
(AGENPARL) – mer 22 giugno 2022 Lussemburgo, 22 giugno 2022
Sentenza del Tribunale nella causa T-797/19 | Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij
«Far-East» / BCE
Il Tribunale conferma la revoca dell’autorizzazione della AAB
Bank come ente creditizio
Tale revoca da parte della BCE è giustificata in particolare da gravi violazioni da parte della AAB
Bank delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
A partire dal 2010, la Österreichische Finanzmarktbehörde (autorità austriaca di vigilanza dei mercati
finanziari; in prosieguo: la «FMA») ha adottato un gran numero di ingiunzioni e di sanzioni nei confronti
della AAB Bank, ente creditizio stabilito in Austria. Su tale fondamento, nel 2019 la FMA ha presentato alla
Banca centrale europea (BCE) un progetto di decisione diretto a revocare l’autorizzazione della AAB Bank
per l’accesso alle attività di ente creditizio. Con la sua decisione 1, la BCE ha proceduto alla revoca di tale
autorizzazione. In sostanza, essa ha considerato che, sulla base delle constatazioni della FMA, effettuate
nell’ambito dell’esercizio del suo compito di vigilanza prudenziale e relative all’inosservanza continuata e
ripetuta degli obblighi riguardanti la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché la
governance interna da parte della AAB Bank, quest’ultima non fosse idonea a garantire una sana gestione
dei suoi rischi.
Il ricorso diretto all’annullamento della decisione della BCE è respinto dalla Nona Sezione ampliata del
Tribunale. Nella sua sentenza, il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, su una revoca
dell’autorizzazione di un ente creditizio per gravi violazioni della normativa sulla lotta al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo e per violazione delle norme relative alla governance degli enti creditizi.
Giudizio del Tribunale
Anzitutto, il Tribunale constata che, nel caso di specie, i criteri che giustificano la revoca dell’autorizzazione
previsti alla direttiva 2013/36 2 e recepiti nel diritto nazionale erano soddisfatti.
Da un lato, quanto alla constatazione della BCE secondo cui la AAB Bank era dichiarata responsabile di
gravi violazioni delle disposizioni nazionali riguardanti la lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo adottate in forza della direttiva 2005/60 3, 4 il Tribunale dichiara che la BCE non ha commesso
alcun errore manifesto di valutazione.
Il Tribunale osserva preliminarmente che, nell’esercizio della sua competenza in materia di revoca delle
autorizzazioni degli enti creditizi, la BCE è tenuta ad applicare, tra l’altro, le disposizioni del diritto
nazionale di recepimento della direttiva 2013/36.
Nel caso di specie, esso rileva che, tenendo conto in particolare delle decisioni della FMA e delle sentenze
dei giudici austriaci, la BCE ha ritenuto che la AAB Bank avesse violato, da diversi anni, le disposizioni
nazionali di recepimento della direttiva 2013/36. Infatti, essa non disponeva di una procedura adeguata di
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005 L 309, pag. 15).
Criterio che conduce alla revoca dell’autorizzazione, di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36.
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gestione dei rischi ai fini della prevenzione del riciclaggio ed era stata dichiarata responsabile di violazioni
gravi, ripetute o sistematiche della normativa nazionale sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo.
Il Tribunale considera che, tenuto conto dell’importanza della lotta al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo, un ente creditizio può essere dichiarato responsabile di gravi violazioni sul
fondamento di decisioni amministrative adottate da un’autorità nazionale competente, sufficienti, di per
sé, a giustificare la revoca della sua autorizzazione. Il fatto che le violazioni siano risalenti o siano state
corrette non incide sul sorgere di una siffatta responsabilità. Infatti, il diritto nazionale pertinente non
impone un termine da osservare per tener conto delle precedenti decisioni che stabiliscono la
responsabilità. Esso non richiede neppure che gravi violazioni non si siano interrotte o persistano al
momento dell’adozione di una decisione di revoca dell’autorizzazione, tanto più che, nel caso di specie, le
violazioni sono state accertate solo qualche anno prima dell’adozione della decisione impugnata. Quanto
alla posizione sostenuta dalla AAB Bank secondo cui le violazioni sarebbero state corrette e, di
conseguenza, non potrebbero più giustificare una revoca dell’autorizzazione, il Tribunale precisa che un
siffatto approccio rimetterebbe in discussione l’obiettivo della salvaguardia del sistema bancario europeo,
in quanto consentirebbe agli enti creditizi che hanno commesso gravi violazioni di continuare le loro
attività finché le autorità competenti non dimostrino nuovamente che hanno commesso nuove violazioni.
Inoltre, un ente creditizio dichiarato responsabile di gravi violazioni con una decisione divenuta definitiva
non può far valere l’eventuale prescrizione di simili violazioni.
Il Tribunale respinge altresì gli argomenti della AAB Bank diretti a contestare la gravità delle violazioni
accertate.
A tale riguardo, esso sottolinea, in particolare, che la gravità delle violazioni non può essere contestata
nella fase del procedimento amministrativo dinanzi alla BCE, dal momento che, nelle decisioni precedenti
alla proposta di revoca della FMA, divenute definitive alla data della decisione impugnata, le autorità
competenti hanno ritenuto la AAB Bank responsabile di dette violazioni. Inoltre, alla luce dell’obiettivo di
garantire la salvaguardia del mercato bancario europeo, non si può contestare alla BCE di aver considerato
che violazioni sistematiche, gravi e continuate della normativa nazionale sulla lotta al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo dovessero essere qualificate come gravi violazioni giustificanti una revoca
dell’autorizzazione.
Dall’altro lato, il Tribunale conferma la posizione della BCE secondo cui la AAB Bank non si è dotata dei
dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di
recepimento della direttiva 2013/36 5. In tale contesto, esso respinge gli argomenti della AAB Bank
secondo cui, alla data della decisione impugnata, essa non commetteva violazioni della normativa sui
dispositivi di governance. Esso rileva che l’interpretazione secondo cui violazioni passate o che si sono
attenuate non potrebbero giustificare una revoca dell’autorizzazione non risulta né dalla direttiva 2013/36
né dal diritto nazionale pertinente.
Il Tribunale conclude poi che, rifiutando di sospendere l’applicazione della decisione impugnata, la BCE non
ha commesso alcun errore. Esso osserva, in particolare, che il rifiuto di quest’ultima di sospendere
l’applicazione immediata di tale decisione non ha impedito alla AAB Bank di proporre un ricorso di
annullamento e una domanda di provvedimenti provvisori. Inoltre, il presidente del Tribunale ha ordinato la
sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sei giorni dopo la sua adozione, il tempo necessario
per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. Pertanto, non poteva essere constatata alcuna
violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Il Tribunale dichiara poi che la decisione impugnata è stata adottata garantendo il rispetto dei diritti della
difesa della AAB Bank. In tale contesto, esso precisa che la AAB Bank è stata regolarmente ascoltata al
momento dell’adozione della decisione impugnata. Infatti, quest’ultima è stata messa in condizione di
presentare le sue osservazioni sul progetto di tale decisione. Per contro, la BCE non era tenuta a
comunicare alla AAB Bank il progetto di decisione della FMA e quindi a consentire alla AAB Bank di reagire
allo stesso.
Inoltre, il Tribunale constata che, nel caso di specie, la BCE non ha omesso di determinare, di esaminare e
di valutare con cura e imparzialità tutti gli elementi materiali pertinenti per la revoca dell’autorizzazione. In
concreto, la BCE ha validamente dichiarato, a seguito della propria valutazione, di essere d’accordo con le
Criterio che conduce alla revoca dell’autorizzazione, di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36.
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constatazioni della FMA sulla commissione di violazioni da parte della AAB Bank, confermata sia dalle
decisioni amministrative della FMA sia dalle decisioni dei giudici nazionali. Al termine della propria
valutazione, la BCE ha qualificato i fatti di cui trattasi come comprovanti che la AAB Bank era stata
dichiarata responsabile di una grave violazione della normativa nazionale sulla lotta al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo. Del pari, essa non si è limitata a riprodurre le constatazioni effettuate dalla
FMA riguardo alla mancata dotazione, da parte della AAB Bank, dei necessari dispositivi di governance. Al
contrario, la BCE si è fondata sulla propria valutazione del rispetto delle disposizioni nazionali pertinenti al
riguardo.
Infine, il Tribunale respinge il motivo della AAB Bank secondo cui la decisione impugnata avrebbe distrutto
il valore economico delle azioni che il suo azionista deteneva nel suo capitale e avrebbe leso la sostanza
del diritto di proprietà di tale azionista. Infatti, la AAB Bank non è titolare di tale diritto di proprietà, non
può quindi invocarlo a sostegno del suo ricorso di annullamento.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al
diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento
dell’atto.
IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della
sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Restate connessi!
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