
Ecco la Tabella Unica Nazionale delle macro lesioni
La Tabella Unica Nazionale (TUN) si applica per il risarcimento del danno biologico nei casi di infortunistica stradale e responsabilità civile medica a decorrere dal 5 marzo 2025.
Il nuovo testo dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni private, così come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale, inteso in ogni sua componente, sia biologica che morale.
Per le invalidità superiori al 9%, l’art. 138 prevede che il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale.
Nella liquidazione del danno biologico, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio.
Il richiamo legislativo alla giurisprudenza di legittimità considera il danno morale come quota corrispondente al danno biologico.
Ciò comporta un incremento in via percentuale e progressiva per punto, anche in via presuntiva, attraverso un coefficiente moltiplicatore per il danno morale.
Tale incremento del danno morale prevede 4 parametri: nessuno, minimo, medio e massimo, con un incremento sul punto base riconosciuto per il solo danno biologico dal 25% al 55%.
Come avviene il risarcimento del danno biologico per le invalidità permanenti?
Le regole di valutazione del danno non patrimoniale devono tener conto della consolidata giurisprudenza di legittimità seguendo una bipartizione del danno non patrimoniale nelle due componenti del danno biologico e del danno morale.
I valori economici delle singole invalidità sono determinati con il sistema del punto variabile.
In funzione dell’età e del grado di invalidità, con conseguente incremento del valore economico del punto all’aumentare dell’invalidità e suo decremento al crescere dell’età del danneggiato.
Il valore economico del punto è, dunque una funzione crescente della percentuale di invalidità mediante il sistema del moltiplicatore biologico del valore del punto base.
Nella Tabella Unica Nazionale l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.
Il valore economico del punto, poi, deve essere decrescente rispetto all’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale attraverso un demoltiplicatore demografico del valore del punto base.
La componente di danno biologico, come sopra individuata, deve essere incrementata in via percentuale e progressiva per punto attraverso il moltiplicatore per danno morale, per considerare la componente di danno morale, richiesto ai fini della personalizzazione complessiva della liquidazione.
Come avviene il risarcimento del danno morale con la Tabella Unica?
L’accertamento delle lesioni comporta maggiore difficoltà, tenuto conto che il danno morale non è suscettibile di valutazione medico legale.
Il risarcimento da danno morale è rappresentato da una percentuale in aumento di quello da danno biologico, crescente all’aumentare di ogni punto di invalidità.
Nella Tabella Unica Nazionale l’incremento del danno morale è prevista dal 26% al 55% rispettivamente per 10 e 100 punti di invalidità permanente.
Pertanto, il moltiplicatore per danno morale è stato ottenuto tramite una scala di valori che parte dal 26% in corrispondenza del decimo grado di invalidità e arriva al 55% in corrispondenza del centesimo grado.
Il danno morale è risarcito solo in presenza di adeguate allegazioni e prove prodotte dalle parti, senza automatismi.
Residuando le ipotesi di ricorso al giudice con maggiore ponderazione e solo in situazioni di oggettiva e significativa inadeguatezza della proposta transattiva effettuata dall’assicuratore.
Limiti alla liquidazione del danno esistenziale
In base all’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private l’aumento del risarcimento del danno può avvenire nel limite del 30 per cento, qualora la menomazione accertata incida su aspetti dinamico-relazionali documentati e accertati.
Il valore base del punto del danno biologico, con la TUN è stato allineato per le macro lesioni alla micro invalidità e fissato ad euro 970,64.
Il danneggiato in particolari situazioni di rilevante gravità e compromissione della propria vita di relazione, oltre all’incremento per il danno morale fino al 55%, potrà ottenere un ulteriore aumento del risarcimento del danno fino al 30% per il danno esistenziale.
L’onere della prova di avere subito un danno morale ed un danno esistenziale resta a carico del danneggiato che ne fa richiesta.
Con la conseguenza che ove non possa essere provato, o desunto presuntivamente in relazione alla gravità delle lesioni fisiche riportate, il giudice non provvederà alla relativa liquidazione.
Importi per il Danno biologico temporaneo
Nell’ambito dello schema di d.P.R. viene altresì prevista la liquidazione del danno biologico temporaneo.
Ciò sulla base dell’articolo 139, comma 1, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005 con relativo incremento per il danno morale ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo.
Al riguardo, si evidenzia che, ai fini della determinazione dell’importo per la diaria da inabilità temporanea, per ragioni di coerenza sistematica, è stato mutuato lo stesso valore previsto dalla corrispondente norma primaria per le lesioni di lieve entità.
L’importo corrisposto al danneggiato per la Invalidità permanente, rivalutato secondo l’indice ISTAT ad aprile 2023, potrà essere maggiorato di una percentuale per danno morale al fine di garantire una specifica personalizzazione, secondo una fascia che va dal 30 al 60%.