
(AGENPARL) – ROMA gio 16 marzo 2023
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12 gennaio 2023
Studi – Lavoro
Incentivi all’occupazione e misure di sostegno al reddito
Tra gli strumenti di politica attiva del lavoro volti al reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti interessati vanno considerati, accanto a quelli che si concretizzano nello svolgimento di attività formative, di riqualificazione o di ricerca attiva del lavoro, quelli aventi carattere economico e che possono assumere la forma, ad esempio, di sgravi contributivi per le nuove assunzioni o forme di sostegno all’autoimprenditorialità.
Con la legge di bilancio per il 2023 sono stati rafforzati per il medesimo anno alcuni incentivi già previsti per le annualità precedenti, relativi alle assunzioni di soggetti fino a 36 anni di età o di donne in particolari condizioni, e istituita una nuova agevolazione, in via sperimentale, per i datori di lavoro privati che assumono i percettori del reddito di cittadinanza.
Vi sono poi ulteriori incentivi, previsti a regime o ancora validi per il 2023, che riguardano, in particolare, le imprese che adottano una politica occupazionale attenta al rispetto della parità di genere, l’assunzione di giovani fino a 30 anni di età, di soggetti di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi, di donne o di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.
Si ricorda, altresì, l’adozione di specifiche misure finalizzate a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e dei lavoratori di fronte all’incremento dei prezzi. I principali strumenti impiegati a tal fine sono la riduzione degli oneri contributivi a carico del lavoratore ed il riconoscimento di indennità una tantum a vantaggio di lavoratori, pensionati e percettori di altre prestazioni sociali,
Come anticipato, la legge di bilancio per il 2023, n. 197 del 2022, ha introdotto un nuovo esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di percettori di Rdc effettuate da datori di lavoro privati nel corso del medesimo 2023. Per la trattazione degli incentivi connessi al reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali o del Rdc, si rinvia ai temi “Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione” e “La riforma del Reddito di cittadinanza“.
La medesima legge di bilancio ha altresì esteso alle assunzioni effettuate nel 2023 di determinati soggetti taluni incentivi già previsti per le annualità precedenti. In particolare:
- estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l’esonero contributivo temporaneo al 100%, fino a 8.000 euro su base annua, in luogo dei valori previsti a regime (art. 1, co. 100, L. 205/2017) e pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro, per l’assunzione di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, in luogo del trentesimo anno richiesto dalla normativa a regime, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Tale esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea:
- è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- non si applica ai rapporti di apprendistato, ai contratti di lavoro domestico, alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato e alle assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.
Si ricorda che il medesimo esonero è previsto a regime dalla legge di stabilità per il 2018 (art. 1, co. 100, L. 205/2017) per l’assunzione di soggetti che non hanno compiuto 30 anni, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro, fino a 3.000 euro su base annua
- estende l’esonero contributivo temporaneo al 100%, fino a 8.000 euro, per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, di donne che si trovano in condizioni di svantaggio. Tale esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato per le assunzioni di donne:
- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr. la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, come modificata con decisione C (2016) final del 23 settembre 2016);
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr il DM del 16 novembre 2022);
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Si ricorda che il medesimo esonero è previsto a regime dalla legge n. 92 del 2021 (art. 4, co. 8-11) per le medesime assunzioni nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro.
- proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola fruendo della decontribuzione al 100 per cento per due anni prevista dalla normativa vigente in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant’anni
ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2023
Gli ulteriori incentivi all’occupazione strutturali sono quelli previsti:
- per l’assunzione di soggetti di età non inferiore a cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi. Tale incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi dovuti (art. 4, co. 8, L. 92/2012);
- per le assunzioni effettuate da datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere: l’incentivo, in forma di sgravio contributivo, è riconosciuto in misura non superiore all’1 per cento della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda (riparametrato e applicato su base mensile) e per il periodo di validità della predetta certificazione (art. 5, L. 162/2021 e DM 20 ottobre 2022);
- per l’assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico: l’incentivo è riconosciuto per 3 anni nella misura del 70 per cento della relativa retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (art. 12-quinquies, co. 5, D.L. 146/2021);
- per l’assunzione a tempo indeterminato (o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) di lavoratori disabili. In tali casi, i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione obbligatoria di soggetti nelle suddette condizioni, possono accedere ad uno specifico incentivo della durata di 36 mesi e di importo variabile in base alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto (art. 13 L. 68/1999);
- per la costituzione di società cooperative costituite a partire dal 2022 da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi: l’incentivo è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, in forma di esonero integrale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’incentivo non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (art. 1, co. 253, L. 234/2021);
- per le assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’esonero è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, per giovani fino a 30 anni di età, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua (art. 1, co. 108, L. 205/2017);
- per gli apprendisti, per i quali la contribuzione dovuta dai datori di lavoro è pari all’1,50 per cento per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3 per cento, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (art. 1, c. 773, L. 296/2006);
- per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori che hanno fruito della CIGS per almeno 3 mesi (anche non continuativi). In tali casi il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva che sarà versata nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi (art. 4, c. 3, D.L. 148/1993);
- per l’assunzione a tempo indeterminato (anche parziale) di giovani con meno di 35 anni, genitori di figli minorenni. I datori di lavoro privati in tali casi hanno diritto ad un bonus una tantum del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione, fino al limite di cinque assunzioni per singola impresa o società cooperativa, da fruire tramite conguaglio contributivo (decreto ministeriale del 19 novembre 2010);
-
per l’assunzione, nelle aziende con meno di venti dipendenti, di personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o di paternità. In tali casi, al datore di lavoro che assume è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4 D.Lgs. 151/2001).
Ulteriori incentivi all’occupazione temporanei sono costituiti:
- dall’esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (decontribuzione Sud). L’esonero è fruibile per dodici mesi o per diciotto se la suddetta assunzione è a tempo indeterminato o se vi è una trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, e la percentuale dei contributi da versare da parte del datore di lavoro è pari al 30 per cento fino al 2025, al 20 per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per gli anni 2028 e 2029. La Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha autorizzato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto sino al 31 dicembre 2023 (art. 1, co. 161, L. 178/2020);
- dall’agevolazione per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020: l’agevolazione consiste nell’esonero, per gli anni dal 2020 al 2023, sia dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all’INPS del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 43-bis D.L. 109/2018).
ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2023
Merita altresì ricordare l’adozione di specifiche misure finalizzate a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e dei lavoratori di fronte all’incremento dei prezzi. I principali strumenti impiegati a tal fine sono la riduzione degli oneri contributivi a carico del lavoratore ed il riconoscimento di indennità una tantum a vantaggio di lavoratori, pensionati e percettori di altre prestazioni sociali.
1. Decontribuzione per i lavoratori dipendenti
Già la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. 234/2021) aveva riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativi ai rapporti di lavoro dipendente già in essere o che si costituiranno nel 2022 (ad esclusione di quello domestico e compreso l’apprendistato), un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8%.
La norma subordina tale esonero alla condizione che la retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Il D.L. 115/2022, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd decreto aiuti-bis) ha elevato, all’articolo 20, tale percentuale al 2% per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni suesposte.
Da ultimo, la legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 281, L. 197/2022) ha confermato anche per il 2023, alle medesime condizioni, il suddetto esonero pari al 2% e lo ha elevato al 3% nei casi in cui la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
2. Indennità a favore di lavoratori, pensionati e percettori di altre prestazioni sociali
Il D.L. 50/2022 (agli articoli 31 e 32, come modificati, da ultimo, dal D.L. 115/2022) e il D.L. 144/2022 (agli articoli 18 e 19) hanno previsto la corresponsione di due indennità una tantum pari, rispettivamente, a 200 e a 150 euro, da erogarsi nel mese di luglio 2022 la prima e di novembre 2022 la seconda, in favore di:
- lavoratori dipendenti, non titolati di trattamenti pensionistici o di altre prestazioni:
- per l’indennità di luglio 2022, è stato posto come requisito l’aver beneficiato, entro il 23 giugno 2022 – termine così esteso a seguito di conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. Circ INPS n. 73 del 2022) – per almeno una mensilità dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti e pari allo 0,8% di cui sopra, riconosciuto dalla legge di bilancio 2022 in favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese. Tale indennità è stata estesa dal D.L. n. 115 del 2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio perché non sono stati beneficiari del suddetto esonero contributivo in quanto interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS fino al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 50);
- per l’indennità di novembre 2022, l’indennità è stata riconosciuta a quanti percepiscono una retribuzione imponibile relativa al mese di novembre 2022 non eccedente 1.538 euro;
- titolari di trattamenti pensionistici residenti in Italia:
- per l’indennità di luglio 2022, il D.L. n. 50/2022, come modificato dal D.L. 115/2022, prevede che il trattamento debba aver decorrenza entro il 1° luglio 2022 e che per accedere a tale indennità il reddito personale per il 2021 non debba esser stato superiore a 35.000 euro lordi;
- per l’indennità di novembre 2022, il D.L. n. 144/2022 prevede che il trattamento debba aver decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e che per accedere all’indennità di 150 euro il reddito personale per il 2021 non debba esser stato superiore a 20.000 euro lordi;
- lavoratori domestici;
- percettori di Reddito di cittadinanza, NASPI e DIS-COLL;
- beneficiari nel 2022 dell’indennità di disoccupazione agricola riferita al 2021;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità conseguenti al Covid-19 (dipendenti stagionali o a termine del settore del turismo e degli stabilimenti termali, dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati di vendite a domicilio);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto almeno 50 giornate lavorative e con un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 euro per l’indennità di luglio 2022 e a 20.000 euro per quella di novembre 2022;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 euro per l’indennità di luglio 2022 e a 20.000 euro per quella di novembre 2022;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva;
- collaboratori sportivi, titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, Comitato Italiano Paralimpico, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, che siano già stati destinatari di indennità previste dai decreti-legge intervenuti durante l’emergenza pandemica ed erogate da Sport e Salute S.p.A..
I medesimi D.L. 50/2022 (all’articolo 33) e 144/2022 (all’articolo 20) hanno istituito un fondo e stanziato risorse pari complessivamente a 912,5 milioni di euro per il riconoscimento di analoghe indennità una tantuma favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti che non rientrano tra le suddette categorie destinatarie delle indennità da 200 e 150 euro previste per le altre categorie di lavoratori.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con DM del 19 agosto 2022, ha adottato le relative disposizioni attuative (rispetto alle quali si segnala anche la circolare INPS n. 103 del 26-09-2022). Una prima indennità da 200 euro è stata quindi riconosciuta a lavoratori autonomi e professionisti con un reddito complessivo, nel 2021, non superiore a 35.000 euro. Una seconda indennità, pari a 150 euro, è prevista dal D.L. n. 144/2022 per i lavoratori autonomi e i professionisti con un reddito complessivo, nel 2021, fino a 20.000 euro.
Successivamente, il DM del 7 dicembre 2022 ha esteso l’accesso a tali indennità una tantum anche ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA.
- pari a 550 euro da erogarsi nel 2022, in favore dei lavoratori titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che prevede periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane, a condizione che gli stessi non siano percettori di NASpI o di trattamento pensionistico e non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente (art. 2-bis);
- ai dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro secondo le misure e i criteri da stabilirsi con decreto del direttore generale dell’Ispettorato medesimo (art. 32-bis).
ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023




0https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-327-del-.pdf’>https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-327-del-.pdf
Fonte/Source: https://temi.camera.it/leg19/temi/incentivi-all-occupazione