(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025 - (AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 https://www.aduc.it/articolo/separazioni+coppie+accordi+ex+conviventi+hanno_38706.php
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Separazioni di coppie. Gli accordi tra ex conviventi hanno efficacia?
Con l’ordinanza 1324/2025 del 20 Gennaio 2025 (1) la Corte di Cassazione ha equiparato nuovamente le coppie di conviventi alle coppie sposate.
La particolare importanza di questa ordinanza è che le coppie conviventi sono quelle che non hanno sottoscritto un contratto di convivenza ovvero si parla di convivenza di fatto.
La Corte ha statuito che gli accordi raggiunti, al momento della crisi familiare, dagli ex conviventi, hanno lo stesso valore degli accordi delle coppie sposate nel corso dei procedimenti di separazione e/o divorzio.
Pertanto potrà essere eccepita risoluzione e/o inadempimento al pari degli accordi raggiunti in sede di separazione o divorzio.
Il caso
Due conviventi, che non avevano stipulato nessun contratto di convivenza, alla fine del loro rapporto sottoscrivevano una scrittura privata al fine di disciplinare la gestione del figlio e gli accordi patrimoniali. Un convivente si era impegnato a versare all’altro la somma di € 380.000,00, ma successivamente aveva ritrattato e si rifiutava di pagare.
Il convivente creditore ha quindi agito nei confronti dell’altro con un decreto ingiuntivo che veniva opposto motivando che le prestazioni patrimoniali non potevano, stante la mancanza del contratto, essere regolate su base contrattuale.
Dopo un lunghissimo iter processuale, che aveva visto alternarsi la vittoria tra i due ex conviventi, il caso è giunto al vaglio della Corte di Cassazione.
La Corte ha ribadito e chiarito che l’accordo transattivo raggiunto tra i coniugi in un procedimento di separazione o divorzio, ha natura negoziale e produce effetti, anche se non omologato dal Giudice, ed ha equiparato questo accordo a quello raggiunto tra ex conviventi, anche nel caso di convivenze di fatto, al momento della cessazione della convivenza. Entrambi gli accordi, infatti, sono valide espressioni dell’autonomia privata e sono pienamente lecito.
Né consegue che anche la scrittura privata con cui si era assunto l’obbligo di provvedere al pagamento della consistente somma di € 380.000 può essere risolta o comunque può essere contestato l’inadempimento.
Sara Astorino, legal, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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