(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025 - (AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 https://www.aduc.it/articolo/portugal+telecom+punto+difesa+dei+diritti_38680.php
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Portugal Telecom. Il punto per la difesa dei diritti degli obbligazionisti
La vicenda Portugal Telecom è stata una delle più impegnative degli ultimi anni, per molti risparmiatori. Verificatasi peraltro nel segmento delle obbligazioni. Tradizionalmente ritenuto sicuro da molti investitori Italiani.
Motivo per cui non sono pochi coloro che ancora oggi non hanno preso una decisione su come comportarsi o si sono affidati all’inesperienza di chi, specialmente sui media ha occupato con offerte allettanti il mercato dell’assistenza “professionale” millantando la possibilità di recuperare il maltolto. Usando frequentemente il gergo dei pubblicitari e non quello della scienza del diritto.
Un punto fermo: NON é scontato ottenere il risarcimento. Occorre diffidare di chi propone soluzioni semplicistiche a costo zero e magari con clausole molto problematiche nel contratto di assistenza che garantiscono solo i guadagni di chi poi sfrutta le incertezze dei risparmiatori per il proprio tornaconto.
Aduc é stata tra le prime associazioni ad aver ottenuto risultati pieni e soddisfacenti in special modo nel periodo in cui quasi nessuno sapeva che strada era meglio intraprendere.
Purtroppo la ormai “storica” vicenda delle obbligazioni Portugal Telecom, essendo garantite da OI Brasil risultava condizionata dalla situazione economico-finanziaria di quest’ultima e drammaticamente, quale immediata conseguenza, da un un contesto in cui l’economia brasiliana era caratterizzata da una recessione tutt’altro che inattesa o imprevedibile. Motivo per cui OI Brasil non riuscì a rispettare i propri impegni finanziari.
Malgrado le principali agenzie internazionali resero note le difficoltà e i warning sulla solvibilità della società anche pubblicando i rating di OI Brasil mancò una chiara indicazione dei rischi di cui sarebbero stati gravati gli obbligazionisti.
Seguì quindi una procedura “simile” ad una insinuazione fallimentare a termine che si può utilizzare quasi in modo metaforico al solo scopo esplicativo e rappresentativo, tesa dapprima a identificare il portatore delle Obbligazioni e successivamente a identificarlo affinché potesse beneficiare del piano di ristrutturazione.
Su quest’ultimo ci furono molte riserve da subito. Ma in particolar modo accadde che tanti risparmiatori non vennero informati della necessità di registrarsi e quindi di “rendersi noti”, con una procedura che si svolgeva all’estero e non in lingua Italiana, al fine di ottenere quantomeno questa ulteriore tutela.
Il che provocò una prima importante differenza: coloro che si avvalsero di servizi e assistenza idonea ad effettuare la registrazione temporeggiarono sul fronte delle azioni legali in quanto si videro poi destinatari di un piano di ristrutturazione c.d. lacrime e sangue che, tuttavia, pur sempre aveva un significato. Per quanto insoddisfacente.
Mentre gli altri non ebbero alternativa che procedere per vie legali. E in questo caso, anzitutto, per via stragiudiziale. Giacché come ormai noto il primo passo da compiere per ottenere il risarcimento era quello di rivolgersi al proprio Intermediario, prima con il reclamo e successivamente con il ricorso all’ACF, cioè all’Arbitro per le Controverse Finanziarie.
Ad oggi si può affermare che un numero rilevante di ricorsi non é stato accolto perché purtroppo redatto in maniera non soddisfacente o addirittura errata. Come Aduc abbiamo piu’ volte pubblicato le decisioni “pro e contro” unitamente a dei commenti e a delle analisi tese a mettere in evidenza le ragioni del perché alcuni ricorsi non andavano a buon fine.
Naturalmente c’erano anche i casi in cui il diritto stesso non consentiva l’accoglimento della domanda perché il risparmiatore era esso stesso in difetto e quindi il risultato era conseguenza di una mancanza prima di ogni altra cosa del diritto vero e proprio.
Nel contempo le tempistiche dell’Arbitro si allungarono complice la mole di lavoro di cui erano destinatari. Pertanto le decisioni sulle obbligazioni Portugal Telecom arrivavano quindi spalmate su di un lungo lasso temporale, ancora oggi in essere,
Tutto ciò ha provocato un primo effetto distorsivo nelle difese di chi, a caccia di mandati, prometteva soluzioni senza avere nessuna vera competenza o nella migliore delle ipotesi dovendo poi esternalizzare verso Professionisti più meritevoli della maiuscola. Un vero e proprio procacciamento di affari. Dove si promuoveva l’irrituale idea che ci fosse una “formuletta” alchemica, tale per cui chiunque giocando a fare l’avvocato, avrebbe potuto confezionare un ricorso e se avesse fatto certune precisazioni (che nella impreparata mente di coloro che di mestiere fanno i venditori erano un mix di articoli di normativa e regolamenti Italiani ed europei assemblati alla meglio) la vittoria era assicurata. Quindi sarebbe bastato l’atto “prototipo” e poi la serializzazione, cioè la sua riproduzione “taglio e incolla” a tutti i casi. Con buona pace delle persone.
Questo agire, alla luce del sole, è stato un atto di violenza verso il diritto. E verso il significato stesso della procedura stragiudiziale. Che non è quello di insinuare con furbizia e mestizia le ragioni di taluno, ma difenderle con onorevolezza e preparazione.
Ad oggi la situazione non é veramente migliorata.
Però il contesto dell’assistenza professionale nel tutelare i diritti degli obbligazionisti, dal 2024, ha subito un ulteriore evoluzione di cui é rilevante tenere conto per le strategie difensive.
Nel 2024 infatti il nuovo piano di ristrutturazione giudiziale é risultato essere peggiorativo di una situazione che era di per sé difficilmente sostenibile forse fin dalla sua formulazione originaria.
Alcuni l’hanno definito una riorganizzazione ma di fatto è un concordato coi creditori che segue di cinque anni la conclusione del precedente.
Tutte le informazioni disponibili, comprese le FAQ sono rintracciabili a questo link: https://www.recjud.com.br/
Tutto ciò posto, brevemente, a seguito dell’approvazione di questo piano di ristrutturazione che possiamo denominare 2024, dal 31 maggio di questo anno, i creditori avevano un periodo di 30 giorni di calendario per scegliere un’opzione di pagamento relativa al 2do Judicial Recovery di OI.
Scadenza quindi al 1 luglio 2024.
Questa opzione riguardava unicamente i detentori di obbligazioni che fecero quella opzione o scelta di pagamento di anni 12 già nel 2018 e che hanno consegnato le obbligazioni a OI.
A questo punto, chiunque detenga più di 20.000 USD ha due opzioni cui ne segue una terza. Queste opzioni che in realtà sembrano dei piani organizzati, vengono definite di ristrutturazione del debito ma più per questioni di traduzione che di diritto. Perché a ben guardareassomigliano a delle forme di rifinanziamento.
Ha una discreta importanza: non é equivalente nella difesa dei diritti in Italia sostenere che un obbligazionista non abbia partecipato a una forma di rifinanziamento rispetto ad una ristrutturazione.
Vediamo quindi per sommi capi quali erano queste tre opzioni:
1) Prima opzione: riassumibile a sua volta in tre step:
Gli ex obbligazionisti devono impegnarsi a contrarre un nuovo prestito. Questo nuovo prestito vale un totale di 505 milioni di dollari da erogare a luglio 2024, e 500 milioni sono già stati sottoscritti da grandi creditori americani, il che significa che l’importo che ci si aspetta venga pagato da ciascun ex obbligazionista sarà ridotto. Più creditori si uniscono, minore sarà l’importo da sottoscrivere. Questo nuovo prestito scade il 30 giugno 2027 e ha un interesse in dollari dal 10% al 13,5%, a seconda che l’interesse sia capitalizzato o meno.
Si stima che l’importo massimo che ciascun creditore potrà prestare sia compreso tra il 10% e il 20% del valore del tuo credito.
L’importo rimanente per completare il credito viene convertito in azioni OI, quotate alla Borsa di San Paolo, o ADS (American Depositary Shares), alla Borsa di New York. La conversione viene effettuata rispettando la proporzione in relazione al valore totale dei crediti. Il valore del prezzo delle azioni è stabilito dal Consiglio di amministrazione di OI, con gli attuali azionisti che hanno diritti di prelazione, se esercitati, il rispettivo valore torna ai creditori. Questi diritti di sottoscrizione delle azioni OI possono essere negoziati. Il capitale sociale di OI può essere aumentato a questo scopo fino all’80%. roll-up.
2) Seconda opzione: suddivisibile in due parti
8% del credito – Debito A&E ripristinato – Pagabile l’ultimo giorno lavorativo di dicembre 2044;
92% del credito – Debito partecipativo – Pagato l’ultimo giorno lavorativo di dicembre 2050. Tuttavia può essere pagato in anticipo, con il 50% degli utili di OI, purché tutti gli altri debiti siano stati pagati. Fermo restando che OI può, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento, pagando il 10% del credito, saldare questi crediti.
nessun interesse viene pagato sui crediti in dollari.
3) Opzione dell’inattività, cioè chi non sceglie nulla
periodo di grazia di 24 anni, fino all’ultimo giorno lavorativo del 2048;
pagamento in 5 rate annuali uguali e successive, cioè fino al 2052;
senza interessi
tuttavia OI può, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento, pagando il 15% del credito, saldare questi crediti.
Tutto ciò posto, l’attenzione é stata quasi completamente monopolizzata da offerte di assistenza legale basate su pubblicità che si potrebbero definire ingannevoli anche perché nulla precisano, se non pochissimi spunti, sulle procedure in essere di cui sopra si é accennato.
La situazione Italiana sembra quindi essersi cristallizzata in un reboot indirizzato ad accalappiare quei risparmiatori ancora vaganti che non si erano ancora accasati nella speranza di trasformarli, oggi come ieri, in Clienti.
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