(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025 - (AGENPARL) – Tue 01 July 2025 (ACON) Trieste, 1 lug – Approvati i primi tre articoli del ddl
54 Nuovo codice dell’edilizia attraverso i quali viene modificato
il riferimento alle superfici escluse dalla nozione di superficie
coperta, comprendendo oltre alle tettoie per parcheggio anche le
opere di protezione dal sole.
Vengono accolti gli emendamenti all’articolo 1 di modifica della
disciplina generale del codice dell’edilizia per intercapedini e
volumi di pertinenza, per agevolare la costruzione di piccole
pertinenze come capanni per gli attrezzi nei giardini, da parte
del capogruppo di Fedriga presidente, Mauro Di Bert, assieme alla
proposta di Igor Treleani (FdI) sulla durata delle richieste di
insediamento delle attivit? di servizio che viene aumentata da 5
a 6 anni. Approvata la parte dell’emendamento presentato da
Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) per la
pubblicazione sul sito della Regione degli esiti conclusivi dei
procedimenti riguardanti gli abusi accertati a partire da
settembre 2025. Respinto invece quello sui box e le rimesse di
pertinenza proposto in primis da Massimo Mentil (Pd).
Durante la fase di discussione, l’esponente dei civici Marco
Putto ha chiesto delucidazioni all’assessore regionale alle
Infrastrutture, Cristina Amirante, in merito alla definizione di
intercapedine, del concetto di superficie coperta rispetto al
fabbricato principale e su quanto la norma regionale in via di
approvazione abbia effettivamente tratto dal decreto nazionale
Salva Casa.
Via libera dell’Aula anche all’articolo 2 di modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 19/2009, secondo il quale
aumenta il numero delle opere realizzabili senza una previa
comunicazione asseverata, nella fattispecie vetrate panoramiche,
protezioni dal sole e tende a pergola addossate agli immobili
fino ai 40 metri quadrati. Viene approvato l’emendamento della
Giunta riguardante l’inserimento nelle opere senza comunicazione
asseverata di impianti solari, termici o fotovoltaici su
coperture gi? esistenti che non modifichino la sagoma degli
edifici stessi e la superficie dell’impianto non sia superiore a
quello della copertura stessa.
Approvato, infine, l’articolo 3 sull’attivit? in edilizia libera
asseverata, secondo il quale, nel caso di modifiche anche interne
rientranti nella manutenzione ordinaria, si rende necessaria la
presentazione del cosiddetto as built allegato alla comunicazione
di fine lavori, senza ulteriore pratica edilizia.
5- segue
ACON/MV-fc
011719 LUG 25
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