
(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 COMUNICATO N. 88/DIV – 17 DICEMBRE 2024
88/296
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 13, 14, 15 e 16 DICEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 13, 14, 15 e 16 Dicembre 2024
19^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ATALANTA U23
FERALPISALO’
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
NOVARA
PRO PATRIA
RENATE
GIRONE B
VIRTUS VERONA
LECCO
ARZIGNANO V.
ALCIONE MILANO
TRENTO
TRIESTINA
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
AREZZO
CAMPOBASSO
GUBBIO
LEGNAGO SALUS
PINETO
PONTEDERA
SESTRI LEVANTE
TERNANA
TORRES
VIS PESARO
PIANESE
PESCARA
ASCOLI
RIMINI
PERUGIA
CARPI
VIRTUS ENTELLA
LUCCHESE
MILAN FUTURO
GIRONE C
BENEVENTO
CASERTANA
CATANIA
FOGGIA
JUVENTUS NEXT GEN
LATINA
MONOPOLI
SORRENTO
TEAM ALTAMURA
TURRIS
GIUGLIANO
TRAPANI
POTENZA
AZ PICERNO
ACR MESSINA
AUDACE CERIGNOLA
TARANTO
CAVESE
AVELLINO
CROTONE
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 Dicembre 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 13, 14, 15 e 16 DICEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della diciannovesima giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO,
CATANIA, LECCO, L.R. VICENZA, PESCARA, PIANESE, SPAL, TEAM ALTAMURA,
TERNANA, TORRES e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui
agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore,
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti
da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori
nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
Il Giudice Sportivo,
rilevato che il rapporto del Commissario di Campo- Delegato di Lega con la relativa
documentazione fotografica era stato trasmesso a questo Giudice e che per un
malfunzionamento informatico i file non erano stati scaricati;
– preso atto che nella documentazione tramessa sono emersi profili di rilevanza
disciplinare a carico della Società Team Altamura;
Tutto ciò premesso, il G.S. delibera di adottare il seguente provvedimento
AMMENDA € 200,00
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato i battitacchi in
alluminio posti nel Settore Ospiti loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,
13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato
che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.200,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
88/297
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva
Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. prima dell’inizio della gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, un fumogeno
sul terreno di gioco, tre petardi sul terreno di gioco e un petardo nel recinto
di gioco, così provocando sei buche con relative bruciature di cui due dentro
il terreno di gioco e quattro nel recinto di gioco, nonché tre bruciature al telo
copri LED sito nel recinto di gioco;
2. al 13° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e
dei copri LED, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento
danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
SESTRI LEVANTE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 40° minuto del primo
tempo, del liquido (birra) in direzione dell’Assistente Arbitrale n. 2 colpendolo
sulla schiena.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma
3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, al 1°, all’8°,
al 18° e al 37° minuto del primo tempo e al 5° e all’11° minuto del secondo
tempo, sette petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive
dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Tribuna Scoperta Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un petardo di
elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma
3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate
conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
88/298
AMMENDA € 200,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna
Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver
lanciato, al 25° minuto del secondo tempo in occasione della segnatura di
una rete da parte della società avversaria, un bicchiere semipieno di liquido
nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3,
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
LECCO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel
Settore Tribuna Ospiti, intonato, al 41° minuto del secondo tempo, un coro
oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per sette volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c.).
PERGOLETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi
igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6,
13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato
che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 150,00
ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Distinti,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 46°
minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica vuota e un rotolo di
carta nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3,
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
STELLONE ROBERTO
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
88/299
BUSCE’ ANTONIO
(RIMINI)
AMMONIZIONE (I INFR)
ABATE IGNAZIO
(TERNANA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA
GAROFALO LUIGI
(GIUGLIANO)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2,
e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta
(panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BENASSAI FRANCESCO
(CAMPOBASSO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente
antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e
con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva in scivolata all’altezza del polpaccio,
senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da
una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e,
dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il
pallone (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
GEMELLO LUCA
(PERUGIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti
di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano lo colpiva volontariamente al
petto con una spallata facendolo cadere a terra e procurandogli dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da un’azione di gioco) e
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e,
dall’altra, le modalità della condotta tenuta (r. Assistente Arbitrale n. 1).
EMMANUELLO SIMONE
(PRO VERCELLI)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti
di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo spingeva con violenza con
l’avambraccio dietro la nuca alle spalle, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate la
modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto posto in essere e
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, e,
dall’altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della stessa a gioco fermo
(r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).
88/300
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
LORENZINI FILIPPO
(NOVARA)
per avere, al 11°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente
antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione
da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VERGANI EDOARDO
(PESCARA)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei
confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando frasi
irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma
2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta
(calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).
BELLODI GABRIELE
(RIMINI)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente
antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione
da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
VANNUCCHI GIANMARCO
(TERNANA)
per avere, al 23° minuto del tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
KONTEK IVAN
REMY MELVYN JACQUES
(CASERTANA)
(PIANESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
GUCCIONE FILIPPO
BOSISIO MARCO
CORSINELLI FRANCESCO
ZALLU FRANCESCO
NDOJ EMANUELE
SANDRI MATTIA
JAOUHARI ZAID
STANTE FRANCESCO
BARTOLOMEI PAOLO
SHIBA CRISTIAN
(AREZZO)
(CAMPOBASSO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LATINA)
(MILAN FUTURO)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(TARANTO)
88/301
TIRITIELLO ANDREA
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
VASSALLO FRANCESCO
(RENATE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PATTARELLO EMILIANO
VARONE IVAN
DE CRISTOFARO ANTONIO
FRANCO DOMENICO
PAGLIAI GABRIELE
GERBI ERIK
IERARDI MARIO
BALLABIO MARCO
MACCA FEDERICO
SILVA SEMEDO LUIS HEMIR
AMPOLLINI FEDERICO
FRANZOLINI ANDREA
PALMISANI LORENZO
ANGILERI ANTONY
VALZANIA LUCA
BAGGI FEDERICO
NOVELLA MATTIA
ROSETTI MANUEL
SILLETTI ENRICO
CASASOLA TIAGO MATIAS
GIORICO DANIELE
SCACCABAROZZI JACOPO
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR
PAGANINI LUCA
(AREZZO)
(ASCOLI)
(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(CARPI)
(CATANIA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(PESCARA)
(PINETO)
(POTENZA)
(SESTRI LEVANTE)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TURRIS)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ALAGNA MANUEL
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM
TASCONE SIMONE
BENEDETTI AMEDEO
CAPPELLETTI DANIEL
(ASCOLI)
(CAVESE)
(FOGGIA)
(TRAPANI)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BAGATTI NICCOLO’
EKLU SHAKA MAWULI
PALMIERO LUCA
ANASTASIO ARMANDO
BALESTRERO DAVIDE
OYEWALE SULAIMAN
FAZZI NICOLO’
MONTEVAGO DANIELE
LADINETTI RICCARDO
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(AVELLINO)
(CATANIA)
(FERALPISALO’)
(GIUGLIANO)
(LUCCHESE)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
88/302
ERRADI BILAL
GUADAGNI GIUSEPPE
MASTROMONACO GIAN LUCA
CIANCI PIETRO
CELIENTO DANIELE
GIANNOTTI PASQUALE
CORBARI ANDREA
DI MARIO STEFANO
(POTENZA)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
STABILE GIACOMO
LUNGHI ALBERTO
FERRARA ANTONIO
FIGOLI MATTEO
MUTEBA VINCENZO VENTUR
FALL MBARICK
MINOTTI GABRIELE
CANNAVARO ADRIAN
PROIETTO FRANCESCO
SALA MATTIA
MALLAMO ANDREA
SCHENETTI ANDREA
COLANGIULI VINCENZO
CALAPAI LUCA
FIORANI MARCO
SPERANZA MATTIA
FRANCO DANIELE
FRANZONI ANDREA
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(LEGNAGO SALUS)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(NOVARA)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
ANGELONI MATTIA
ASTROLOGO ANDREA
COZZOLI FRANCESCO
LIVIERI ALESSANDRO
BERRA FILIPPO
CALANCA ALESSANDRO
BARBA BENEDETTO
SAIO PIETRO
ARMINI NICOLO
BOCI BRAYAN
MAISTRELLO TOMMY
BOCIC MILOS
DORE SALVATORE
STALMACH DARIUSZ PIOTR
BASSO GIANMARCO
PARKER SEAN
SEGHETTI ALESSANDRO
TORRASI EMANUELE
FREY DANIEL NICOLAS
MIGNANI GUGLIELMO
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(FERALPISALO’)
(LATINA)
(LECCO)
(MILAN FUTURO)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PIANESE)
88/303
TANTALOCCHI ELIA
BASHI ERVIN
PELLIZZARI STEFANO
PLESCIA VINCENZO
LEPRI TOMAS
PANE MASSIMILIANO
TODISCO GIANMARCO
RAO EMANUELE
MOLINARO SALVATORE
ROMEO FEDERICO
EL AZRAK MOHAMED RAYAN
STITOU
OLIVIERI MARCO
COCETTA NICCOLO
MARCONI IVAN
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TOSCANO MARCO
DE ROSE FRANCESCO
LA VARDERA SALVATOREDARIO
KRITTA MARWANE
VISCONTI ELIA
BASILI DAMIANO
NOBILE TOMMASO EMMANUE
SCALA SALVATORE PIO
CONTE’ OUMAR
BATTIMELLI GIUSEPPE
CICERELLI EMANUELE PIO
BARISON ALBERTO
VITTURINI DAVIDE
TONETTO MATTIA
DEL FRATE FEDERICO
(AVELLINO)
(CATANIA)
(GIUGLIANO)
(LECCO)
(LUCCHESE)
(PERGOLETTESE)
(RENATE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da
presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti
modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
88/304
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul
conto campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 17 Dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
88/305