(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025 - (AGENPARL) – Fri 01 August 2025 MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE N. 6101 DEL 01/08/2025
Oggetto: ORDINANZA DI SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA
MONTEBELLO E VIA GOITO PER REALIZZAZIONE INTERSEZIONE RIALZATA.
IL RESPONSABILE
Vista l’istanza presentata in data 30/7/2025 dall’U. Infrastrutture per il Traffico e la
Mobilità – Segnaletica, relativa alla necessità di disciplinare la viabilità in via Montebello ed in via
Goito al fine di consentire l’esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di intersezione rialzata;
considerato che attualmente sono in corso i lavori riguardanti la realizzazione di
interventi per l’impianto di illuminazione pubblica che comportano la regolamentazione dei flussi
veicolari in senso unico alternato in via Montebello, come disposto dall’Ordinanza n. 5695 del
18/7/2025;
ritenuto necessario interrompere l’esecuzione degli interventi di cui al paragrafo
precedente al fine di non creare situazioni di disagio e/o pericolo per la circolazione veicolare in via
Montebello;
acquisita la valutazione di Autolinee Toscane Spa;
vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/1/2025 con la quale è stato
approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e attestato il rispetto
delle misure di prevenzione previste per lo specifico processo di cui all’allegato 1.1 Sottosezione 2.3
“Rischi corruttivi e trasparenza”;
vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 452 del 17/6/2025 avente per oggetto
“Riorganizzazione dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura e macrofunzioni dirigenziali”;
vista l’Ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/6/2025 con oggetto “Riorganizzazione
dell’Ente di cui alla nuova Macrostruttura ex Deliberazione G.C. n. 452 del 17/6/2025 – Conferimento
incarichi dirigenziali e sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari”;
vista la Determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 1/7/2025 con oggetto
“Riorganizzazione dell’Ente di cui alla Deliberazione G.C. 452 del 17/6/2025 – Adeguamento del
Funzionigramma;
vista la Determinazione del Dirigente Settore Mobilità Sostenibile ed Infrastrutture n. 595
del 29/1/2025, relativa al conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione (ex Area delle Posizioni
Organizzative), tra cui l’incarico relativo all’U. Mobilità Urbana Sostenibile;
considerato che con Determinazione n. 1923 del 13/3/2025 il Dirigente Settore Mobilità
Sostenibile e Infrastrutture ha delegato il titolare dell’incarico di Elevata Qualificazione “Mobilità
Urbana Sostenibile” per l’esercizio di alcune funzioni gestionali tra cui la firma di ordinanze
temporanee di disciplina della sosta e della circolazione di non particolare complessità o durata;
dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni
di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
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visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) recante disposizioni sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modifiche, con particolare riferimento all’art. 7
(Attribuzioni di competenza per i Comuni in merito alla regolamentazione della circolazione nei
centri abitati);
visto il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche, con particolare riferimento all’art. 30
(Segnalamento temporaneo);
visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto come previsto dall’art. 147
bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
ORDINA
Con efficacia dal 4 all’8 agosto 2025, limitatamente all’orario di attività del cantiere stradale:
1) l’abrogazione dell’Ordinanza n. 5695 del 18/7/2025 relativamente al provvedimento di senso
unico alternato;
2) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Montebello nel
tratto compreso tra via Calatafimi e via Costanzo Ebat;
3) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Goito nel tratto
compreso tra il civico 7 e via Montebello;
4) l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico (o mediante impiego di movieri
a seconda della densità dei flussi di traffico) in via Montebello nel tratto compreso tra via
Calatafimi e via Costanzo Ebat;
5) l’istituzione del senso unico alternato con movieri in via Goito nel tratto compreso tra il civico
7 e via Montebello. Tale senso unico alternato deve essere attuato in sincronia con il senso
unico alternato di cui al punto 4);
6) l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in via Montebello e in via Goito nei
tratti di cui ai paragrafi 2) e 3);
7) l’istituzione del divieto di transito pedonale in entrambi i marciapiedi di via Montebello e di
via Goito, nei tratti sopraindicati, in fasi non contemporanee.
Con efficacia dal 4 all’8 agosto 2025, senza limitazioni orarie:
8) l’abrogazione della fermata per le linee di Trasporto Pubblico Locale situata in via Montebello
fronte civico 49.
DISPONE
a) ML Masi Srl di Lamporecchio (PT) quale soggetto esecutore dei lavori dovrà assolvere gli obblighi
inerenti la collocazione della prescritta segnaletica, conformemente a quanto disposto dal DPR 16
dicembre 1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e dal Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”e più
specificatamente:
1) installare in prossimità delle testate del cantiere stradale il segnale “Lavori” di cui all’art. 31,
c. 2, (fig. II. 383), del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
2) apporre e mantenere nelle ore diurne e notturne in perfetta efficienza la segnaletica stradale,
oltre a rendere visibile il personale addetto ai lavori ed esposto al traffico dei veicoli, ai sensi
dell’art. 21, cc. 2 e del Codice della Strada e dell’art. 37 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada;
3) apporre e mantenere funzionanti le lanterne semaforiche al fine di disciplinare il senso unico
alternato di cui sopra secondo quanto previsto dall’art. 42, c. 3, lettera c, del Regolamento di
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Esecuzione del Codice della Strada;
4) apporre almeno 48 ore prima rispetto al termine iniziale di efficacia del presente Atto la
segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera f), e
dell’art. 7, c. 1, lettera a), del Codice della Strada. L’avvenuta apposizione dovrà essere
comunicata tempestivamente al Comando della Polizia Municipale per le verifiche di
competenza;
5) disciplinare la sosta e la circolazione veicolare mediante gli opportuni cartelli di prescrizione;
6) conservare il presente provvedimento, da esibire su richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di
polizia stradale;
7) ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale permanente eventualmente oscurata,
cancellata, danneggiata o rimossa, ai sensi dell’art. 30, c. 5, del Regolamento di Esecuzione
del Codice della Strada.
b) L’impresa esecutrice dei lavori dovrà inoltre ottemperare alle seguenti prescrizioni al fine
di salvaguardare la circolazione veicolare e pedonale:
8) collocare il cantiere stradale (compresi i mezzi operativi) in modo da destinare una sezione
residuale di carreggiata tale da garantire in condizioni di sicurezza il transito veicolare con
particolare riferimento all’eventuale passaggio dei mezzi in servizio di soccorso e/o
emergenza, e comunque non inferiore in larghezza a metri 3.50 (tre e cinquanta);
Nell’orario di inattività lavorativa il cantiere stradale dovrà essere rimosso o quantomeno
ridotto in modo da destinare una sezione residuale in larghezza per il flusso veicolare non
inferiore a metri 3.50 per ogni senso di marcia;
9) adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione veicolare, con
particolare riferimento ai tratti interessati da passi carrabili, anche mediante l’ausilio di idoneo
personale dell’impresa;
10) adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione pedonale con
riferimento ad attraversamenti pedonali, accessi ad abitazioni, uscite di sicurezza e ad attività
di varia tipologia.;
11) apporre idonei cartelli di preavviso e di informazione relative alle interruzioni pedonali di cui
al paragrafo 5) del presente dispositivo, con indicazione dei percorsi alternativi;
12) adottare le partiture distanziometriche e i relativi schemi di segnaletica di cui alle Tabelle del
Disciplinare Tecnico introdotto con Decreto 10/7/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
c) Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia stradale sono incaricati del controllo sul rispetto del presente
provvedimento.
d) Ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare sulla pubblicazione degli atti nell’Albo on-line, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012, il presente provvedimento viene pubblicato
nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Livorno.
e) Il presente Atto è trasmesso agli organi di polizia stradale, agli organi operanti nel settore soccorso
e/o emergenza e ai soggetti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di
competenza.
AVVISA
che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della
pubblicazione.
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IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
FRANCESCO REPETTI / ArubaPEC
S.p.A.
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Contrassegno Elettronico
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Firme digitali presenti nel documento originale
FRANCESCO REPETTI
Dati contenuti all’interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.6101/2025
Data: 01/08/2025
Oggetto: ORDINANZA DI SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTEBELLO E VIA
GOITO PER REALIZZAZIONE INTERSEZIONE RIALZATA.
Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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ID: b2a9265d63ad418e
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