(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024 - (AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 COMUNICATO N. 210/DIV – 22 APRILE 2024
210/660
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 20 e 21 APRILE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 20 e 21 Aprile 2024
18^ Giornata ritorno
GIRONE A
ATALANTA U23
FIORENZUOLA
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
RENATE
TRIESTINA
GIRONE B
PRO SESTO
PADOVA
TRENTO
ALESSANDRIA
MANTOVA
ALBINOLEFFE
VIRTUS VERONA
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
NOVARA
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
PERUGIA
PESCARA
PONTEDERA
RECANATESE
RIMINI
SESTRI LEVANTE
TORRES
FERMANA
CARRARESE
AREZZO
ANCONA
OLBIA
GUBBIO
VIRTUS ENTELLA
VIS PESARO
PINETO
CESENA
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
CROTONE
FOGGIA
GIUGLIANO
PICERNO
SORRENTO
TARANTO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
POTENZA
LATINA
MONOPOLI
AUDACE CERIGNOLA
CASERTANA
BRINDISI
CATANIA
AVELLINO
MONTEROSI TUSCIA
JUVE STABIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 20 e 21 APRILE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CARRARESE, JUVE STABIA, FOGGIA,
PESCARA, LUCCHESE, POTENZA, PICERNO, RECANATESE, RIMINI, SESTRI LEVANTE, SORRENTO,
TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25
e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est
e Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato
durante la gara e al termine della stessa, sedici bottigliette d’acqua semipiene con tappo e
numero quattro accendini all’interno del recinto di gioco di cui, al 39° minuto del secondo
tempo, due bottigliette dalla Tribuna Est in campo all’indirizzo di un calciatore avversario
che si trovava a terra infortunato e al medico e al massaggiatore accorsi per assisterlo,
senza conseguenze e, durante la partita e al fischio finale, prima dalla Curva Sud, poi dalla
Curva Nord e quindi dalla Tribuna Ovest numerose bottigliette ed accendini all’indirizzo del
portiere avversario (il quale, al termine della gara, reagiva raccogliendo un accendino da
terra e rilanciandolo verso gli stessi tifosi della Curva Nord determinando così oltre alla
reazione dei tifosi occupanti il Settore Curva Nord un parapiglia con i tesserati avversari).
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle
condotte poste in essere (in particolare quelle dirette in danno dei tesserati avversari),
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per
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l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, durante la gara e al termine della stessa, sei petardi nel proprio Settore,
senza conseguenze;
2. lanciato, al termine della gara, alcuni fumogeni, due bottigliette d’acqua piene e tre
petardi verso il Settore Tribuna Adriatica occupato dai tifosi avversari, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l’intrinseca pericolosità
dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, considerato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.
proc. fed., r. c.c.).
LUCCHESE per avere, alcuni suoi sostenitori (75%), posizionati nel Settore Curva Ovest,
intonato, dal 23° minuto al 27° minuto della gara, ripetuto per sei volte e al 67° minuto
della gara, ripetuto per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi
avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni
Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del
Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che,
direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di
origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità del
coro e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato un fumogeno sulla pista di atletica e un petardo nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
2. a fine partita, alcuni sostenitori superavano il cordone degli Steward e, recuperato un
fumogeno che era stata lanciato in loro direzione dai tifosi avversari, lo rilanciavano verso
il Settore Ospiti nella direzione degli stessi, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l’intrinseca
pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 1° minuto del primo tempo, cinque fumogeni e una bomba carta nel recinto
di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati lanciando all’interno degli stessi una
bomba carta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose
per la condotta sub 1), considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. –
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documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Coperta, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 93° e 94° minuto della gara, quattro
bottigliette d’acqua piene sul terreno di gioco indirizzate verso l’Arbitro e i calciatori, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle
condotte perpetrate, rilevato che non si sono verificate conseguenze e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r.
Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Ospiti, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 18° minuto del primo tempo,
all’interno del recinto di gioco, tre bottigliette di Caffè Borghetti, senza conseguenze;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non
presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Applicato il cumulo fra le due sanzioni, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,
13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato il precedente specifico a
carico della società sanzionata per la condotta sub B) (r. Arbitrale, supplemento r.
Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 15° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
3. al termine dell’incontro, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, una
bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere alcuni suoi sostenitori (35%), posizionati nel primo anello inferiore del Settore
Curva Nord, intonato:
1. al 35° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine,
ripetuto due volte;
2. al 37° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine,
ripetuto due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
PRO SESTO
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A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva
Ovest, al 39° minuto del secondo tempo, per due volte, intonato cori oltraggiosi nei
confronti di Istituzioni Calcistiche;
B) per avere alcuni suoi sostenitori, intonato, al 41° minuto del secondo tempo e fino al
termine della gara, cori offensivi e minacciosi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e
25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
TRIESTINA
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan,
intonato, al 30° e 31° minuto del primo tempo, per una volta e, al 65° minuto della gara, per
tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, esposto tre striscioni
contenenti frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Pubbliche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’avere divelto numero quindici seggiolini del
Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
DIBIASE FRANCESCO
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta aggressiva, minacciosa ed offensiva nei confronti
di alcuni tesserati avversari, determinando, con tale condotta, un clima di tensione e venendo
allontanato grazie all’intervento della Forza Pubblica.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV
Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.,).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GORGONE GIORGIO
(LUCCHESE)
210/264
A) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava frasi
irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere reiterato tale condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo
la notifica del provvedimento di espulsione, mentre si incamminava verso gli spogliatoi proferiva frasi
ingiuriose e irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. IV
Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).
PATUZZI FABIO
(LUMEZZANE)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall’area tecnica gesticolando
per dissentire nei confronti del loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).
LEVACOVICH FABIO
(RECANATESE)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in
quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MAIURI VINCENZO
(SORRENTO)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VI INFR)
BRAGLIA PIERO
(GUBBIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CROCE MORGAN
(MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANGELLOTTI DANIELE
FILIPPI GIACOMO
STELLONE ROBERTO
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(VIS PESARO)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
LISCHETTI DUARTE JUAN PABLO
(LUMEZZANE)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
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Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall’area tecnica gesticolando
per dissentire nei confronti del loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n.1).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARSURA DAVIDE
(CATANIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore
avversario in quanto, nella contesa del pallone, tentava di colpirlo con un pugno al volto, sfiorandolo
solo di striscio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che il pugno non ha colpito completamente
l’avversario e che non risultano conseguenze a carico dello stesso e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e
la delicatezza della parte del corpo dell’avversario verso la quale era diretto il colpo.
GUERRA SIMONE
(JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una
manata al costato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo, il tipo di
colpo inferto e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente
Arbitrale n. 2).
GORI MIRKO
(MONTEROSI TUSCIA)
A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;
B) una giornata di squalifica effettiva per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimo allungandogli la mano e pronunciava
una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DI SANTO FRANCESCO
(LUCCHESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si
avvicinava a quest’ultimo e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AURILETTO SIMONE
(RENATE)
per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
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un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LIGUORI MICHAEL
BENTO MARTINS DE J AFONSO
MATTIOLI ALESSANDRO
(PADOVA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
KRAPIKAS TITAS
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo essere stato
fatto oggetto di lanci di oggetti da parte dei tifosi avversari, reagiva raccogliendo un accendino da terra
e rilanciandolo verso gli stessi tifosi occupanti la Curva Nord (determinando così, oltre alla reazione
degli stessi, un parapiglia con i tesserati avversari).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
GOLEMIC VLADIMIR
IDDA RICCARDO
(L.R. VICENZA)
(TORRES)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
TASCONE MATTIA
SCORZA CHRISTIAN
TIRITIELLO ANDREA
LORENZINI FILIPPO
SQUIZZATO NICCOLO
LANGELLA CHRISTIAN
CAPPELLETTI DANIEL
(AUDACE CERIGNOLA)
(FERMANA)
(LUCCHESE)
(NOVARA)
(PESCARA)
(RIMINI)
(TRENTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GADDINI MATTIA
FAGGIOLI ALESSANDRO
CAPONE CHRISTIAN
MAFFEI MATTIA
DE ROSA ROBERTO
CUOMO GIUSEPPE
TORRASI EMANUELE
GAMBALE DIEGO
LAMESTA DAVIDE
LEPRI TOMAS
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(FIORENZUOLA)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(RIMINI)
(RIMINI)
210/267
MORRA CLAUDIO
MICELI MIRKO
SACCANI MATTEO
(RIMINI)
(TARANTO)
(TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)
ILLANES MINUCCI JULIAN
(CARRARESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
CIANCIO SIMONE
GUIU VILANOVA BERNAT
(ALESSANDRIA)
(PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BORDO LORENZO
GROPPELLI FILIPPO
LEONE GIUSEPPE
DALMAZZI ALESSANDRO
SPINI CRISTIAN
PICCININI STEFANO
FROSININI RUGGERO
GIANNOTTI PASQUALE
SANGALLI MATTIA RONALD
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(GIANA ERMINIO)
(JUVE STABIA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(PERGOLETTESE)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LABRIOLA VALERIO
PINTO GIOVANNI
TOSCANO MARCO
PIERACCINI SIMONE
OYEWALE SULAIMAN
BUMBU JONATHAN
MUTEBA VINCENZO VENTUR
RIZZO PINNA ANDREA
LEWIS NOAH PHILBERTH
VULIKIC STIPE
MADDALONI ROSARIODAMIANO
CARPANI GIANLUCA
SIMERI SIMONE
SCOTTO LUIGI
LIPANI IACOPO
NALINI ANDREA
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(CESENA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(TARANTO)
(TORRES)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (XV INFR)
LAKTI ERALD
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
AMMONIZIONE (XII INFR)
210/268
CAPOMAGGIO GALO
BERRA FILIPPO
BIZZOTTO NICOLA
GIORICO DANIELE
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(MONOPOLI)
(TORRES)
AMMONIZIONE (XI INFR)
POMPEU DA SILVA RONALDO
SINI SIMONE
ESPOSITO EMMANUELE
TONINELLI DARIO
(L.R. VICENZA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PICERNO)
(PRO SESTO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SACO COLI
MILILLO ALESSIO
SOLCIA DANIELE
TUMMINELLO MARCO
SIGNORINI ANDREA
PAGANINI LUCA
PALAZZI ANDREA
(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(CROTONE)
(GUBBIO)
(LATINA)
(PRO SESTO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
SOLER PINO IAN
BAGATTI NICCOLO
FORT FEDERICO
TRONCHIN SIMONE
IEZZI ROBERTO
PODDA LORENZO
FISCHNALLER MANUEL
(ALESSANDRIA)
(BRINDISI)
(FERMANA)
(L.R. VICENZA)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ZOMA MOHAMED ALI
MONTI NICCOLO
CAROSSO ALESSANDRO
ODJER MOSES
CHIERICO LUCA
MORELLI GABRIELE
D ORAZIO LUDOVICO
CALI MICHELE
POGLIANO CESARE
FERRINI MANUEL
SOSA FRANCO TOMAS
FREDIANI MARCO
MATOS SANTOS PINTO RYDER
GERMINARIO GIANLUCA
(ALBINOLEFFE)
(BRINDISI)
(FERMANA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERUGIA)
(PINETO)
210/269
SAPORITI EDOARDO
ALCIBIADE RAFFAELE
DE FRANCESCO ALBERTO
COCETTA NICCOLO
VALDIFIORI MIRKO
(POTENZA)
(RENATE)
(SORRENTO)
(TURRIS)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DUMBRAVANU DANIEL
MILESI LUCA
GIRON MAXIME FRANCOIS
NEGRO DI STEFANO VINICIUS
DELLE MONACHE MARCO
DESJARDINS AXEL
KHAILOTI OMAR
GUERRA WALTER
BURGIO RICCARDO FRANCE
FORNITO GIUSEPPE
NEPI ALESSIO
SASSI JACOPO
BOSISIO MARCO
PINZAUTI LORENZO
SCALA SALVATORE PIO
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(L.R. VICENZA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PICERNO)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RENATE)
(SORRENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PERUCCHINI FILIPPO
GONNELLI LORENZO
LLANO MASSA MANUEL TADEO
CELLI ALESSANDRO
NDOJ EMANUELE
DONNARUMMA DANIELE
CAPANNI DIAS LUAN DAVID
DE RISIO CARLO
BITTANTE LUCA
ROSSI ALESSANDRO
MINELLI STEFANO
CRETELLA CARMINE
CLEMENZA LUCA
SIATOUNIS ANTONIOS
(ANCONA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CESENA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(SESTRI LEVANTE)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TROMBINI LUCA
LANINI ERIC
PAPAZOV TOMISLAV IVANOV
FOLINO FRANCESCO
CARAVACA COMINO ANTONIO
BIANCHI NICOLO
CAVERZASI DENIS
(AREZZO)
(BENEVENTO)
(FOGGIA)
(JUVE STABIA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PRO SESTO)
210/270
ORLANDO FRANCESCO
(TARANTO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 22 Aprile 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
210/271
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