
(AGENPARL) – ROMA gio 16 marzo 2023
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tema
20 gennaio 2023
Studi – Affari regionali
Studi – Bilancio
La finanza regionale
Gli interventi legislativi nell’ordinamento finanziario delle regioni e delle province autonome sono stati principalmente indirizzati alla determinazione del concorso degli enti alla finanza pubblica e, negli ultimi due anni, al sostegno della finanza regionale a seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 e, ultimamente, dell’emergenza energetica. Limitati, invece, gli interventi nel versante entrate soprattutto per le regioni a statuto ordinario, per le quali è ancora rinviata l’attuazione del federalismo fiscale. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, sono stati concordati interventi sulle entrate tesi a sanare specifiche criticità, sia attraverso l’attribuzione di contributi che attraverso l’intervento sulle aliquote delle compartecipazioni ai tributi erariali e sui sistemi di calcolo delle stesse.
Rimane infatti invariata la sostanziale differenza tra l’ordinamento finanziario delle regioni a statuto ordinario e quello delle autonomie speciali, quest’ultimo è infatti basato su accordi bilaterali tra lo Stato e ciascuna autonomia, in assenza dei quali non è possibile modificare quanto stabilito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
La finanza regionale è perciò trattata separatamente, per ciascun comparto un paragrafo illustra il sistema delle entrate e un paragrafo dà conto delle misure adottate per il concorso alla finanza pubblica. In riferimento alle autonomie speciali, inoltre, è presente un focus per ciascuna autonomia, dedicato agli accordi bilaterali sottoscritti con lo Stato.Uno specifico paragrafo, infine, riporta l’indicazione delle più recenti relazioni della Corte dei conti sulla finanza regionale e sui rendiconti di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma.
Le misure a sostegno alla finanza regionale adottate per rispondere alla crisi epidemiologica ed energetica, sono illustrati nell’ambito del tema Il sostegno agli enti territoriali in relazione all’emergenza Covid-19 e alla crisi energetica, al paragrafo Il sostegno della finanza regionale. In quell’ambito sono inoltre descritti gli altri interventi sulla finanza e contabilità regionale adottati, anche da ultimo con la legge di bilancio 2023, con lo scopo di semplificare e razionalizzare talune procedure, ampliare la capacità di spesa e favorire gli investimenti.
Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario è quello precedente al decreto legislativo n. 68 del 2011 di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Il nuovo regime delineato per la fiscalità regionale ha avuto seguito solo in parte; la sua attuazione è stata rinviata più volte e da ultimo la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 788) ha fissato la data del 2027, o del 2026, nel caso si dovessero realizzare le condizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011 per l’attuazione appunto del federalismo fiscale.
A decorrere da tale anno le fonti di finanziamento delle regioni per l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie della sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale (per la spesa di parte capitale) dovranno essere costituite da entrate di tipo tributario (opportunamente rimodulate ed eventualmente perequate) ed entrate proprie, vale a dire che dovrebbe essere completamente superato il sistema dei trasferimenti erariali e della perequazione basata sulla spesa storica.
Nello specifico l’articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 elenca le entrate che, a decorrere dal 2027, costituiranno le fonti di finanziamento delle regioni in relazione ai LEP:
- la compartecipazione all’IVA (art. 4) che, a decorrere dal 2027, verrà determinata non più sulla base della spesa storica, ma parametrata al fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni;
- l’addizionale regionale all’IRPEF (art. 2) rimodulata, a decorrere dal 2027, in misura tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall’aliquota di base vigente e ai trasferimenti statali soppressi (con le modalità e nei tempi stabiliti dall’art. 7).
- l’IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- le quote del fondo perequativo (art. 4, comma 5) istituito e alimentato, a decorrere dal 2027, dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese per l’erogazione dei servizi essenziali nelle materie già viste (sanità, assistenza, istruzione, quota capitale del TPL).
La data del 2027 è coerente con quanto previsto nel PNRR che prevede un’unica Milestone-UE per l’attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell’anno 2026 (M1C1-119, nell’ambito della Riforma 1.14, Riforma del quadro fiscale subnazionale). Entro aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria sia quella secondaria. Gli obiettivi specifici (Milestones-ITA) individuati dal Governo italiano al fine di rispettare tale scadenza, stabiliscono che entro dicembre 2023 venga aggiornata la normativa vigente (conseguente alla risoluzione dei problematiche tecnico giuridiche) e individuati i trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati ed entro dicembre 2025 siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard.
Nell’attuale regime le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario sono costituite dai tributi propri, dalla compartecipazione al gettito dell’IVA, dalle entrate proprie (quelle derivanti da beni, attività economiche della regione e rendite patrimoniali), dai trasferimenti perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante e, infine, dalle entrate da indebitamento, che sono però riservate a spese di investimento (art. 119, Cost.).
Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di IRAP, dall’addizionale IRPEF, dalla cosiddetta tassa automobilistica. Gli altri tributi minori, compresa l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale (ARISGAM) e il tributo speciale il deposito in discarica dei rifiuti costituiscono una piccola parte dell’intero gettito tributario. Le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate. Ciascuna regione può determinare l’aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito per l’addizionale IRPEF, per categorie economiche per l’IRAP). Ciascuna regione, inoltre, provvede alla disciplina ed alla gestione degli aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l’applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato.
In merito all’Irap, si segnala che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, art. 1, commi 8-9) esenta da Irap i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni e, conseguentemente, prevede specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l’istituzione di apposito Fondo.
Nello specifico la norma, a ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome per effetto della predetta esenzione, a decorrere dall’esercizio 2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro. Le quote di spettanza di ciascun ente sono indicate nell’Allegato 1-bis alla legge di bilancio. Il Fondo intende compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti.
Altra entrata importante è costituita dalla compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, istituita dal decreto legislativo 56 del 2000 e determinata annualmente con DPCM (la misura è stabilita, da ultimo, in riferimento all’anno 2020 dal DPCM 10 dicembre 2021 nella misura del 70,14 per cento) che entra nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso decreto 56, ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all’IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale, effettuato peraltro sulla media triennale dei consumi stimati dall’Istat del rispettivo territorio. La quota di compartecipazione relativa a ciascuna regione è stata determinata, da ultimo, in riferimento all’anno 2019 (DPCM 30 agosto 2021); per il medesimo anno la percentuale della compartecipazione regionale al gettito IVA è stata fissata nella misura del 64,27 per cento dal DPCM 12 febbraio 2021 (pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2021, n. 124). Poiché alimenta il fondo perequativo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la compartecipazione all’IVA non può essere considerata propriamente una entrata tributaria, bensì un trasferimento dello Stato.
La parte più cospicua dei trasferimenti dello Stato alle regioni a statuto ordinario è costituito, infatti, dal finanziamento della sanità (il fondo perequativo di cui sopra) e del trasporto pubblico locale. Quest’ultimo finanziato attraverso il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (dal 2013 al 2017 alimentato, tra l’altro, dal gettito della compartecipazione all’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione attribuita alle regioni, destinata anch’essa al finanziamento della sanità fino al 2012). Gli altri trasferimenti sono stati via via soppressi nell’ambito del contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni.
Per un esame dettagliato della tipologia e della quantificazione delle entrate delle regioni si rinvia alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni (Delibera n. 6/SEZAUT/2022/FRG del 7 aprile 2022, vedi infra).
Sul versante delle entrate, infine, si segnalano le disposizioni dettate dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) in materia di regolazioni finanziarie tra Stato e regioni che hanno ad oggetto entrate tributarie regionali: il recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica (commi 816 e 817) e l’attribuzione alla regione del gettito dell’attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale IRPEF (comma 818).
La legge modifica le modalità di recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica, riferita sia agli autoveicoli (comma 816) che ai motocicli (comma 817), in relazione agli anni dal 2016 fino al 2022, consentendo in sostanza una dilazione di pagamento. A fronte dell’aumento delle tasse automobilistiche, giustificato dal principio di sostenibilità ambientale, nel 2006 sono state stabilite le modalità di acquisizione da parte dello Stato delle maggiori entrate regionali e la conseguente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni stesse: per gli autoveicoli dall’art. 1 commi 321 e 322 della legge n. 296 del 2006 e per i motocicli dall’articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006. Considerando che l’acquisizione al bilancio dello Stato delle maggiori entrate è avvenuta fino all’anno 2015 e che il taglio dei trasferimenti è stato escluso per gli anni dal 2023 al 2033 (dal decreto legge n. 162 del 2019, art. 39), le annualità che lo Stato deve ancora acquisire sono sette: dal 2016 al 2022. La legge di bilancio 2023 interviene nelle norme citate, al fine di consentire il recupero delle suddette annualità. Gli importi dovuti da ciascuna regione a statuto ordinario dovranno essere definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ciascuna regione potrà assolvere alla regolazione di una annualità per ciascun anno dal 2023 al 2029, salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.
Sul contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF, interviene il comma 818 della legge n. 197 del 2022 al fine di autorizzare l’Agenzia delle entrate a far fronte ai conseguenti oneri con risorse del proprio bilancio (accantonati a tale scopo) nel caso in cui tale contenzioso sia stato definito con sentenza passata in giudicato o a seguito di transazione.
ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2023
Per le regioni a statuto ordinario, come detto, gli interventi legislativi hanno riguardato principalmente la definizione delle modalità e la quantificazione del concorso alla finanza pubblica ad esse richiesto. almeno fino al 2020. Le manovre di finanza pubblica hanno stabilito, per ciascun anno, la quota di risparmio richiesto alle regioni a statuto ordinario sia in termini di indebitamento netto (vale a dire per contribuire alla riduzione del debito complessivo della PA) sia in termini di saldo netto da finanziare (riduzione di risorse erogate dallo Stato). La realizzazione del risparmio è stata attuata principalmente attraverso il taglio di trasferimenti statali, la revisione della spesa regionale, la rinuncia ad altri tipi di contributi erogati dallo Stato. Dal 2014 le misure specifiche per la realizzazione del risparmio, l’entità di ciascuna, nonché il riparto delle stesse tra le regioni sono concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Governo e Regioni a statuto ordinario hanno sottoscritto un accordo il 15 ottobre 2018, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in materia di rilancio degli investimenti pubblici, tutela delle politiche sociali e salvaguardia degli equilibri di bilancio in attuazione di sentenze delle Corte costituzionale in materia di avanzo di amministrazione e Fondo pluriennale vincolato. Le norme concordate, recepite dalla legge di bilancio 2019 (legge 145 del 2018), modificata e integrata dalla legge di bilancio 2020 (legge 160 del 2019) stabiliscono le modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per gli anni 2019 e 2020 e, nello stesso tempo, attribuiscono alle stesse regioni un contributo finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti.
Si rammenta, inoltre, che dall’esercizio 2017 le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del pareggio di bilancio, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, della legge n. 232 del 2016). La legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 541 e 542, della legge n. 160 del 2019) inoltre, anticipa all’anno 2020, per le regioni a statuto ordinario, la facoltà di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell’equilibro di bilancio. Per gli enti locali e le regioni a statuto speciale, tale possibilità è stata prevista, già a decorrere dal 2019, dalla legge n. 145 del 2018, in attuazione di specifiche pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018). Per quanto riguarda le regole del pareggio di bilancio, da ultimo, la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare del 15 marzo 2022, n. 15, recante regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-2023.
Per gli anni 2023-2025, l’ammontare del concorso alla finanza pubblica dovuto da tutto il comparto delle regioni e delle province autonome è stato stabilito in 196 milioni di euro annui dalla legge di bilancio 2021 come modificata dalla legge di bilancio 2022 (legge 178 del 2020, commi 850 e 851, e legge 234 del 2021, comma 556). Si tratta di un contributo richiesto alle regioni in relazione con i risparmi ottenuti da ciascuna di esse grazie alla razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, ottenuto anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile.
La norma riguarda le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. Per le restanti autonomie speciali il concorso alla finanza pubblica è disciplinato in modo esaustivo dallo statuto e dalle norme di attuazione, come esplicitato dalla norma stessa (comma 852): l’articolo 79, comma 4 ter, dello statuto (DPR n. 670 del 1972) per la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali dei rispettivi territori e la norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il D.Lgs. n.154 del 2019 per la Regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali.
Le regioni hanno provveduto a ripartire il contributo in sede di autogoverno (come richiesto dalla legge) nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 12 ottobre 2022. In quella sede, tuttavia, come anche in occasione dell’espressione del parere sulla manovra di bilancio 2023 hanno evidenziato come a fronte della difficile situazione in cui si trovano i bilanci delle regioni, anche a seguito dell’emergenza energetica, non vi stato alcun ristoro da parte dello Stato, diversamente da quanto avvenuto per il settore sanitario e per gli enti locali; per tale motivo le regioni hanno avanzato la proposta (fino ad ora non accolta dal Governo) di abrogare le norme che prevedono questo contributo di finanza pubblica per liberare risorse nei bilanci delle regioni e far fronte al caro dei prezzi delle fonti energetiche.
ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2023
Previo accordo con la singola autonomia nella XVIII legislatura sono stati fatti interventi sulle entrate di tutte le regioni a statuto speciale e delle due province autonome, sia come modifiche alle aliquote delle compartecipazioni ai tributi erariali, sia come attribuzione di contributi specifici.
Sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse poi alle norme di attuazione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono “tributi propri”). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso, eccetera.
La Regione siciliana, la regione Friuli-Venezia Giulia (dal 2008), la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano (dal 2011) provvedono alla riscossione diretta di tutti i tributi erariali – le quote di compartecipazione ai tributi erariali – vale a dire che le entrate corrispondenti alle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad esse spettanti, sono versate direttamente sui conti infruttiferi ordinari intestati alla regione o alla provincia autonoma, istituiti presso le tesorerie dello Stato. Per la Regione Sardegna, con il D.Lgs. 114/2016, è stata avviata la definizione delle modalità di riscossione del gettito tributario spettante alla Regione, procedimento non ancora concluso per tutte le entrate tributarie. Per la Regione Valle d’Aosta, invece, i tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a ‘devolvere’ alla regione la quota spettante.
Tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome collaborano – secondo le specificazioni dei propri Statuti – all’accertamento delle imposte erariali riscosse o prodotte sul proprio territorio.
Per quanto riguarda le quote di compartecipazione ai tributi erariali, sicuramente il connotato più forte dell’autonomia finanziaria di tali enti, di seguito è illustrato in sintesi il quadro delle entrate tributarie spettanti a ciascuna autonomia, nonché le ultime modifiche più rilevanti all’ordinamento finanziario. Per l’illustrazione degli interventi riferiti a ciascuna autonomia si rinvia invece agli specifici Focus dedicati agli accordi tra lo Stato e ciascuna autonomia.
Valle d’Aosta
A decorrere dal 2011, è attribuito l’intero gettito delle imposte erariali sul reddito e sul patrimonio (IRPEF, imposta sul reddito delle società, imposta sulle successioni), dell’IVA (compresa quella all’esportazione), dell’accisa sulla benzina e sugli altri prodotti energetici, sui tabacchi, sull’energia elettrica; i 9 decimi delle imposte erariali sugli affari (registro, bollo, ipotecarie, concessioni), nonché dei proventi del lotto; con il D.Lgs. n. 184 del 2017 sono state adottate norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale e in materia di autonomia impositiva (art. 2-4, legge n. 690 del 1981).
Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano
Le entrate tributarie spettanti ai tre enti sono state riviste a seguito dell’accordo con il Governo dell’ottobre 2014. Con la legge di stabilità 2015, che ha dato attuazione all’accordo, è stata rimodulata l’aliquota di compartecipazione al gettito dell’IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d’imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli ‘altri prodotti energetici’. Da ultimo, a seguito dell’accordo del novembre 2021, la compartecipazione spettante alle due province è estesa alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale (artt. 69-75 dello statuto, DPR n. 670 del 1972).
In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l’intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell’IVA generale. Alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell’IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l’IVA all’importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige. Con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2022 a seguito dell’accordo del novembre 2021, tra ‘tutte le altre entrate’ sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, da utile erariale. La legge di bilancio 2018 (come modificata dalla legge di bilancio 2020) ha infine riscritto la disciplina delle concessioni delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art. 13 dello statuto); in particolare la norma statutaria attribuisce alle province autonome la potestà legislativa in merito alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni e stabilisce il trasferimento in proprietà alle province stesse delle opere in stato di regolare funzionamento .
Friuli-Venezia Giulia
Con la legge di bilancio 2018, a seguito di intesa con la regione, viene completamente ridisegnato il quadro delle compartecipazioni spettanti alla regione; a seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un’unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell’IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell’IRPEF (fissata precedentemente a 6/10), dell’IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell’IVA (fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull’energia elettrica e sui tabacchi (fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di alcune accise, dell’imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito dell’accisa sulle benzine (2,975/10) e dell’accisa sul gasolio (3,034/10) consumati nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008. Le norme di attuazione dello statuto speciale adottate con il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 hanno definito nel dettaglio i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio della Regione, dei tributi erariali spettanti alla regione (art. 49 dello statuto, L. cost. n. 1 del 1963).
Sicilia
Spettano alla regione, a decorrere dal 2018, i 7,10 decimi del gettito IRPEF (calcolato secondo il criterio del ‘maturato’ in luogo del ‘riscosso’) a seguito dell’accordo del 2016 (e della conseguente norma di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 251 del 2016) e i 3,64 decimi del gettito dell’IVA, calcolato anch’esso sulla base del maturato, a decorrere dal 2017 (a seguito dell’accordo del luglio 2017 e della conseguente norma di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 16 del 2018). Per i restanti tributi, rimane invariata la norma che attribuisce alla regione l’intero gettito di tutte le altre entrate tributarie, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto esplicitamente attribuite allo Stato (D.P.R. n. 1074 del 1965).
Sardegna
Sono attribuiti alla regione: i 7 decimi dell’IRPEF e dell’IRPEG, i 9 decimi delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione (accise), i 5 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e, con la finanziaria 2007 (ma in vigore dal 2010), i 9 decimi dell’IVA e i 7 decimi di tutte le altre entrate erariali. La norma di attuazione dello statuto adottata con D. Lgs. n. 114 del 2016, definisce ora le modalità di determinazione e di attribuzione delle quote spettanti alla Regione; in via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla base dell’ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale (art. 8 dello statuto, L. cost. n. 3 del 1948) .
ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022
Il contributo richiesto alle autonomie speciali al risanamento dei conti pubblici è stato attuato principalmente attraverso tre azioni:
- accantonamenti effettuati dallo Stato a valere sulle risorse spettanti alla regione come quote di compartecipazioni ai tributi erariali;
- assunzioni da parte regionale di oneri in relazione a funzioni trasferite dallo Stato alla regione (ad esempio le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto – in parte o interamente – gli oneri relativi alle rispettive Università degli studi, al Parco nazionale dello Stelvio, al finanziamento di progetti per i territori confinanti; la regione Valle d’Aosta ha assunto gli oneri per l’esercizio delle funzioni statali relative ai servizi ferroviari di interesse locale);
- applicazione, prima, del patto di stabilità interno variamente modulato, e successivamente del pareggio di bilancio, applicato a decorrere dal 2018 a tutte le autonomie.
Il contributo dovuto a decorrere dal 2022, è determinato in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d’Aosta (comma 559); dall’articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, modificato dalla legge 234 del 2021, comma 549), per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento.
Sulla misura del contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascuna autonomia a decorrere dal 2022, così come sulla disciplina per gli anni antecedenti il 2022, si rinvia ai singoli Focus dedicati agli accordi tra lo Stato e ciascuna autonomia. Si rammenta a riguardo che, per gli anni 2020 e 2021, sono state disposte riduzioni del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e le province autonome al fine di compensare la perdita di entrate tributarie che le stesse hanno subito a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le suddette misure sono illustrate nell’ambito del tema , al paragrafo Il sostegno della finanza regionale.
Gli accordi bilaterali sottoscritti, e le norme che ne recepiscono i contenuti disciplinano, inoltre, nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla regione. In sostanza l’ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione, può essere modificato dallo Stato unilateralmente, vale a dire senza accordo con la regione, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di “eccezionali esigenze di finanza pubblica” e l’ammontare dell’aumento non supera del 10 per cento l’importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l’accordo con la regione, l’aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo. Così stabilisce la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), al comma 878 per la Regione Valle d’Aosta e al comma 882 per la Regione siciliana, nonché la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) al comma 869 per la regione Sardegna. Una norma analoga era già stata inserita nello statuto del Trentino Alto Adige (art. 79, comma 4-septies) con la legge di stabilità 2015, in riferimento al contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province autonome. La disciplina è la stessa anche per la regione Friuli Venezia Giulia ed è inserita nella norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica adottata con decreto legislativo 154 del 2019, all’art. 4 in riferimento agli anni 2019-2021 e all’art. 4-bis (inserito dal D.Lgs. n. 86 del 2022) in riferimento agli anni 2022-2026. Le citate norme di attuazione, inoltre, specificano che la facoltà di modificare il contributo secondo le regole descritte, può essere esercitata dallo Stato solo fino a quando il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione – calcolato tenendo conto delle entrate del titolo primo e secondo accertate in conto competenza – non superi la media dei medesimi rapporti riferiti alle altre Autonomie speciali.
Per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica stabilito dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, commi 850, 851 e 852, come modificata dalla legge di bilancio 2022), richiesto all’intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, si rinvia a quanto già detto nel paragrafo Il contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica.
Vale solo ricordare in questa sede che il contributo, richiesto in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e stabilito complessivamente in 196 milioni di euro annui, riguarda le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. Per le restanti autonomie speciali il concorso alla finanza pubblica è disciplinato in modo esaustivo dallo statuto e dalle norme di attuazione, come esplicitato dalla norma stessa (comma 852).
ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2023
L‘accordo bilaterale in materia di finanza pubblica tra lo Stato e ciascuna autonomia, come già ricordato, è lo strumento principale con il quale sono definite le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l’attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali, nonché le eventuali misure a sostegno di specifiche criticità. Di seguito, per ciascuna regione a statuto speciale, sono illustrati i contenuti principali dei più recenti accordi bilaterali con lo Stato.
Negli ultimi mesi del 2021 sono stati sottoscritti accordi bilaterali tra Stato e ciascuna autonomia in materia di finanza pubblica, con i quali, tra l’altro, è stato rideterminato il contributo alla finanza pubblica richiesto a ciascuna autonomia a decorrere dal 2022, norme poi recepite dalla legge di bilancio 2022. Un altro contenuto comune a tutti gli ultimi accordi, inoltre, riguarda la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali; è previsto, infatti, che ciascuna regione e provincia autonoma partecipi, dal gennaio 2022, ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali, necessari appunto per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Nel corso del 2022 si è registrato l’accordo del 16 dicembre 2022 tra il Governo e la Regione siciliana con il quale viene definita la controversia sull’aumento della compartecipazione della regione alla spesa sanitaria.
Il contenuto degli accordi quadro sottoscritti da tutte le autonomie nel corso del 2020 al fine di definire le modalità e la consistenza dei rimborsi delle perdite di entrate tributarie dovute all’emergenza sanitaria, sono illustrati nell’ambito del del tema Il sostegno agli enti territoriali in relazione all’emergenza Covid-19 e alla crisi energetica, al paragrafo Il sostegno della finanza regionale.
ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2023
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nell’ambito delle proprie funzioni di controllo, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria delle regioni e delle province autonome.
La relazione della Corte dei conti relativa agli esercizi 2018-2020 (Corte dei conti – Sezione delle autonomie Delibera n. 6/SEZAUT/2022/FRG del 7 aprile 2022), è stata presentata al Parlamento il 7 aprile 2022. Il documento espone gli andamenti complessivi della finanza regionale nel triennio 2018-2020 con riferimento ai principali indicatori della salute finanziaria, economica e patrimoniale degli enti nonché con riguardo al rispetto degli equilibri di bilancio. La relazione esamina dunque le entrate regionali, la spesa complessiva e in particolare la spesa sanitaria e i risultati di bilancio. Altro importante argomento affrontato è l’indebitamento: analizzato il ricorso al debito e le spese di investimento, l’osservanza dei limiti, l’andamento del debito complessivo nel triennio, nonché gli strumenti di finanza derivata.
Ognuna delle Sezioni regionali della Corte dei conti, inoltre, esercita il controllo sulla finanza regionale anche attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto della regione. Per ulteriori approfondimenti si veda il Focus Le relazioni della Corte dei conti.
ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2023






0https://www.camera.it/temiap/2022/04/27/OCD177-5485.pdf’>https://www.camera.it/temiap/2022/04/27/OCD177-5485.pdf
Fonte/Source: https://temi.camera.it/leg19/temi/la-finanza-regionale