(AGENPARL) – Roma, 20 gennaio 2022 – Il regolamento (UE) 2021/953 e la risoluzione n. 2361/2021 sul certificato COVID-19 sanciscono il principio di non discriminazione. In particolare, al considerando punto (36) il regolamento esclude l’obbligo vaccinale stabilendo il principio di non discriminazione di coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi, prescrizione omessa nella prima versione della traduzione italiana e rettificata solo il 5 luglio 2021.
Più in particolare l’articolo 288 TFUE dispone che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro. In Italia il certificato verde è oggi richiesto ai cittadini per svolgere attività quotidiane, studiare, lavorare, accedere ai trasporti pubblici. Inoltre, il governo italiano ha deciso di lasciare a carico del cittadino italiano il costo del tampone, trasformando di fatto il certificato verde in un mezzo di coercizione e ricatto per obbligare surrettiziamente quante più persone a sottoporsi alla vaccinazione contro la COVID-19.
L’europarlamentare Sergio Berlato (ECR) ha chiesto alla «Commissione se le misure adottate dal governo italiano non costituiscano una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla risoluzione n. 2361/2021 e dal regolamento (UE) 2021/953 alla luce dell’articolo 288 TFUE e, in caso affermativo, se non intenda adottare immediatamente una procedura di infrazione nei confronti del governo italiano».
Ora la questione sollevata al Parlamentare europeo sulla eventuale violazione del principio di non discriminazione sancito dalla risoluzione n. 2361/2021 e dal regolamento (UE) 2021/953 alla luce dell’articolo 288 TFUE, pone degli interrogativi con anche con l’introduzione del Super green pass.
Più in particolare, l’articolo 3 del Trattato sull’UE stabilisce che «L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore».
A questo punto sorgono spontanee alcune riflessioni.
La prima riflessione è che in attesa della decisione della Commissione europea tutte le restrizioni, obblighi e sanzioni previste dal decreto legge del 7 gennaio 2022 n. 1, dovrebbero essere sospese temporaneamente.
Anche perché penso ci saranno nel prossimo futuro contestazioni, ricorsi alle multe, liti giudiziarie, impugnazione e opposizioni come per esempio i dipendenti che sono assenti ingiustificati e sospesi senza stipendio e che in caso di accoglimento da parte Commissione sarebbero nulli, e quindi con probabili richieste di risarcimento dei danni.
Per non parlare del fatto che si aprirebbe una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per la mancata attuazione del regolamento europeo 2021/953.
A tutto ciò si aggiungerebbe la verifica delle dichiarazioni di soggetti pubblici che sono state rese agli organi di stampa che sarebbero in contrasto con il Regolamento UE 2021/953, qualora la Commissione decidesse di aprire la procedura di infrazione.
Insomma, non è cosa da poco…