(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2022 - (AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Lussemburgo, 5 maggio 2022
Sentenza nella causa C-179/21
Victorinox
Un commerciante che propone, su siti come Amazon, un bene che non è da lui
stesso prodotto deve informare il consumatore della garanzia del produttore se ne
fa un elemento centrale o determinante della sua offerta
La società absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «absoluts») poneva in
vendita, sulla piattaforma di commercio online Amazon, il prodotto di un fabbricante svizzero. La
pagina del sito Amazon che presentava tale offerta non conteneva informazioni su una qualsivoglia
garanzia offerta dalla absoluts o da un terzo, ma conteneva, in una rubrica intitolata «Altre
informazioni tecniche», un collegamento mediante il quale l’utente poteva accedere a una scheda
informativa redatta dal produttore.
Ritenendo che la absoluts non fornisse informazioni sufficienti sulla garanzia offerta dal produttore,
una società concorrente ha proposto, sulla base della normativa tedesca in materia di concorrenza
sleale, un’azione diretta a far cessare la proposta di tali offerte da parte della absoluts. La causa è
giunta dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania); quest’ultimo ha nutrito
dubbi sulla questione se, ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori 1, un professionista che si
trovi nella situazione della absoluts sia tenuto ad informare il consumatore dell’esistenza della
garanzia commerciale offerta dal produttore. Tale giudice s’interroga anche sulla portata di un tale
obbligo e sulle condizioni che lo fanno sorgere.
Con la sua sentenza, la Corte dichiara che, ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori, un
professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia
commerciale del produttore qualora il consumatore abbia un interesse legittimo a ottenere
tali informazioni al fine di prendere la decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista.
La Corte dichiara altresì che tali informazioni devono contenere qualsiasi elemento informativo
relativo alle condizioni di applicazione e di esecuzione della garanzia, che consenta al
consumatore di adottare una tale decisione.
Giudizio della Corte
In primo luogo, per quanto riguarda la questione se il professionista sia tenuto a informare il
consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore 2, la Corte precisa che,
qualora l’oggetto del contratto sia un bene prodotto da una persona distinta dal professionista, tale
obbligo deve coprire qualsiasi informazione essenziale relativa a tale bene, affinché il consumatore
possa decidere se desidera vincolarsi contrattualmente a tale professionista. Secondo la Corte tali
informazioni comprendono le caratteristiche principali del bene 3 nonché, in linea di principio, tutte
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva n. 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
2011, L 304, pag. 64; in prosieguo: la «direttiva sui diritti dei consumatori»).
Articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva sui diritti dei consumatori. Ai sensi di tale disposizione, prima che il
consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente
offerta, il professionista deve fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, le informazioni relative
all’esistenza e alle condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie
commerciali.
Tale obbligo è previsto all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori.
www.curia.europa.eu
le garanzie intrinsecamente connesse al bene, compresa la garanzia commerciale proposta dal
produttore. Tuttavia, la Corte rileva che, sebbene la comunicazione di informazioni sulla garanzia
commerciale del produttore garantisca al consumatore un elevato livello di tutela, un obbligo
incondizionato di fornire siffatte informazioni, in ogni circostanza, sembra sproporzionato.
Infatti, un siffatto obbligo incondizionato costringerebbe i professionisti ad effettuare un
considerevole lavoro di raccolta e aggiornamento delle informazioni relative a una tale garanzia,
mentre questi ultimi non hanno necessariamente un rapporto contrattuale diretto con i produttori e
la questione della garanzia commerciale dei produttori non rientra, in linea di principio, nel
contratto che essi intendono concludere con il consumatore.
Pertanto, nell’ambito della ponderazione tra un livello elevato di tutela dei consumatori e la
competitività delle imprese, la Corte giudica che il professionista è tenuto a fornire informazioni
precontrattuali al consumatore sulla garanzia commerciale del produttore solo quando il
consumatore abbia un interesse legittimo a ottenere tali informazioni al fine di prendere la
sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Tale obbligo del professionista sorge
non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma in ragione della presenza di tale
interesse legittimo del consumatore. A tale proposito la Corte precisa che un tale interesse
legittimo è dimostrato quando il professionista fa della garanzia commerciale del produttore
un elemento centrale o determinante della sua offerta, in particolare quando ne fa un
argomento di vendita in modo da migliorare la competitività e l’attrattività della sua offerta rispetto
alle offerte dei suoi concorrenti.
La Corte aggiunge che, al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore
costituisca un elemento centrale o determinante dell’offerta del professionista, occorre tener conto
del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione,
dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione
della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta,
del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del
consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di
garanzie che egli può esercitare, della presenza o meno, nell’offerta, di spiegazioni relative alle
altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a stabilire una necessità
oggettiva di tutela del consumatore.
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di quali informazioni debbano essere fornite al
consumatore relativamente alle «condizioni (…) relative» alla garanzia commerciale del
produttore 4, la Corte dichiara che il professionista è tenuto a fornire al consumatore, al fine di
rispondere all’interesse legittimo di quest’ultimo di ottenere informazioni in merito alla garanzia
commerciale del produttore per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al
professionista, qualsiasi elemento informativo relativo alle condizioni di applicazione ed
esecuzione della garanzia commerciale di cui trattasi. Oltre alla durata e alla portata territoriale
della garanzia, citate espressamente all’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva su
taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo 5, tali elementi possono includere
non soltanto il luogo per le riparazioni in caso di danno o le eventuali restrizioni della garanzia ma
anche, in funzione delle circostanze, il nome e l’indirizzo del garante.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Tale nozione figura all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m) della direttiva sui diritti dei consumatori.
Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12).
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