
(AGENPARL) – mer 30 novembre 2022 Stampa e Informazione
Sezione italiana
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nella causa [T-221/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-221/21), Italia/Commissione
(FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di aiuti per superficie)
Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione europea che esclude dal finanziamento dell’UE alcune spese effettuate dall’Italia nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
L’Italia ha presentato ricorso al Tribunale dell’Unione chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione nella parte in cui ha disposto le rettifiche finanziarie summenzionate.
Quanto alla rettifica finanziaria sub a), il Tribunale ha dato atto che l’Italia ha individuato correttamente la categoria di “prato permanente”, cui si riferiscono i finanziamenti, includendovi a giusto titolo le superfici pascolabili, che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali[1](#_ftn1), in quanto il diritto dell’Unione lo consente[2](#_ftn2).
Quanto alla rettifica finanziaria sub b), il Tribunale ha ritenuto che la decisione della Commissione sia corretta. La Commissione aveva sì accordato allo Stato italiano una procedura di deroga, ma detta procedura non comportava la proroga del termine per i pagamenti da parte degli organismi pagatori, che devono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo ai sensi dell’art. 75 del Regolamento n. 1306/2013. Il Tribunale ha perciò ritenuto la tardività dei pagamenti dovuti per l’anno 2015, in quanto effettuati nel 2017, e ha giudicato corretta la loro esclusione dal finanziamento.
[1] D.M. 18 novembre 2014, n. 6513, “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”
[1]Articolo 4, paragrafo 1, sub h) del Regolamento n° 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
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IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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