(AGENPARL) – gio 13 ottobre 2022 Corte di giustizia
dell’Unione europea
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nella causa [C-437/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-437/21) Liberty Lines
(Trasporti – Servizi pubblici di trasporto marittimo rapido dei passeggeri – Attribuzione diretta dei contratti di servizio pubblico – Assimilazione al trasporto ferroviario assicurato per via marittima)
L’assimilazione dei servizi di trasporto marittimo a servizi di trasporto ferroviario è vietata quando ha l’effetto di sottrarre il servizio interessato alla normativa in materia di appalti pubblici.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione relativo all’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto servizi pubblici di trasporto marittimo rapido di passeggeri.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Liberty Lines SpA e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’assegnazione diretta del servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri, a far data dal 1 ottobre 2018, tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria, nello stretto di Messina, senza aver indetto una gara d’appalto specifica, a Bluferries Srl – società interamente detenuta dalla Rete Ferroviaria Italiana («RFI»), già concessionaria di analogo servizio sulla linea «Messina – Villa San Giovanni».
L’aggiudicazione dell’appalto è stata contestata dal precedente gestore del servizio Liberty Lines dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Il ricorso di Liberty Lines è stato respinto in primo grado, sul presupposto che il diritto dell’Unione[1](#_ftn1) consente l’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario effettuato via mare, come quello in questione. La possibilità di qualificare detto servizio come servizio di trasporto ferroviario risulterebbe dall’articolo 47, paragrafo 11 bis, del decreto legge 50/2017.
Il Consiglio di Stato, adito in appello da Liberty Lines, dubita che il servizio di trasporto marittimo in questione possa essere assimilato a un servizio di trasporto ferroviario, poiché Bluferries utilizzava aliscafi, ossia navi sprovviste degli impianti necessari al trasporto di vagoni ferroviari. Il giudice del rinvio chiede se una disposizione come l’articolo 47, paragrafo 11 bis, del decreto legge 50/2017 sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con principi della libera circolazione dei servizi e della massima apertura della concorrenza nell’ambito dell’aggiudicazione degli appalti pubblici.
Con la sentenza in data odierna, la Corte osserva che l’assegnazione diretta, prevista dal regolamento 1370/2007, si applica all’esercizio nazionale e internazionale di servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia, nonché al trasporto ferroviario e su strada. Inoltre, gli Stati membri possono estenderla anche al trasporto di passeggeri «via mare nazionale». Tuttavia detta estensione può essere operata senza pregiudizio per il regolamento 3577/92, in modo che, in caso di conflitto, prevalgano le disposizioni di quest’ultimo. Esso stabilisce chiaramente il principio della libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo nell’Unione e che, qualora uno Stato membro concluda contratti di servizio pubblico o imponga obblighi di servizio pubblico, lo faccia su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori dell’Unione.
La Corte conclude, pertanto, che le norme in materia di appalti pubblici non sono identiche a seconda che si tratti di servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile o di servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia. Solo per i contratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario, infatti, è consentita, a determinate condizioni, l’aggiudicazione diretta senza procedura di gara, mentre per i contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile è obbligatoria procedura di gara.
Alla luce delle regole dianzi esposte, la Corte deduce l’inammissibilità di una misura nazionale che proceda a una riqualificazione di taluni servizi senza tenere conto della loro reale natura, così sottraendoli all’applicazione delle norme ad essi applicabili.
La Corte conclude che il diritto dell’Unione si oppone ad una normativa nazionale avente per oggetto l’assimilazione dei servizi di trasporto marittimo a servizi di trasporto ferroviario, quando tale assimilazione ha l’effetto di sottrarre il servizio interessato all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ad esso applicabile.
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IMPORTANTE:Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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Il [testo integrale](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-437/21) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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