il Ministero ha recentemente pubblicato sul sito un elenco di prime
FAQ orientative predisposte sulla base delle osservazioni e delle richieste ricevute
da parte delle varie categorie interessate (consultabile al link Polizze catastrofali Risposte alle domande frequenti (FAQ)). L’Istituto è in continuo contatto con il
Ministero al quale assicura la propria collaborazione tecnica sui profili applicativi
della disciplina e per gli eventuali interventi normativi che si rendessero necessari.
In conclusione, vorrei evidenziare che il successo della riforma dipenderà dalla
diffusione delle coperture: solo un ampio grado di mutualità potrà contribuire a
contenere i premi assicurativi; diversamente, il costo della copertura sarà elevato
proprio nelle aree geografiche più esposte alle calamità naturali e ciò potrebbe
determinare il rischio di fallimento della riforma.
Va inoltre doverosamente ricordato che l’obbligo assicurativo non può rimanere
una misura isolata; occorre creare le condizioni per una cultura della prevenzione e
per politiche di incentivo all’adozione da parte delle singole realtà imprenditoriali
di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi catastrofali con il risultato che le
imprese che maggiormente investono in prevenzione potranno avere un ritorno
immediato anche in termini di riduzione dei costi della copertura.
Restando a disposizione per le eventuali esigenze che dovessero emergere nel
corso dell’esame parlamentare del disegno di legge, ringrazio per l’attenzione
prestatami.