
(AGENPARL) – gio 09 febbraio 2023 Il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato del suo credito immobiliare, di una riduzione del costo totale del credito non include le spese indipendenti dalla durata del contratto
Il consumatore può quindi soltanto esigere una riduzione degli interessi nonché dei costi che dipendono dalla durata del credito
Sentenza della Corte nella causa C?555/21 | UniCredit Bank Austria
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
[cid:image001.jpg@01D52C0D.E2ED57E0]
[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
[curia.europa.eu](https://www.curia.europa.eu/)
Testo Allegato:
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 25
/23
Lussemburgo, 9 febbraio 2023
Sentenza della Corte nella causa C
–
555/21 | UniCredit Bank Austria
Il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato del
suo credito immobiliare, di una riduzione del costo
totale del credito non
incl
ude le spese indipendenti dalla durata del contratto
Il consumatore può quindi soltanto
esigere
una riduzione degli interessi nonché
dei costi
che dipendono
dalla
durata del credito
Il Verein für Konsumenteninformation (VKI), unâ??
associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, contesta
dinanzi
agli
organi giurisdizionali austriaci una clausola standard utilizzata dalla UniCredit Bank Austria nei suoi
contratti di credito immobiliare
,
che riguarda
il rim
b
orso ant
icipato
del credito da parte del consumatore.
Secondo
onché i costi dipendenti
dalla durata del credito
vengono
ridotti
proporzionalmente
, mentre
invece
«
le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non
vengono
rimborsate, neppure proporzionalmente
».
Il VKI ritiene che
anche
le spese
indipendenti
dalla durata del credito dovrebbe
ro
essere r
idotte
proporzionalmente
.
in merito ai contratti di credito ai cons
umatori relativi a beni
immobili residenziali
. Questâ??ultima obbliga
gli Stati membri ad assicurare
che il consumatore abbia il diritto di
adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale
c
ontratto
.
Essa prevede che
,
in un
simile
caso
,
il consumatore
abbia
diritto a una riduzione del costo totale del
credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
La Corte suprema austriaca
ha interrogato la Corte di
giustizia a tal riguardo
.
Essa
chiede se la direttiva 2014/17
osti
a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore
alla
riduzione del costo totale del
credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interess
i e i costi che dipendono
dalla durata del credito
.
La Corte risponde a tale questione dichiarando che la direttiva 2014/17 non osta a una simile normativa
.
Secondo la Corte, infatti, il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di
credito in funzione delle
circ
ostanze del rimborso anticipato
.
Tale diritto non include quindi
i costi
che, indipendentement
e dalla durata del
contratto, sia
no posti a carico del consumatore a
favore
sia del creditore che dei terzi
per prestazioni che sia
n
o già
state eseguit
e
integralmente
al momento del rimborso anticipato
.
Tuttavia, per tutelare
i consumatori
contro
comportamenti abusivi
, gli
organi
giurisdizionali nazionali
devono
assicurare che i costi
posti
a carico dei consumatori
indipendentemente da
lla d
urata del contratto
non costituiscano
oggettivamente una remunerazione del creditore per lâ??uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al
momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al rigua
rdo,
tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione
.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâ??ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allâ??inte
rpretazione del diritto dellâ??Unione o alla validità di un
atto dellâ??Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
d
ella sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
.
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
.
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «
Europe by Satellite
”
â??
(+32) 2 2964106
.