
[lid] La sentenza di Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 8230/2019 ha rappresentato un importante punto di svolta nel contesto giuridico legato all’edilizia e alla compravendita immobiliare. La decisione ha confermato che, in questo specifico ambito, si tratta di nullità formale, piuttosto che sostanziale. Questa distinzione è fondamentale, in quanto indica che per la commerciabilità dell’immobile non vengono considerate le effettive discordanze e violazioni edilizie.
La questione cruciale affrontata dalla sentenza riguarda la possibilità di effettuare l’attestazione “Ante ’67” nei rogiti notarili di compravendita. Questo rappresenta un vantaggio offerto dal legislatore ai venditori, ma è essenziale comprenderne i limiti e la sua vera natura. L’attestazione non deve essere interpretata come una sostituzione della legittimità a costruire del fabbricato.
È importante sottolineare che, nonostante l’opportunità di dichiarare l’edificio come “Ante ’67” durante l’atto notarile, ciò non annulla automaticamente ogni possibile problema di irregolarità, discordanze o abusi edilizi preesistenti al 1° settembre 1967. In altre parole, l’attestazione non azzerà completamente le questioni relative alla conformità dell’immobile alle normative edilizie.
La nullità formale, come sottolineato dalla sentenza, evidenzia l’importanza di rispettare gli aspetti procedurali e documentali legati alla compravendita immobiliare. Tuttavia, ciò non significa che possano essere trascurate o ignorate le questioni sostanziali relative alla conformità edilizia. La sentenza ribadisce che la corretta applicazione delle normative edilizie è essenziale per garantire la legalità e la sicurezza degli immobili.
In sintesi, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile ha confermato la nullità formale in relazione alla commerciabilità degli immobili, mantenendo comunque l’attenzione sulla necessità di rispettare le normative edilizie. L’attestazione “Ante ’67” nei rogiti notarili rappresenta una semplificazione, ma non elimina completamente le possibili problematiche di irregolarità, discordanze edilizie e abusi preesistenti al 1° settembre 1967. La chiarezza e la conformità alle norme restano elementi cruciali per una compravendita immobiliare legittima e sicura.
Il Ministero della Giustizia intervenga presso il Tribunale di Roma sezione esecuzioni immobiliari per sospendere la vendita di immobili abusivi