
[lid] Nel panorama finanziario italiano, l’operazione di scissione che ha coinvolto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) e l’Ente Statale Amco (Asset Management Company) ha generato riflessioni e dispute legali rilevanti, in particolare riguardo al trasferimento di un compendio comprensivo di crediti deteriorati.
Il processo di scissione è stato intrapreso con l’intento di separare una porzione degli attivi di MPS, in particolare un insieme di crediti deteriorati, e trasferirli ad Amco. Quest’ultimo, in quanto ente di riscossione, avrebbe dovuto gestire e recuperare tali crediti, contribuendo al risanamento del sistema finanziario.
Uno degli aspetti legali fondamentali che ha sollevato controversie è la questione del contratto di cessione. Senza la presenza di tale documento, sorge la discussione sulla legittimità e sulla titolarità del creditore procedente al momento della notifica del pignoramento. In altre parole, la mancanza del contratto di cessione solleva dubbi sulla continuità della titolarità del credito azionato, mettendo in discussione se Amco, in qualità di successore del primo creditore ex art. 111 c.p.c., abbia effettivamente acquisito la legittimità per procedere con l’esecuzione.
Altro aspetto è la mancanza della prova della notifica al debitore della cessione del creditore.
Un punto cruciale emerso durante il dibattito giuridico è che, in assenza del contratto di cessione, il creditore procedente non può essere considerato titolare del credito azionato al momento della notifica del pignoramento. Di conseguenza, tale dubbia titolarità si estende anche ad Amco, il quale, al momento, non può essere ritenuto legittimo successore del primo creditore ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
In risposta a queste contestazioni, è stata avanzata la richiesta di revocare l’ordinanza esecutiva e di conseguenza sospendere il procedimento esecutivo. Tale richiesta si basa sulla premessa che, in assenza di chiarezza sulla titolarità del credito azionato, l’esecuzione non può procedere legalmente.
Va sottolineato che il giudice dell’esecuzione ha il potere di rilevare d’ufficio l’inesistenza del debitore esecutato. Questo significa che, in virtù della sua autorità, il giudice può prendere in considerazione la mancanza di titolarità chiara da parte del creditore procedente e decidere di sospendere il procedimento esecutivo.
In conclusione, la scissione tra MPS e Amco ha sollevato importanti questioni giuridiche, in particolare riguardo alla titolarità dei crediti deteriorati trasferiti. La mancanza del contratto di cessione ha generato dubbi sulla legittimità del creditore procedente e del suo successore, Amco. La decisione sulla revoca dell’ordinanza esecutiva e la sospensione del procedimento esecutivo dipenderà dalla chiarezza che verrà fornita in merito alla titolarità del credito azionato, e su questo aspetto il giudice dell’esecuzione svolge un ruolo chiave nel tutelare i diritti delle parti coinvolte.