
(AGENPARL) – mer 19 giugno 2024 *NON SONO SOVRAPPONIBILI*
*La sentenza del Consiglio di Stato evidenzia, per l’ennesima volta, che
gli agronomi hanno competenze che gli agrotecnici non hanno *
Per l’ennesima volta il Consiglio di Stato si è trovato costretto a
confermare l’ovvio, ciò che è scritto in modo inequivocabile nella
normativa vigente: le mansioni rientranti nella categoria professionale
dell’agronomo e del forestale (art. 2 della Legge nr. 3/1976) e quelle
previste per la categoria dell’agrotecnico (art. 11 della Legge nr.
251/1986) non possono ritenersi sovrapponibili.
La sentenza del Consiglio di Stato a seguito del ricorso che ha bloccato
l’attività dell’amministrazione comunale di Cuneo e impegnato prima il TAR
fin dal 2020 conferma le valutazioni fatte in primo grado dal giudice
amministrativo. Anche il Consiglio di Stato, infatti, ribadisce la diversa
capacità operativa tra gli iscritti all’ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali rispetto a quelli iscritti nel collegio degli agrotecnici
e agrotecnici laureati, contraddicendo le deduzioni del ricorrente sulla
sostanziale equivalenza del percorso di studio dell’agronomo e di quello
dell’agrotecnico.
“*Plaudiamo all’intervento del comune di Cuneo* – afferma *Davide Mondino*,
presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
provincia di Cuneo – *perché ha saputo mettere a punto un bando all’altezza
della situazione e ha mantenuto la posizione motivando in maniera precisa e
qualificata le proprie scelte legate all’integrazione del personale, che
deve essere competente e qualificato in qualsiasi mansione.*”
“*È importante che il Comune di Cuneo abbia previsto nel proprio bando il
requisito dell’abilitazione professionale: è un indice di qualità a
garanzia di mansioni future di alto profilo nel campo del verde urbano,
della pianificazione e della sua gestione. Nella sentenza, poi, il giudice
conferma che la specifica attribuzione della materia della pianificazione
territoriale e forestale è di specifica competenza dei soli agronomi e dei
forestali e non è citata dalla normativa relativa agli agrotecnici e
agrotecnici laureati*.* E si tratta solo di una delle competenze esclusive
di agronomi e forestali che la norma ci attribuisce.*” – dichiara *Daniele
Gambetti*, consigliere nazionale CONAF
“*Il giudice ribadisce la corretta interpretazione degli uffici comunali di
Cuneo: essi avevano indicato tra i requisiti per l’ammissione al concorso
il possesso della ‘abilitazione allo svolgimento della professione di
Dottore Agronomo o Dottore Forestale’. Una scelta giustificata perché il
raffronto tra le norme denota un ambito di competenze più esteso per la
categoria dei dottori agronomi e dottori forestali, rispetto a quella degli
agrotecnici.*” – sottolinea *Giovanni Greco*, consigliere nazionale CONAF
*“**Auspico che l’ormai consolidata giurisprudenza sull’argomento,
garantisca un’applicazione della norma in modo univoco, poiché questi
ricorsi comportano enormi dispendi di energie umane e di risorse
finanziarie a carico della collettività.”* – afferma *Mauro Uniformi*,
presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
*La sentenza *
*Roma, 19** giugno 2024*
Ufficio Stampa – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali